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n. 7/8-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 luglio 2001 n. 3946 - Pres. De Lise, Est. Trovato - Di Nicola (Avv. D. Buccini) c. Comune di Castellafiume (Avv. M. Di Cintio), CO.RE.CO, Sezione de L'Aquila (Avvocatura generale dello Stato) - (annulla TAR Abruzzo-L'Aquila, sent. 24 aprile 1995, n. 188).

Comune e Provincia - Amministratori - Rimborso spese legali - Sostenute per procedimenti penali connessi all'espletamento delle funzioni - E' dovuto in applicazione analogica delle norme previste per il personale ee.ll.

Comune e Provincia - Amministratori - Rimborso spese legali - Sostenute per procedimenti penali connessi all'espletamento delle funzioni - Presupposti e condizioni per il riconoscimento - Connessione con i compiti d'istituto ed assenza di conflitto di interesse - Necessità - Fattispecie.

Ai sensi degli artt. 22 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (cfr. anche l'art. 50 d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333), hanno titolo al rimborso delle spese legali i dipendenti enti locali sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, semprechè il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza; tali norme, anche se espressamente riguardanti il personale, sono da ritenere estensibili pure agli amministratori degli enti locali (1).

E' dovuto il rimborso delle spese di difesa sostenute da un amministratore locale (nella specie, un Sindaco) per un procedimento penale, purché i fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso sia connesso ai compiti d'ufficio, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione e manchi un conflitto di interessi con il Comune per ciò che concerne i fatti oggetto del giudizio penale (2).

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(1) Cfr. in tal senso Corte dei conti, SS.UU., 18 giugno 1986, n. 501 A. 

V. anche in questa rivista da ult. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I - Sentenza 3 gennaio 2001 n. 54, con nota di A. SAGNA, Sull'ammissibilità del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di enti pubblici nei procedimenti penali definiti con formula assolutoria e M. PATANE', La condanna a rimborso di spese, diritti ed onorari nei processi civile, penale, amministrativo, tributario - aspetti di incostituzionalità.

(2) Ha aggiunto la Sez. V che il fatto poi che nella specie il potere sindacale era stato esercitato con modalità non esenti da censure (non rilevanti però penalmente: cfr. in tal senso il giudicato penale) non escludeva il titolo al rimborso, una volta che erano stati accertati la connessione ai compiti d'ufficio, l'inesistenza di un conflitto di interessi con il Comune nei fatti oggetto del giudizio penale e la intervenuta sentenza assolutoria.

 

 

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso al TAR Abruzzo il signor Dante Di Nicola impugnava:

- la delibera n.275 del 4 settembre 1992, con la quale la Giunta municipale di Castellafiume aveva respinto un'istanza intesa ad ottenere il rimborso di spese legali sostenute dal ricorrente, in relazione alla propria difesa in procedimento penale;

- la determinazione n.49, in data 25 settembre 1992 del CO.RE.CO., Sezione de L'Aquila, recante controllo positivo della cennata delibera giuntale.

Quale motivo di ricorso deduceva violazione di legge (artt.22 d.P.R. n.347/1983, 67 d.P.R. n.268/1987 e 50 d.P.R. n. 333/1990) e eccesso di potere sotto vari profili.

Il TAR, con la sentenza n. 188, in data 24 aprile 1995,:

- dichiarava inammissibile il ricorso nella parte in cui era diretto contro l'atto positivo di controllo;

- lo respingeva, nella parte in cui era diretto contro la delibera giuntale.

2. Per questa seconda parte, la sentenza è stata appellata dal signor Di Nicola.

Si sono costituiti l'Amministrazione comunale, puntualmente controdeducendo nel merito e il Comitato regionale di controllo;

3. L'appello appare fondato.

Per quanto consta agli atti il rimborso spese è stato richiesto, in relazione a giudizio penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, nel quale il signor Di Nicola era "imputato del delitto previsto dagli artt.61 n.9 e n.10 e 368 cod.pen., per avere, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla qualità di Sindaco del Comune di Castellafiume, falsamente incolpato il professor De Amicis Luciano, del quale conosceva l'innocenza, del delitto di abuso dei mezzi di correzione ai sensi dell'art. 571 cod.pen. e ciò in due note inviate sotto le date 31 dicembre 1984 e 19 gennaio 1985 dirette al Provveditore agli studi di L'Aquila e al preside della scuola media di Capistrello, autorità che avevano l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, commettendo il fatto in danno di pubblico ufficiale a causa dell'esercizio delle sue funzioni".

La materia è regolata dagli artt.22 d.P.R. 25 giugno 1983, n.347 e 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n.268 (cfr.anche art.50 d.P.R. 3 agosto 1990, n.333), riguardanti il personale degli enti locali, ma ritenuti estensibili anche agli amministratori (cfr. Corte dei conti SS.UU. 18 giugno 1986, n.501 A).

In forza di tali norme (la cui applicabilità nella specie non è oggetto di contestazioni tra le parti) hanno titolo al rimborso delle spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, semprechè il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza.

Ad avviso del Collegio tali presupposti sussistono nel caso di specie, in quanto il signor Di Nicola, nell'inoltrare le citate note alla autorità scolastica per il seguito di competenza ha agito in qualità si Sindaco e nell'ambito di poteri oggettivamente riconducibili alle funzioni spettantigli in detta qualità.

Al riguardo va tra l'altro considerato che all'epoca dei fatti, nel Comune di Castellafiume, il Sindaco esercitava le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ed era comunque tenuto ad attivarsi in relazione a notizie di reato (nella specie contenute in esposti di alcuni familiari di alunni) ex artt.152 comma 1° n.6 del t.u. n.148/1915, 54 t.u. n.383/1934 e 221 cod.proc.pen..

Trattandosi nella specie di accertamento di un titolo al rimborso non ha rilievo la circostanza dedotta dal resistente Comune, secondo cui il riferimento ai citati poteri è sviluppato soprattutto in memoria difensiva, mentre nel ricorso in primo grado e nell'appello si faceva piuttosto richiamo ai poteri sindacali in materia di pubblica istruzione.

Il fatto poi che il potere sindacale sia stato esercitato dal signor Di Nicola con modalità non esenti da censure (non rilevanti però penalmente cfr, in tal senso il giudicato penale) non esclude il titolo al rimborso, una volta che siano stati accertati la connessione ai compiti d'ufficio, l'inesistenza di un conflitto di interessi con il Comune nei fatti oggetto del giudizio penale e la intervenuta sentenza assolutoria.

4. Per le ragioni che precedono l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso in primo grado, deve essere annullata la delibera n. 275 in data 4 setembre 1992 della Giunta municipale di Castellafiume.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe lo accoglie, come da motivazione.

Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Roma addì 8 maggio 2001 ,dal Consiglio di Stato, Sezione V, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Pasquale de Lise PRESIDENTE

Pier Giorgio Trovato CONSIGLIERE est.

Corrado Allegretta CONSIGLIERE

Claudio Marchitiello CONSIGLIERE

Vinenzo Borea CONSIGLIERE

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Pier Giorgio Trovato F.to Pasquale de Lise

Depositata il 17 luglio 2001.

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