CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza
17 luglio 2001 n. 3946 - Pres. De Lise, Est. Trovato - Di Nicola (Avv. D. Buccini) c. Comune di Castellafiume (Avv. M. Di Cintio), CO.RE.CO, Sezione de L'Aquila (Avvocatura generale dello Stato) - (annulla TAR Abruzzo-L'Aquila, sent. 24 aprile 1995, n. 188).Comune e Provincia - Amministratori - Rimborso spese legali - Sostenute per procedimenti penali connessi all'espletamento delle funzioni - E' dovuto in applicazione analogica delle norme previste per il personale ee.ll.
Comune e Provincia - Amministratori - Rimborso spese legali - Sostenute per procedimenti penali connessi all'espletamento delle funzioni - Presupposti e condizioni per il riconoscimento - Connessione con i compiti d'istituto ed assenza di conflitto di interesse - Necessità - Fattispecie.
Ai sensi degli artt. 22 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (cfr. anche l'art. 50 d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333), hanno titolo al rimborso delle spese legali i dipendenti enti locali sottoposti a giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, semprechè il giudizio stesso non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza; tali norme, anche se espressamente riguardanti il personale, sono da ritenere estensibili pure agli amministratori degli enti locali (1).
E' dovuto il rimborso delle spese di difesa sostenute da un amministratore locale (nella specie, un Sindaco) per un procedimento penale, purché i fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso sia
connesso ai compiti d'ufficio, il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione e manchi un conflitto di interessi con il Comune per ciò che concerne i fatti oggetto del giudizio penale (2).------------------------
(1) Cfr. in tal senso Corte dei conti, SS.UU., 18 giugno 1986, n. 501 A.
V. anche in questa rivista da ult. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I - Sentenza 3 gennaio 2001 n. 54,
con nota di A. SAGNA, Sull'ammissibilità del rimborso delle spese legali
sostenute dagli amministratori di enti pubblici nei procedimenti penali definiti
con formula assolutoria e M.
PATANE', La condanna a rimborso di spese, diritti ed
onorari nei processi civile, penale, amministrativo, tributario - aspetti di incostituzionalità.
(2) Ha aggiunto la Sez. V che il fatto poi che nella specie
il potere sindacale era stato esercitato con modalità non esenti da censure
(non rilevanti però penalmente: cfr. in tal senso il giudicato penale) non
escludeva il titolo al rimborso, una volta che erano stati accertati la
connessione ai compiti d'ufficio, l'inesistenza di un conflitto di interessi con
il Comune nei fatti oggetto del giudizio penale e la intervenuta sentenza
assolutoria. FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso al TAR Abruzzo il signor Dante Di Nicola impugnava: - la delibera n.275 del 4 settembre 1992, con la quale la Giunta municipale
di Castellafiume aveva respinto un'istanza intesa ad ottenere il rimborso di
spese legali sostenute dal ricorrente, in relazione alla propria difesa in
procedimento penale; - la determinazione n.49, in data 25 settembre 1992 del CO.RE.CO., Sezione de
L'Aquila, recante controllo positivo della cennata delibera giuntale. Quale motivo di ricorso deduceva violazione di legge (artt.22 d.P.R.
n.347/1983, 67 d.P.R. n.268/1987 e 50 d.P.R. n. 333/1990) e eccesso di potere
sotto vari profili. Il TAR, con la sentenza n. 188, in data 24 aprile 1995,: - dichiarava inammissibile il ricorso nella parte in cui era diretto contro
l'atto positivo di controllo; - lo respingeva, nella parte in cui era diretto contro la delibera giuntale. 2. Per questa seconda parte, la sentenza è stata appellata dal signor Di
Nicola. Si sono costituiti l'Amministrazione comunale, puntualmente controdeducendo
nel merito e il Comitato regionale di controllo; 3. L'appello appare fondato. Per quanto consta agli atti il rimborso spese è stato richiesto, in
relazione a giudizio penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, nel quale
il signor Di Nicola era "imputato del delitto previsto dagli artt.61 n.9 e
n.10 e 368 cod.pen., per avere, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti
alla qualità di Sindaco del Comune di Castellafiume, falsamente incolpato il
professor De Amicis Luciano, del quale conosceva l'innocenza, del delitto di
abuso dei mezzi di correzione ai sensi dell'art. 571 cod.pen. e ciò in due note
inviate sotto le date 31 dicembre 1984 e 19 gennaio 1985 dirette al Provveditore
agli studi di L'Aquila e al preside della scuola media di Capistrello, autorità
che avevano l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, commettendo il
fatto in danno di pubblico ufficiale a causa dell'esercizio delle sue
funzioni". La materia è regolata dagli artt.22 d.P.R. 25 giugno 1983,
n.347 e 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n.268 (cfr.anche art.50 d.P.R. 3 agosto
1990, n.333), riguardanti il personale degli enti locali, ma ritenuti
estensibili anche agli amministratori (cfr. Corte dei conti SS.UU. 18 giugno
1986, n.501 A). In forza di tali norme (la cui applicabilità nella specie
non è oggetto di contestazioni tra le parti) hanno titolo al rimborso delle
spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a
giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del
servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, semprechè il giudizio stesso
non si sia concluso con una sentenza di condanna e non vi sia conflitto di
interessi con l'Amministrazione di appartenenza. Ad avviso del Collegio tali presupposti sussistono nel caso
di specie, in quanto il signor Di Nicola, nell'inoltrare le citate note alla
autorità scolastica per il seguito di competenza ha agito in qualità si
Sindaco e nell'ambito di poteri oggettivamente riconducibili alle funzioni
spettantigli in detta qualità. Al riguardo va tra l'altro considerato che all'epoca dei
fatti, nel Comune di Castellafiume, il Sindaco esercitava le funzioni di
ufficiale di polizia giudiziaria ed era comunque tenuto ad attivarsi in
relazione a notizie di reato (nella specie contenute in esposti di alcuni
familiari di alunni) ex artt.152 comma 1° n.6 del t.u. n.148/1915, 54 t.u.
n.383/1934 e 221 cod.proc.pen.. Trattandosi nella specie di accertamento di un titolo al
rimborso non ha rilievo la circostanza dedotta dal resistente Comune, secondo
cui il riferimento ai citati poteri è sviluppato soprattutto in memoria
difensiva, mentre nel ricorso in primo grado e nell'appello si faceva piuttosto
richiamo ai poteri sindacali in materia di pubblica istruzione. Il fatto poi che il potere sindacale sia stato esercitato dal
signor Di Nicola con modalità non esenti da censure (non rilevanti però
penalmente cfr, in tal senso il giudicato penale) non esclude il titolo al
rimborso, una volta che siano stati accertati la connessione ai compiti
d'ufficio, l'inesistenza di un conflitto di interessi con il Comune nei fatti
oggetto del giudizio penale e la intervenuta sentenza assolutoria. 4. Per le ragioni che precedono l'appello va accolto e, per
l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento del ricorso in
primo grado, deve essere annullata la delibera n. 275 in data 4 setembre 1992
della Giunta municipale di Castellafiume. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
dei due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V, definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe lo accoglie, come da motivazione. Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa; Così deciso in Roma addì 8 maggio 2001 ,dal Consiglio di Stato, Sezione V,
riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Pasquale de Lise PRESIDENTE Pier Giorgio Trovato CONSIGLIERE est. Corrado Allegretta CONSIGLIERE Claudio Marchitiello CONSIGLIERE Vinenzo Borea CONSIGLIERE L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Pier Giorgio Trovato F.to Pasquale de Lise Depositata il 17 luglio 2001.