CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 luglio 2001 n. 3950
- Pres. Quaranta, Est. D'Agostino - Comunità montana del Catria e Nerone (Avv.ti R. Gramaccioni e F. Lubrano) e Natura s.p.a.(Avv.ti G. Minelli e M. U. Ciocci) c. Società Lucente (Avv. B. Brusciotti) e SIS Società Intercomunale di Servizi s.p.a. (Avv.ti A. Mastri e S. Del Vecchio) - (riuniti gli appelli, annulla TAR Marche, 1° maggio 1998, n. 613).Contratti della P.A. - Offerta - Offerta unica sottoscritta da più imprese - Esclusione - Impugnazione - Va proposta da tutte le imprese che avevano sottoscritto l'offerta - Ricorso proposto solo da una di esse - Inammissibilità per difetto di interesse.
Nel caso in cui sia adottato un provvedimento di esclusione nei confronti di varie imprese perché non era stata formalizzata la partecipazione delle medesime imprese all'unica offerta mediante atto costitutivo di associazione tra le stesse, il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, da tutte le imprese che hanno sottoscritto l'offerta unica senza associarsi in forma legale (1).
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(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. V ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una sola delle imprese (nella specie, la Lucente s.n.c .) che avevano sottoscritto l'offerta unica senza associarsi in forma legale e che, per tale motivo, erano state escluse dalla gara.
In primo grado era stato ritenuto che la mancata impugnazione da parte di tutte le imprese escluse non fosse di ostacolo alla pronuncia di merito in quanto, nell'ipotesi di accoglimento, l'Amministrazione sarebbe stata tenuta a disporre la ripetizione della gara, ammettendovi anche il raggruppamento di imprese; da questa considerazione si era fatta discendere l'esistenza di un interesse a ricorrere per la concreta utilità derivante da una eventuale decisione favorevole, pur precisandosi, in un inciso, "ancorché la gara non possa essere aggiudicata alla sola Lucente s.n.c., ma congiuntamente a tutte le imprese che hanno sottoscritto la proposta".
La Sez. V ha invece ritenuto che che le compartecipi dell'offerta non avevano più alcun titolo per essere riammesse alla gara e tanto meno per risultare aggiudicatarie, giusta l'inoppugnabilità, a loro sfavore, della disposta esclusione. E che pertanto era da ritenere inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto da una sola impresa che aveva sottoscritto l'offerta unica, atteso che nessuna utilità poteva conseguire quest'ultima, la quale non avrebbe potuto comunque essere riammessa da sola alla gara, in quanto l'offerta esclusa proveniva da una pluralità di soggetti intenzionati a costituirsi in associazione, una volta divenuti aggiudicatari.
Ritenuto in fatto
Vengono in decisione gli appelli avverso la sentenza 14 maggio 1998, n. 613 con la quale il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha accolto il ricorso proposto dalla società Lucente s.n.c. contro la deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità montana del Catria e del Nerone 22 dicembre 1994, n. 468 recante l'approvazione del verbale di gara per la costituzione della società per azioni denominata Natura finalizzata alla gestione della discarica comunitaria in località Cà Guglielmo di Cagli e di aggiudicazione della gara alla società S.I.S., la deliberazione 15 luglio 1994 della medesima autorità che dispone l'approvazione della costituzione della s.p.a. Natura nonché della deliberazione 27 gennaio 1995, n. 16, relativa all'esame e alla approvazione degli atti relativi alla costituzione della società er azioni Natura.
Risulta altresì impugnata la sentenza interlocutoria 3 maggio 1997, n. 265 con la quale il medesimo Tribunale amministrativo regionale disattendeva le eccezioni di inammissibilità relative alla mancata notificazione del ricorso alla Comunità montana dell'Alta valle del Cesano e alla tardività dell'impugnazione della deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità montana appellante 22 dicembre 1994, n. 468.
Gli appelli sono stati proposti dalla Comunità montana del Catria e Nerone (R.G. 5215/1998) e dalla s.p.a. Natura (5911/1998).
Si è costituita l'appellata Lucente s.n.c. che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Ne richiede la riforma, oltre alle appellanti, la società Intercomunale di Servizi s.p.a.
All'udienza del 15 maggio 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.
Considerato in diritto
Va preliminarmente disposta la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza.
Gli appelli sono fondati.
Ai fini del decidere, assume primario e assorbente rilievo la valutazione dell'esistenza, in capo all'odierna appellata, di un interesse alla proposizione del ricorso di prime cure.
E' occorso, infatti, che, alla gara bandita ai sensi della deliberazione n. 65 del 15 luglio 1994 dalla Comunità Montana del Catria e del Nerone al fine di individuare il contraente per la costituenda società per azioni (poi costituita e denominata Natura) finalizzata alla gestione di discarica comunitaria, la Lucente s.n.c., odierna appellata, partecipasse unitamente ad altre aziende e presentasse con quelle unica offerta, senza tuttavia costituire una associazione temporanea di imprese.
Il provvedimento di esclusione, oggetto fondamentale della contestazione giudiziale, veniva adottato perché non era stata formalizzata la partecipazione delle varie imprese all'unica offerta mediante atto costitutivo di associazione tra le stesse.
Il ricorso di prime cure, tuttavia, non veniva proposto da tutte le imprese che avevano sottoscritto l'offerta unica senza associarsi in forma legale, ma dalla sola Lucente s.n.c.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che tale carenza non fosse di ostacolo alla pronuncia di merito in quanto, nell'ipotesi di accoglimento, l'Amministrazione sarebbe stata tenuta a disporre la ripetizione della gara, ammettendovi anche il raggruppamento di imprese costituito dalla s.n.c. Lucente, dalla s.r.l. Eco Service, dalla s..r.l. Foglia Umberto e dalla s.r.l. SEA. Da questa considerazione si è fatta scaturire l'esistenza di un interesse a ricorrere per la concreta utilità derivante da una eventuale decisione favorevole, pur precisandosi, in un inciso, "ancorché la gara non possa essere aggiudicata alla sola Lucente s.n.c., ma congiuntamente a tutte le imprese che hanno sottoscritto la proposta".
Ora è evidente che le suindicate compartecipi dell'offerta (le s.r.l. Eco Service,Foglia Umberto e SEA) non avevano più alcun titolo per essere riammesse alla gara e tanto meno per risultare aggiudicatarie, giusta l'inoppugnabilità, a loro sfavore, della disposta esclusione.
Ben diversa sarebbe stata la situazione se tra le imprese che formulavano unica offerta si fosse stabilito un collegamento organico e giuridicamente rilevante tale, cioè, da legittimare la s.n.c. Lucente a contestare in nome e per conto anche delle altre la disposta esclusione. Il caso di specie è, per contro, caratterizzato dalla mancanza di un conferimento di poteri all'impresa capofila per l'inesistenza di un vincolo associativo rilevante nei confronti dei terzi (circostanza pacifica inter partes), sicché l'interesse al ricorso non può essere isolato in una o altra delle partecipanti.
In altre parole, avendo le imprese escluse presentato unica offerta tale cioè da individuarle tutte e in concorso tra loro come possibili destinatarie dell'aggiudicazione, non poteva insorgere in una sola di esse l'interesse al ricorso poiché una ipotetica riammissione alla gara non avrebbe potuto comunque riguardare le aspiranti che non avevano impugnato il provvedimento, rendendo definitiva, nei loro confronti la disposta esclusione.
Diversamente opinando, si eluderebbe il principio di normale inoppugnabilità degli atti amministrativi.
In altre parole, le imprese concorrenti che non hanno proposto rimedio giurisdizionale avverso il suindicato provvedimento sono da ritenere definitivamente estromesse dalla gara.
A fronte di questo dato, nessuna utilità può conseguire l'odierna appellata, che non potrebbe comunque essere riammessa da sola alla gara, in quanto l'offerta esclusa proveniva da una pluralità di soggetti intenzionati a costituirsi in associazione, una volta divenuti aggiudicatari.
Va, inoltre, respinto l'appello incidentale nei confronti della declaratoria di irricevibilità (contenuta nella sentenza parziale n. 265/1997 suindicata) dell'impugnazione proposta avverso la deliberazione del Consiglio della Comunità montana del Catria e del Nerone n. 65 del 15 luglio 1994.
E' chiaro, infatti, che la mancanza di interesse all'impugnazione si espande anche nei confronti di clausole non contestate dalle altre partecipanti definitivamente escluse.
Sembra equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta riuniti gli appelli n. 5215/1998 e 5911/1998, li accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, dichiara inammissibile il ricorso di prime cure della s.n.c. Lucente e respinge l'appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma addì 15 maggio 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Filoreto D'Agostino F.to Alfonso Quaranta
Depositata il 17 luglio 2001