CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 luglio 2001 n. 3956 - Pres. Quaranta, Est. Buonvino - Pomodoro (Avv. Petrarota) c. Comune di Corato (n.c.) e Maldera (Avv. F. Gagliardi La Gala) - (annulla TAR della Puglia-Bari, Sez. I, 25 ottobre 2000, n. 4172).
Elezioni - Ricorso elettorale - Qualità di candidato - Riferimento ai verbali dell'ufficio elettorale - Ammissibilità.
Per comprovare la qualità di candidato è sufficiente fare riferimento ai verbali dell'ufficio elettorale, atteso che i verbali degli uffici elettorali costituiscono piena e ampia prova della qualità dei candidati alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali di alcuni elettori; ne consegue l'ammissibilità del ricorso presentato da un soggetto come candidato quando tale posizione sia legittimamente documentata nell'anzidetto verbale (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 gennaio 1991, n. 104, in Foro amm. 1991, 71, secondo cui i verbali degli uffici elettorali costituiscono piena e ampia prova della qualità dei candidati alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali di alcuni elettori. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso presentato come candidato, essendo tale posizione legittimamente documentata nell'anzidetto verbale.
F A T T O
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'odierno appellante - candidato per le elezioni del Consiglio comunale di Corato - per l'annullamento dei verbali dell'Ufficio elettorale centrale, nella parte in cui erano stati attribuiti alla lista "Impegno per Corato", nella sezione n. 39, 49 voti e non i 44 voti risultanti dal verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione; con detto ricorso erano impugnate anche le successive operazioni di assegnazione dei seggi, nella parte in cui sono stati assegnati 2 seggi, e non 1, alla lista anzidetta e 6 seggi e non 7 a quella di Forza Italia; era, altresì, richiesta la nomina a consigliere comunale del ricorrente medesimo (primo dei non eletti della lista Forza Italia) in luogo del controinteressato Savino Maldera.
2) - Per il TAR il ricorso era inammissibile:
- in quanto l'interessato, che agiva nella qualità di candidato alle elezioni comunali, non aveva provato in giudizio tale sua qualità;
- in quanto il medesimo non aveva provato il proprio interesse al ricorso, essendo errata la dimostrazione fornita in merito alla riassegnazione dei seggi, detratti i cinque voti in più erroneamente attribuiti alla lista "Impegno per Corato"; secondo i primi giudici, infatti, il ricorrente ha considerato la cifra elettorale della lista ora detta e non del gruppo di liste cui era collegata e la sottrazione dei cinque voti alla lista stessa non comportava per quella coalizione la perdita del seggio.
3) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto la sua specifica qualitas di candidato sarebbe stata ampiamente deducibile dagli atti del ricorso e, in particolare, dai verbali elettorali; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dei primi giudici, l'esatto conteggio e attribuzione delle preferenze avrebbe portato sicuramente all'assegnazione in suo favore del contestato seggio.
4) - Si è costituito in giudizio il controinteressato sig. Maldera che insiste, in memoria, per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
D I R I T T O
1) - L'appello è fondato.
I verbali degli uffici elettorali costituiscono piena e ampia prova della qualità dei candidati alle consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali di alcuni elettori; ne consegue l'ammissibilità del ricorso presentato dall'interessato come candidato quando tale posizione sia legittimamente documentata nell'anzidetto verbale (cfr. la decisione della Sezione 31 gennaio 1991, n. 104).
Nella specie, il nominativo del ricorrente in primo grado, sig. Pasquale Pomodoro, è presente nei verbali elettorali, ivi risultando tra i candidati per la lista "Forza Italia" e, tra l'altro, come il primo dei non eletti per la lista stessa.
Tanto appare sufficiente a comprovare la qualità di candidato in capo al medesimo.
2) - Quanto alla prova di resistenza, per i primi giudici pure insussistente, vi è, in contrario, da rilevare che il risultato qui contestato consegue al fatto che, dividendo successivamente per 1, 2, 3 etc. la cifra elettorale conseguita dal gruppo di liste in cui era ricompresa Forza Italia (9641) e quella riconosciuta nel contestato verbale dell'Ufficio elettorale centrale come spettante al gruppo di liste "Impegno per Corato - AN" (4288) si perveniva (v. paragrafo 7 del verbale predetto) alla individuazione del 23° e del 24° seggio; il primo spettante al gruppo "Impegno per Corato - AN" (quarto quoziente - pari a 1072,00); il secondo al gruppo di liste comprendente Forza Italia (nono quoziente - pari a 1071,22).
Se le dette cifre elettorali fossero state correttamente attribuite, al gruppo "Impegno per Corato - AN" sarebbero, quindi, spettati 4 seggi, il primo dei quali al candidato sindaco non eletto del raggruppamento stesso, il secondo al primo degli eletti della lista "Impegno per Corato" (che aveva ottenuto alcuni voti in più della lista AN), il terzo alla lista A.N e il quarto ancora a quella "Impegno per Corato"; tale ultimo seggio è quello attribuito al secondo degli eletti della relativa lista, sig. Maldera, odierno appellato.
Sennonché emerge con evidenza dal verbale dell'Ufficio elettorale della sezione n. 39 (non impugnato, neppure in via incidentale) che lo spoglio aveva dato un differente risultato.
In particolare, nel verbale ora detto risultano espressi (dedotti i voti espressi a favore del solo candidato sindaco) 546 voti validi, di cui 44 a favore della lista "Impegno per Corato" (43 schede recanti voti di preferenza per candidati consiglieri, una priva di preferenza ed espressa per la sola lista).
Per contro, dal verbale delle operazioni dell'Uficio elettorale centrale emerge che, per la Sezione n. 39, il numero complessivo di voti validi è pari a 551 (anziché 546) e che alla lista "Impegno per Corato" sarebbero state attribuite 49 preferenze.
Questa discrasia non trova alcuna spiegazione nei verbali di Sezione e dell'Ufficio elettorale centrale (mentre per quanto riguarda le altre liste vi è piena corrispondenza nei verbali anzidetti), sicché appare il frutto di un mero errore materiale di trascrizione.
Tale errore, peraltro, nelle operazioni svolte dall'Ufficio elettorale centrale ha portato all'attribuzione, al gruppo di liste "Impegno per Corato - AN", di una cifra elettorale pari a 4288 anziché a quella - effettivamente spettante - di 4283.
Partendo da tale ultima cifra, il quarto quoziente del raggruppamento stesso è pari a 1070,75; valore, questo, inferiore rispetto a quello del nono quoziente del raggruppamento in cui era ricompresa Forza Italia (1071,22).
Ciò che porta all'inversione dell'attribuzione degli anzidetti 23° e 24° seggio; quest'ultimo e non il 23° spetta, quindi, al raggruppamento "Impegno per Corato-AN".
3) - Ne consegue che, dopo l'attribuzione, al raggruppamento risultato vincente, del premio di maggioranza (diciotto seggi su trenta, anziché i 14 astrattamente spettanti in base al disposto di cui all'art. 7, comma 4, della legge n.81 del 1993), ai gruppi di liste di minoranza sono stati attribuiti complessivamente i residui dodici seggi, l'ultimo dei quali era proprio il 23° seggio di cui al citato paragrafo 7 del verbale dell'Ufficio elettorale centrale.
Il raggruppamento in questione - "Impegno per Corato - AN" - ha, quindi, perduto un seggio, l'ultimo, che è quello attribuito al Sig. Maldera, il quale, perciò, è stato correttamente individuato come controinteressato.
Per converso, l'appellante e originario ricorrente era il primo dei non eletti della lista Forza Italia; a tale lista è stato sottratto un seggio da attribuire al candidato sindaco del raggruppamento cui la lista stessa faceva capo (l'ultimo, in base alle operazioni elettorali qui contestate, degli otto seggi da assegnare a tale gruppo di liste).
Ebbene, restituendo al gruppo di liste in cui era inserita Forza Italia l'ultimo dei seggi erroneamente assegnato al raggruppamento "Impegno per Corato - AN", il seggio stesso deve essere attribuito alla stessa lista di Forza Italia, alla quale era stato sottratto un seggio per l'assegnazione, ai sensi del comma 7 dell'art. 7 dalla legge 81/1993, al candidato Sindaco del relativo raggruppamento.
E poiché primo dei non eletti di detta lista è l'odierno appellante, ne consegue che il seggio in contestazione spetta, astrattamente, al medesimo; che pertanto, al contrario di quanto ritenuto dai primi giudici, ha sicuramente un interesse attuale e concreto all'accoglimento dell'originario ricorso e del presente appello.
4) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'originario ricorso, deve essere modificata l'impugnata proclamazione degli eletti, con la sottrazione di un seggio alla lista "Impegno per Corato" e con l'assegnazione del seggio stesso al primo dei non eletti della lista Forza Italia, sig. Pomodoro.
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in accoglimento dell'originario ricorso, modifica l'impugnata proclamazione degli eletti, con la sottrazione di un seggio alla lista "Impegno per Corato" e con l'assegnazione del seggio stesso al primo dei non eletti della lista Forza Italia, sig. Pasquale Pomodoro.
Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2001 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:
ALFONSO QUARANTA - Presidente
ANDREA CAMERA - Consigliere
PAOLO BUONVINO - Consigliere est.
ALDO FERA - Consigliere
FILORETO D'AGOSTINO - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Paolo Buonvino F.to Alfonso Quaranta
Depositata il 17 luglio 2001.