CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 19 luglio 2001 n. 4001
- Pres. Rosa, Est. Marchitiello - Pala e c.ti (Avv. Giacomo Bomboi) c. Biancu e c.ti (Avv. Segneri), Loddo, Regione Autonoma della Sardegna ed altri (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso per opposizione di terzo proposto avverso la sentenza del T.A.R. Sardegna 27 luglio 2000, n. 669).Giustizia amministrativa - Opposizione di terzo - Proposta da un cittadino elettore - In relazione ad una sentenza in materia elettorale - Inammissibilità - Ragioni.
E' da ritenere inammissibile l'opposizione di terzo proposta da un cittadino elettore in relazione ad una sentenza emessa per operazioni elettorali (1).
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(1) Come si dà atto nella sottoriportata motivazione della sentenza, la inammissibilità della opposizione di terzo da parte del cittadino elettore deriva da tre concomitanti ragioni:
a) innanzitutto perché l'azione popolare (e l'appello, anche se non è stata proposta impugnativa in primo grado), è immediatamente esperibile ed è resa possibile per ogni cittadino dalle peculiari forme di pubblicità che caratterizzano il procedimento elettorale;
b) perché l'ammissibilità di una opposizione di terzo "popolare" aprirebbe la via ad una possibile serie indiscriminata ed interminabile di impugnative, frustrando l'obiettivo del legislatore, rivelato dal rito abbreviato, di giungere, con la massima tempestività, ad un assetto definitivo degli organi elettivi;
c) perché nella sua trasposizione nel processo amministrativo, il rimedio dell'opposizione deve intendersi azionabile dal terzo che risulti pregiudicato da una sentenza passata in giudicato in una sua posizione giuridica soggettiva, di diritto soggettivo o di interesse legittimo; nel giudizio elettorale, invece, il cittadino, in quanto elettore, non è titolare di una propria posizione giuridica soggettiva nei confronti dei risultati delle operazioni elettorali.
Il cittadino elettore, con l'azione popolare elettorale, quindi, non fa valere una sua posizione giuridica soggettiva (uti singulus) ma un interesse collettivo (uti cives).
Deve pertanto ritenersi inammissibile una opposizione di terzo "popolare" sulla base dell'art. 404 c.p.c., che presuppone un pregiudizio ad un interesse individuale del terzo.
FATTO
I Sigg. Pala Michele, Porcu Salvatore, Quirico Luigi Flore, Addis Mario, Deplano Giuseppe, Lai Cesarina Simonetta, Coronas Pierpaolo, Chechi Giesuino, Sanna Renato Alberto e Palimodde Francesco, cittadini elettori della Provincia di Nuoro, con atto notificato il 27.9.2000, hanno proposto ricorso per opposizione di terzo alla sentenza del T.A.R. della Sardegna del 27.7.2000, n. 669.
Il T.A.R., con detta sentenza, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Antonio Biancu, candidato della lista "I democratici in Europa con Prodi" per la circoscrizione provinciale di Oristano, nella competizione elettorale svoltasi il 13 e il 27.6.2000 per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Sardegna, ha corretto i quozienti percentuali delle Circoscrizioni provinciali di Oristano e di Nuoro e, per l'effetto, ha proclamato eletto il ricorrente.
Gli opponenti, elettori della circoscrizione di Nuoro, sostengono la erroneità della sentenza, lesiva dei loro interessi, perché priva la Provincia di Nuoro di un proprio rappresentante nel Consiglio regionale, e ne chiedono la riforma.
Le parti del giudizio conclusosi con la sentenza opposta non si sono costituite ancorché ritualmente chiamate in giudizio.
All'udienza pubblica del 3.4.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Con la sentenza del 27.7.2000, n. 669, il T.A.R. della Sardegna, in accoglimento del ricorso del Sig. Antonio Biancu, candidato della lista "I democratici in Europa con Prodi" per la circoscrizione provinciale di Oristano nella competizione elettorale svoltasi il 13 e il 27.6.2000 per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Sardegna, ha corretto i quozienti percentuali conseguiti dalla predetta lista nelle Circoscrizioni provinciali di Oristano e di Nuoro.
A seguito di tale correzione, alla lista "I democratici in Europa con Prodi" è stato assegnato un ulteriore seggio nella circoscrizione provinciale di Oristano, sottratto alla circoscrizione di Nuoro, ed è risultato eletto il ricorrente, Sig. Biancu.
Avverso tale sentenza i Sigg. Pala Michele, Porcu Salvatore, Quirico Luigi Flore, Addis Mario, Deplano Giuseppe, Lai Cesarina Simonetta, Coronas Pierpaolo, Chechi Giesuino, Sanna Renato Alberto e Palimodde Francesco, cittadini elettori della Provincia di Nuoro, hanno proposto ricorso per opposizione di terzo.
La Sezione si è già pronunciata per l'inammissibilità del ricorso per opposizione di terzo proposto da cittadini elettori con la decisione del 13.2.1998, n. 169, dalle cui conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi.
E' noto che la Corte Costituzionale, con la sentenza del 17.6.1995, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 6.12.1971, n. 1034, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione di terzo tra i mezzi d'impugnazione delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale.
La Sezione, nella decisione indicata, ha rilevato che l'applicazione dell'opposizione di terzo al giudizio amministrativo, sulla base della sola pronuncia additiva della Corte Costituzionale e in mancanza di una disciplina positiva per adattare tale rimedio alle esigenze proprie del predetto giudizio, richiede una particolare cautela, specie per quanto concerne il giudizio elettorale, per evitare che possano essere vanificate le finalità che il legislatore ha inteso conseguire con la peculiare disciplina del contenzioso elettorale.
L'ammissibilità dell'opposizione di terzo, in quanto proposta da un cittadino elettore, è stata quindi esclusa, in considerazione della immediata esperibilità dell'azione popolare (e dell'appello, anche se non è stata proposta impugnativa in primo grado), resa possibile per ogni cittadino dalle peculiari forme di pubblicità che caratterizzano il procedimento elettorale.
L'ammissibilità di una opposizione di terzo "popolare", si è anche rilevato, aprirebbe la via ad una possibile serie indiscriminata ed interminabile di impugnative, frustrando l'obiettivo del legislatore, rivelato dal rito abbreviato, di giungere, con la massima tempestività, ad un assetto definitivo degli organi elettivi.
La Sezione ritiene di aggiungere un'ulteriore ragione concludente per l'inapplicabilità del rimedio in parola in materia elettorale.
L'opposizione di terzo (ordinaria) nel processo civile è un'impugnativa concessa al terzo avverso "una sentenza passata in giudicato, o comunque esecutiva, pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti" (art. 404 c.p.c.).
Nella sua trasposizione nel processo amministrativo, il rimedio deve quindi intendersi azionabile dal terzo che risulti pregiudicato da una sentenza passata in giudicato in una sua posizione giuridica soggettiva, di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
Il cittadino, invece, in quanto elettore, non è titolare di una propria posizione giuridica soggettiva nei confronti dei risultati delle operazioni elettorali.
Il legislatore, per il contenzioso elettorale, accanto alla esperibilità dell'azione da parte del titolare di un interesse diretto in ordine a tali risultati ("chi vi abbia un diretto interesse"), ha attribuito in via eccezionale l'azione anche ad ogni cittadino elettore (a "qualsiasi cittadino elettore"), che ha un interesse solo di fatto alla regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali. Ciò per assicurare un'ulteriore garanzia (a fini correttivi), a tutela dell'interesse generale al retto funzionamento del sistema democratico.
Il cittadino elettore, con l'azione popolare elettorale, non fa valere quindi una sua posizione giuridica soggettiva (uti singulus) ma un interesse collettivo (uti cives).
Deve ritenersi inammissibile, di conseguenza, una opposizione di terzo "popolare" sulla base dell'art. 404 c.p.c., che presuppone un pregiudizio ad un interesse individuale dedl terzo.
Il ricorso in opposizione de quo, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Comensa integralmente le spese tra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 3.4.2001, con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa Presidente
Piergiorgio Trovato Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere Est.
Marco Lipari Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Caludio Marchitiello F.to Salvatore Rosa
Depositata il 19 luglio 2001.