CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 agosto 2001 n. 4447 - Pres. de Lise, Est. Branca - Zatterale (Avv.ti L. de Castello e E. Soprano) c. Regione Campania (Avv. V. Baroni) e USL. N. 44 della Campania (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 3 marzo 1995, n. 93).
Pubblico impiego - Dipendenti USL - Mansioni superiori svolte - Per oltre 60 giorni - Differenze retributive spettanti ex art. 29 D.P.R. n. 761/1979 - Presupposti e condizioni - Formale assegnazione da parte dell'organo preposto - Necessità - Prese d'atto o riconoscimenti ex post - Impossibilità.
L'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 consente la corresponsione di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori oltre il periodo di sessanta giorni, sempre che vi sia stata una formale assegnazione da parte dell'organo responsabile, non potendosi considerare equipollenti prese d'atto o riconoscimenti ex post da parte dell'Amministrazione (1).
---------------------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4553.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione IV, ha respinto il ricorso proposto dal sig. Roberto Zatterale per ottenere l'annullamento della decisione con la quale il Comitato Regionale di Controllo, a sua volta, ha annullato la determinazione della USL 44 della Campania di presa d'atto della attestazione, emessa dalla Scuola di formazione professionale del personale sanitario, circa lo svolgimento da parte dello stesso Zatterale, dipendente con qualifica di applicato, delle mansioni superiori di aggiunto/assistente amministrativo.
Il T.A.R. ha ritenuto che il provvedimento impugnato risultava immune dai vizi denunciati di violazione degli artt. 29 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 e 14 della legge n. 207 del 1985, posto che tali disposizioni fanno divieto di assegnare il dipendente a mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita.
Avverso al sentenza il sig. Zatterale ha proposto il ricorso in appello di cui all'epigrafe.
Il detto giudice avrebbe errato nell'affermare che l'Amministrazione abbia della specie esercitato un potere di certificazione ad essa vietato dalle norme richiamate più sopra, posto l'adozione di atti ricognitivi di situazioni di fatto sarebbe sempre ammessa, quale espressione del potere generale di certificazione spettante ad ogni P.A..
In secondo luogo, la decisione del Co.Re.Co. si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di diritto alle differenze retributive in caso di svolgimento delle mansioni di qualifica superiore protrattosi per oltre 60 giorni su posti vacante e disponibile.
Alla pubblica udienza della causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello in esame tende alla riforma della sentenza con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso volto all'annullamento di un atto negativo di controllo della determinazione amministrativa di presa d'atto dello svolgimento delle mansioni superiori di assistente amministrativo da parte di dipendente USL con qualifica di applicato.
La doglianza non può trovare accoglimento.
Va ribadito, come già correttamente ritenuto dal T.A.R., che nella specie non è in discussione il generale potere di certificazione di cui è dotata ogni pubblica amministrazione.
Si tratta, invece, della legittimità di un atto con il quale l'Amministrazione sanitaria ha inteso precostituire un titolo per le conseguenti rivendicazioni da parte dell'interessato, nell'intento di sanare l'illegittimità di propri comportamenti pregressi.
Sul piano dei fatti, va tenuto presente, infatti, che l'Ente, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, ha sempre adottato deliberazioni di assegnazione alle superiori mansioni di assistente per il periodo consentito di sessanta giorni, nell'evidente osservanza del divieto posto dall'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979.
E non è contestato, d'altra parte, che il protrarsi della detta assegnazione sia avvenuta in via di mero fatto, sia pure per oggettive esigenze organizzative.
A tale riguardo occorre richiamare l'insegnamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, con specifico riguardo ad una fattispecie analoga, ha affermato che l'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 consente la corresponsione di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori oltre il periodo di sessanta giorni, sempre che vi sia stata una formale assegnazione da parte dell'organo responsabile, e negando che possano considerasi equipollenti prese d'atto o riconoscimenti ex post da parte dell'Amministrazione, come nella specie è avvenuto (Cons. St., Sez. VI, 22 agosto 2000 n. 4553).
L'appello va quindi rigettato, ma la spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 maggio 2001 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marzo Branca f.to Pasquale de Lise
Depositata il 20 agosto 2001.