CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 settembre 2001 n. 4822 - Pres. Quaranta, Est. Pinto - Comitato progetto Porta Palazzo - The Gate (Avv. Morello) e Farinelli ed altro (Avv.ti Monaldi e Barbantini) c. Ceretto (Avv. G. Santilli, Buscaglino e Menghini) ed altri (n.c.) - (annulla T.A.R. Piemonte 8 giugno 2000 n. 654 e 14 luglio 2000 n. 872).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Definizione del giudizio con rito abbreviato - Ex art. 19 comma 2 D.L. n. 67 del 1997 - Presupposti per la decisione immediata - Completezza delle prove necessarie per la decisione - Necessità.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Definizione del giudizio con rito abbreviato - Ex art. 19 comma 2 D.L. n. 67 del 1997 - Presupposti per la decisione immediata - Possibilità di decidere l'intera controversia - Necessità - Sentenza parziale - Illegittimità.
3. Giustizia amministrativa - Appello - Definizione del giudizio di primo grado con rito abbreviato - Ex art. 19 comma 2 D.L. n. 67 del 1997 - In mancanza dei necessari presupposti ed in particolare allorchè risultino incomplete le acquisizioni probatorie - Annullamento della sentenza con rinvio - Necessità.
1. - Nel sistema previsto dall'art. 19 comma 2 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modifiche dalla L. 23 maggio 1997 n. 135, l'adozione della sentenza in forma abbreviata in camera di consiglio in occasione dell'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato presuppone la trattazione di questioni definibili immediatamente e dunque la completezza delle prove necessarie per la pronuncia che deve essere emessa.
2. - Nel sistema previsto dall'art. 19 comma 2 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modifiche dalla L. 23 maggio 1997 n. 135, l'adozione della sentenza in forma abbreviata in camera di consiglio in occasione dell'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato presuppone che la causa possa essere definita immediatamente nella sua interezza. E' quindi solo quando il giudizio può essere definito integralmente nel merito che, in sede di esame della domanda cautelare, il ricorso può essere trattenuto in decisione.
3. - Nel caso in cui il giudizio processo amministrativo sia stato definito con sentenza in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modifiche dalla L. 23 maggio 1997 n. 135, in occasione dell'esame della domanda di sospensione, ma senza che sussistano i necessari presupposti ed in particolare nel caso in cui risultino incomplete le necessarie acquisizioni probatorie, la sentenza stessa va annullata per difetto di procedura, con conseguente con rinvio della controversia stessa al giudice di primo grado.
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(1) Cfr. Corte Cost., sentenza 10 novembre 1999, n. 427, in questa rivista, n. 11-1999, pag. http://www.giustamm.it/corte/ccost_1999-427.htm , secondo cui, in particolare, l'esercizio della facoltà di definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata, previsto dall'art. 19, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con legge n. 135 del 1997, presuppone che il processo "sia maturo per la decisione della lite, essendo indifferente la tipologia della definizione o processuale (irricevibilità, inammissibilità, rinuncia, ecc.) ovvero di merito (accoglimento o rigetto)". A tal fine occorre, tra l'altro, "la completezza delle prove necessarie per la pronuncia che deve essere emessa".
FATTO
L'arch. Edoardo Ceretto ed altri sei professionisti in epigrafe indicati proponevano ricorso al T.A.R. per il Piemonte chiedendo l'annullamento della deliberazione con la quale il Comitato progetto Porta Palazzo The Gate aveva approvato i lavori della giuria nominata per l'assegnazione dei premi per il concorso di progettazione per la risistemazione della piazza della Repubblica di Torino.
Si costituiva in giudizio l'anzidetto Comitato chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio del 7 giugno 2000, fissata per l'esame della domanda cautelare, il Tribunale, ritenendo possibile decidere la lite nel merito, con la sentenza n. 654 dell'8 giugno 2000 rigettava tutti i motivi di ricorso salvo uno, in ordine al quale disponeva incombenti istruttori.
I ricorrenti, in data 22 giugno 2000, depositavano motivi aggiunti.
L'amministrazione, in data 24 giugno 2000, depositava documentazione.
Con la sentenza n. 872 del 2000 il Tribunale riteneva inammissibili i motivi aggiunti, in quanto la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di chiedere, alla precedente camera di consiglio, il differimento della trattazione della causa. Nel merito, accoglieva il ricorso in relazione all'unico motivo sul quale si era riservato di decidere con la precedente sentenza. Osservava il Tribunale che gli elaborati progettuali del primo e del quinto raggruppamento erano stati presentati in modo difforme da come prescritto nel bando, rendendo così potenzialmente riconoscibili i rispettivi lavori.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli, per un verso, il succitato Comitato e, per altro verso, l'arch. Luca Farinelli e l'ing. Marco Maccanti, facenti parte del raggruppamento primo classificato.
Resistevano agli appelli i ricorrenti di primo grado, i quali proponevano a loro volta appello incidentale.
DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione degli appelli, che hanno per oggetto la medesima sentenza.
2. Gli appelli incidentali sono fondati.
3. Con il primo motivo si deduce che il primo giudice avrebbe violato l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto, in sede di esame della domanda cautelare, la possibilità di definire immediatamente il giudizio nel merito presuppone -tra l'altro- la completezza delle prove necessarie per la pronuncia. Con la prima sentenza, invece, il Tribunale si è avvalso di tale facoltà malgrado il quadro probatorio fosse tale da richiedere, per l'esame di uno dei motivi addotti, l'espletamento di attività istruttoria.
Il motivo è fondato.
L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con legge n. 135 del 1997, dispone che "il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata".
Secondo quanto ha osservato la Corte Costituzionale (sentenza 10 novembre 1999, n. 427) l'esercizio di detta facoltà presuppone che il processo "sia maturo per la decisione della lite, essendo indifferente la tipologia della definizione o processuale (irricevibilità, inammissibilità, rinuncia, ecc.) ovvero di merito (accoglimento o rigetto)".
A tal fine occorre, tra l'altro, "la completezza delle prove necessarie per la pronuncia che deve essere emessa".
In tale ottica la possibilità di non procedere al solo esame della domanda cautelare presuppone, nelle particolari materie indicate dalla legge, che il giudizio si esaurisca nella soluzione di questioni definibili immediatamente.
E' solo quando il giudizio può essere definito integralmente nel merito che, in sede di esame della domanda cautelare, il ricorso può essere trattenuto in decisione.
D'altra parte la rigorosa esistenza di tale presupposto (così come l'integrità del contraddittorio) costituisce un elemento irrinunciabile nella individuazione di un punto di equilibrio tra la più celere trattazione della controversia e la salvaguardia delle esigenza di difesa.
La Sezione è, quindi, dell'avviso che la facoltà prevista dalla disposizione in esame non possa essere esercitata quando la causa non può essere decisa immediatamente nella sua interezza.
Ove ciò invece avvenga, come nel caso in esame, si verifica un vizio di procedura che determina l'annullamento sia della prima che della seconda sentenza emesse dal T.A.R., con il conseguente rinvio della controversia al primo giudice.
4. Dalla fondatezza della predetta doglianza consegue l'assorbimento delle altre censure addotte con gli appelli incidentali.
5. Gli appelli principali, quindi, che mirano ad una riforma della pronuncia del primo giudice in senso sfavorevole agli attuali appellati, già ricorrenti in primo grado, vanno rigettati.
6. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, così provvede:
riunisce gli appelli;
rigetta gli appelli principali;
accoglie gli appelli incidentali;
per l'effetto, annulla le sentenze impugnate e rinvia la controversia al T.A.R. per il Piemonte;
compensa tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2001, con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Pinto f.to Alfonso Quaranta
IL SEGRETARIO
f.to Franca Provenziani
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 15/9/2001