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Giurisprudenza
n. 10-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 settembre 2001 n. 4844 - Presde Lise, Est. Meschino - Landi (Avv. Laudisio) c. Comune di Pontecagnano Faiano (Avv. Tosini), Massimo (Avv.ti Paolino e Russo) - (conferma T.A.R. Campania, sezione di Salerno, 2 marzo 1995, n. 163).

Concorso - Generalità - Regolarizzazione dei certificati - Può essere ammessa nel caso di irregolarità formali - Integrazioni documentali postume - Inammissibilità - Fattispecie.

Concorso - Criteri di massima - Attribuzione di un punteggio prevalente ai titoli - Legittimità.

Nei concorsi per il pubblico impiego la regolarizzazione dei certificati è consentita solo per profili di carattere formale, tali cioè da non incidere sulla misura del punteggio e quindi sull'assetto della graduatoria; opinando diversamente, ne deriverebbe l'alterazione della par condicio fra i candidati, riuscendo di fatto eluso il divieto della riapertura dei termini per consentire la presentazione della documentazione non prodotta in tempo utile. La regolarizzazione non è in ogni caso utilizzabile al fine di integrare la documentazione che doveva essere allegata alla domanda di partecipazione, entro i termini perentori previsti dal bando di concorso (1).

E' da ritenere legittima la scelta, previamente operata dalla commissione di un concorso indetto da un Comune in sede di fissazione dei criteri di massima, di attribuire solo 20 punti per le due prove selettive previste ed 80 punti per i titoli, atteso che tale scelta, frutto peraltro di scelte discrezionali difficilmente contestabili in sede di legittimità, è da ritenere ragionevole, tale non potendosi considerare, ex adverso, il conferimento di valore determinante alle prove concorsuali (2).

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(1) Giurisprudenza costante: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 1996, n. 1398; 5 febbraio 1993, n. 238; Sez. VI, 27 maggio 1996, n. 737.

Alla stregua del principio nella specie la Sez. V ha ritenuto che non poteva essere regolarizzabile il fatto che il ricorrente aveva indicato nella propria domanda di partecipazione al concorso - ai fini della valutazione del presupposto della della impossidenza - di un «atto notorio», richiamato peraltro genericamente senza alcuna precisazione di contenuto, e non aveva accompagnato alla domanda stessa né tale documento, né altro, ai fini dell'attestazione dello stato di impossidenza. Non si poneva quindi, nella fattispecie - ad opinione della Sez. V - alcuna possibilità di regolarizzazione, trattandosi della mancata presentazione nei termini di documentazione rilevante sul piano sostanziale in quanto strumentale alla attribuzione di punteggio.

Correttamente quindi i giudici di primo grado avevano ritenuto legittima la mancata valutazione della impossidenza, atteso che non vale come principio di prova la sola indicazione della allegazione in documentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; mancando tale dichiarazione nella documentazione prodotta questa risulta, ai sensi delle specifiche prescrizioni del bando, incompleta; la commissione quindi non poteva disporre la integrazione della documentazione, data la fissazione nel bando di termini perentori per la sua presentazione e trattandosi, inoltre, non della regolarizzazione di un documento già prodotto ma della integrazione della documentazione valutabile.

(2) Il principio affermato per la verità, oltre ad essere un obiter dictum, sembra comunque discutibile, atteso che la valutazione preponderante data ai titoli finisce per svuotare di contenuto e significato le prove selettive previste.

Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna, nella specie è stato anche applicato il criterio della prova di resistenza, avendo la Sez. V rilevato che "in base alla suddivisione dei titoli e relativi punteggi, decisa dalla Commissione giudicatrice (verbale n. 2 del 21 gennaio 1988), poteva escludersi il raggiungimento del punteggio massimo per i titoli da parte dello stesso candidato, con effetto determinante ai fini della graduatoria, come è dimostrato dalla graduatoria finale, in cui è risultato secondo vincitore il sig. Mario Massimo il cui punteggio per titoli (13,50) era inferiore a quello del ricorrente (16), ovvero dalla stessa graduatoria per titoli, nella quale il punteggio massimo assegnato è stato di punti 25".

 

                                                      

Fatto

1.Con ricorsi n. 357 e n. 903 del 1989, proposti al TAR per la Campania, il sign. Riccardo Landi ha impugnato, rispettivamente: la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Pontecagnano Faiano, n. 1298 del 30 dicembre 1988, e gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, di approvazione del concorso a due posti di giardiniere indetto dal Comune intimato (in cui il ricorrente era risultato collocato al quarto posto, con punti 32,50); la deliberazione della medesima Giunta Municipale, n. 305 del 9 marzo 1989, con la quale sono stati resi i chiarimenti richiesti dall'organo di controllo. Con i ricorsi i provvedimenti impugnati sono stati censurati:

a) a motivo della non attribuzione al ricorrente del punteggio (punti otto) per la impossidenza di immobili, decisa dalla commissione di concorso per la mancanza nella documentazione della relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che invece, si sostiene nel ricorso, la stessa commissione avrebbe dovuto richiedere al ricorrente avendola egli indicata nella istanza di partecipazione al concorso, nonché del punteggio per lo svolgimento del servizio di giardiniere reso dal ricorrente alle dipendenze di privati, che invece avrebbe dovuto essere valutato data la sua specifica valenza professionale;

b) a motivo della illogicità del criterio di riparto del punteggio adottato dalla commissione essendo stato irragionevolmente diviso il punteggio massimo di 100 in soli 20 punti per le due prove selettive previste ed in 80 punti per i titoli.

Il controinteressato, sign. Mario Massimo (collocato al secondo posto nella graduatoria concorsuale) si è costituito e nel giudizio sul primo ricorso ha proposto ricorso incidentale.

2. Il TAR, disposti incombenti istruttori, con la sentenza citata in epigrafe ha respinto i ricorsi principali, previa loro riunione, ha dichiarato di conseguenza improcedibile il ricorso incidentale, ha compensato tra le parti le spese di giudizio.

Nella sentenza:

a) si afferma la correttezza della mancata valutazione della impossidenza in quanto: non vale come principio di prova la sola indicazione della allegazione in documentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; mancando tale dichiarazione nella documentazione prodotta questa risulta, ai sensi delle specifiche prescrizioni del bando, incompleta; la commissione non poteva disporre la integrazione della documentazione, data la fissazione nel bando di termini perentori per la sua presentazione e trattandosi, inoltre, non della regolarizzazione di un documento già prodotto ma della integrazione della documentazione valutabile;

b) si dichiara la legittimità della scelta, previamente operata dalla commissione, di dare esclusivo rilievo al servizio pregresso presso enti locali, a fronte di un rapporto di lavoro da costituire caratterizzato dal complesso di diritti e obblighi propri dell'impiego pubblico;

c) si statuisce la ragionevolezza della ripartizione di punteggio decisa dalla commissione, frutto peraltro di scelte discrezionali difficilmente contestabili in sede di legittimità, risultando incongruo conferire rilievo determinante alla sola prova pratica, che è stata affiancata comunque da una selezione ulteriore, per l'accertamento di "elementi di cultura generale", a conferma del valore dato alla professionalità dimostrata nella prova concorsuale.

3. Con l'appello in esame viene chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado.

4. All'udienza del 18 maggio 2001 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Con l'appello si censura la sentenza di primo grado deducendo:

a) che in applicazione del principio di cooperazione fra amministrazione e cittadino, non meno rilevante di quelli di imparzialità e di rispetto della par condicio fra i concorrenti, si sarebbe dovuta richiedere al ricorrente la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, unica documentazione, peraltro, prevista dal bando per la attestazione della impossidenza e la cui indicazione nella istanza di partecipazione al concorso costitutiva di certo sufficiente principio di prova;

b) la illegittimità, anche per assenza di motivazione, della mancata considerazione del curriculum del ricorrente per l'attribuzione di punteggio, e, in particolare, della non valutazione, anche se in via sussidiaria, della specifica esperienza professionale al servizio di privati;

c) la irragionevolezza della ripartizione del punteggio fra prove e titoli, per la prevalenza data ai secondi con conseguente irrilevanza delle prime.

2. Tali motivi sono infondati.

Riguardo alla regolarizzazione dei certificati, questo Consiglio ha chiarito che nei concorsi per il pubblico impiego la si deve consentire purché relativa a soli profili di carattere formale, non tali cioè da incidere sulla misura del punteggio e quindi sull'assetto della graduatoria; ne deriverebbe altrimenti l'alterazione della par condicio fra i candidati, riuscendo di fatto eluso il divieto della riapertura dei termini per consentire la presentazione della documentazione non prodotta in tempo utile (Sez. V: 22 novembre 1996, n. 1398; 5 febbraio 1993, n. 238 ; Sez. VI, 27 maggio 1996, n. 737). Nel caso in esame il ricorrente ha indicato nella propria domanda di partecipazione al concorso l'allegazione di un 'atto notorio', richiamato peraltro genericamente senza alcuna precisazione di contenuto, e non ha accompagnato alla domanda né tale documento, né altro, ai fini dell'attestazione dello stato di impossidenza. Non si pone quindi, nella fattispecie, alcuna possibilità di regolarizzazione, trattandosi della mancata presentazione nei termini di documentazione rilevante sul piano sostanziale in quanto strumentale alla attribuzione di punteggio.

Quanto alla mancata valutazione del curriculum, si osserva anzitutto che, come consentito dall'articolo 27 del regolamento comunale sui concorsi, nel caso di specie il curriculum non è stato considerato per nessuno dei candidati (verbale della Commissione giudicatrice n. 4 del 4 febbraio 1988), e, comunque, che il mancato riscontro del servizio svolto dal ricorrente presso privati non attiene alla valutazione del curriculum ma a quella dei titoli di servizio, disciplinata dagli articoli 24 ed, eventualmente, 26, del regolamento citato, riguardando il curriculum, ai sensi dell'articolo 27, altre esperienze. Al riguardo la decisione di non valutare il servizio presso privati è legittima poiché coerente con quanto previsto dai suddetti articoli 24 e 26, che richiamano i servizi prestati per enti pubblici, e con i criteri previamente fissati dalla Commissione (verbale n. 2 del 21 gennaio 1988), nonché a ragione della congruità rispetto alle caratteristiche del servizio, in quanto da svolgere presso un ente pubblico.

Riguardo, infine, alla ripartizione del punteggio fra prove di esame e titoli, si osserva, da un lato, che, come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, sarebbe stato irragionevole conferire valore determinante alle prove concorsuali, e, dall'altro, che, in base alla suddivisione dei titoli e relativi punteggi, decisa dalla Commissione giudicatrice (verbale n. 2 del 21 gennaio 1988), poteva escludersi il raggiungimento del punteggio massimo per i titoli da parte dello stesso candidato, con effetto determinante ai fini della graduatoria, come è dimostrato dalla graduatoria finale, in cui è risultato secondo vincitore il sign. Mario Massimo il cui punteggio per titoli (13,50) era inferiore a quello del ricorrente (16), ovvero dalla stessa graduatoria per titoli, nella quale il punteggio massimo assegnato è stato di punti 25.

3. Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 18 maggio 2001, con l'intervento dei signori

   Pasquale    de Lise              Presidente

   Andrea     Camera              Consigliere

   Pier Giorgio Trovato              Consigliere

   Claudio     Marchitiello          Consigliere

   Maurizio    Meschino            Consigliere estensore

L'ESTENSORE                   IL PRESIDENTE

f.to Maurizio Meschino  f.to Pasquale de Lise

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 17.09.2001.

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