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n. 10-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 1 ottobre 2001 n. 5182 - Pres. Quaranta, Est. Farina - Visentin e c.ti (Avv.ti Dal Piaz e Contaldi) e Azienda ospedaliera materno infantile O.I.R.M. - S. Anna di Torino (Avv. Barbanti) c. Brizzolara ed altri (Avv.ti Romanelli e Cagnasso) - (previa riunione di due appelli, annulla in parte TAR Piemonte, Sez. II, 7 aprile 1995 n. 212).

1. Concorso - Concorsi AUSL - Titoli - Valutazione analitica - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

2. Concorso - Concorsi AUSL - Curricula dei candidati - Valutazione specifica - Necessità.

3. Concorso - Titoli - Opere in collaborazione - Valutazione - Possibilità - Solo nei limiti in cui i contributi dei singoli autori siano individuabili.

4. Concorso - Concorsi AUSL - Prova pratica - Su tecniche e manualità - Sostituzione con prova scritta su un caso clinico - Illegittimità - Ragioni.

1. Dai criteri stabiliti dall'art. 10 del D.M. 30 gennaio 1982 e dall'art. 4 del D.M. 30 gennaio 1992, n. 283. si desume che, una volta analiticamente valutate, le pubblicazioni devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione all'importanza ed al valore scientifico di ciascuna di esse; sono pertanto illegittime le valutazioni se effettuate in modo globale, senza motivazione o con una motivazione apparente e se si concludono con l'attribuzione di un unico punteggio (1).

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 30 gennaio 1992, per la valutazione del curriculum formativo e professionale, così come per le pubblicazioni, la commissione giudicatrice deve motivare in quale conto essa abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di questi ultimi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quali ragioni.

3. La commissione di concorso può valutare i lavori in collaborazione nei soli limiti in cui in essi siano scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (2).

4. Nel caso in cui il bando preveda che la prova pratica debba svolgersi "su tecniche e manualità peculiari" della disciplina per la quale è stato indetto il concorso, illegittimamente viene fatta poi redigere ai candidati una relazione scritta su di un caso clinico, dopo la quale i candidati stessi sono stati chiamati a commentare oralmente il caso, illustrando le concrete tecniche operatorie da applicare; tale prova scritta non può infatti sostituire la prova prescritta dal bando sulle tecniche e manualità peculiari, la cui finalità è quella di accertare la capacità tecnica dei concorrenti nell'ambito della disciplina specifica oggetto del concorso (3).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 1997 n. 297 e 25 maggio 1985 n. 224; Sez. IV , 23 novembre 1995, n. 950.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 1999, n. 534.

(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 ottobre 1992, n. 926; id., 30 luglio 1993 n. 811; id., 11 novembre 1994, n. 1272.

 

 

FATTO

Col ricorso in appello n. 4986/95, proposto dalle quindici persone nominate in epigrafe, si chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, pure specificata in epigrafe, con la quale è stato annullato il provvedimento deliberato dal Commissario straordinario della USL di Torino (n. 2330/93/C.S. del 15 novembre 1993), recante approvazione degli atti del concorso interno, per titoli ed esami, per 15 posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia, con relativa graduatoria, e conferimento della nomina in ruolo ai primi quindici concorrenti.

Gli appellanti sostengono che le due censure accolte dal primo giudice erano invece infondate e propongono due specifici ed articolati motivi per la riforma della pronunzia.

Anche col ricorso in appello n. 5346/95, proposto dall'Azienda ospedaliera materno infantile O.I.R.M. - S. Anna, si chiede la riforma della indicata sentenza e si deducono altrettanti motivi. Si aggiunge, inoltre, che, ove con l'accoglimento del ricorso in primo grado si sia inteso altresì annullare il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, anche per questa parte la decisione dovrebbe essere annullata.

Delle tre originarie ricorrenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, due hanno riproposto, con appelli incidentali tempestivamente notificati e depositati, le censure respinte in prime cure, insistendo per il loro accoglimento.

Sono state presentate memorie. All'udienza del 22 giugno 2001, presenti i difensori delle parti, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

I due ricorsi in appello, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti per la pronunzia di un'unica decisione, a norma dell'art. 335 c.p.c.

La sentenza appellata ha annullato la deliberazione del commissario straordinario della USL di Torino n. IX, n. 2330/93/CS del 15 novembre 1993, di approvazione degli atti del concorso interno a 15 posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia e di conferimento delle nomine ai primi quindici collocati nella graduatoria di merito. Erano impugnati anche gli atti presupposti, ovviamente nella parte in cui erano investiti dalle censure dei ricorsi introduttivi.

Il primo giudice ha ritenuto infondati il motivo riguardante la mancanza in capo al presidente della commissione del titolo professionale necessario e quello concernente lo svolgimento della prova pratica. Ha invece accolto, e in tali limiti va intesa la pronunzia di accoglimento, le censure relative alla valutazione delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale di ciascun candidato ed alla identificazione di essi al momento dell'accesso alla stessa prova pratica.

Come è agevole rilevare, si tratta di quattro distinti capi di sentenza, posto che ciascuno si riferisce ad autonomi vizi di legittimità riscontrabili per separate fasi del procedimento o per specifiche attività compiute nell'ambito della stessa fase (ciò per quanto riguarda la prova pratica). Si può, di conseguenza, condurre l'esame delle censure e delle difese che ciascuna delle contrapposte parti propone, separatamente per le distinte fasi messe in discussione.

5. Nell'ordine logico viene in esame la questione relativa alla legittima composizione della commissione, essendo stata dedotta in primo grado e riproposta in appello la doglianza secondo la quale il presidente sarebbe primario di disciplina soltanto affine a quella oggetto del concorso., e cioè di endocrinologia ostetrica e ginecologica.

6. La censura non ha pregio.

Ed, infatti, si rileva dall'allegato n. 5 del fascicolo di primo grado che il suddetto componente della commissione era stato nominato, con effetto dal 1° gennaio 1990, in "ruolo nella posizione funzionale di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia". La sua preposizione al servizio autonomo di endocrinologia ostetrica e ginecologica non ne muta, perciò, il titolo legittimante alla presidenza della commissione.

7. Non fondate sono, poi, le censure, dedotte nei due appelli principali, circa l'erroneità della sentenza impugnata nel ritenere non correttamente compiute le valutazioni delle pubblicazioni dei concorrenti e del curriculum formativo e professionale di ciascuno.

Si sostiene (appello n. 4986/95) che la censura è stata accolta senza acquisizione delle schede valutative; che al punteggio si è giunti specificando i singoli elementi di valutazione; che non può essere richiesta una valutazione analitica dei singoli titoli; che la commissione, sulle pubblicazioni fatte in collaborazione, si è espressa con riferimento ai soli apporti forniti dai candidati.

Si precisa (appello n. 5346/95) che le valutazioni sono state compiute in base a criteri predeterminati; che la commissione aveva chiarito che avrebbe operato secondo l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima l'attribuzione di un punteggio globale per le singole categorie di titoli; che anche per le opere in collaborazione valgono i criteri prefissati.

Da quanto ora si vedrà, le tesi suesposte appaiono o insufficienti a ritenere legittime le valutazioni della commissione o prive di riscontro in punto di fatto.

7.1. Le formule dei giudizi, dati dalla commissione, sulle pubblicazioni sono tutte congegnate nello stesso modo: è indicato il numero delle pubblicazioni presentate; è definita la loro distribuzione nel tempo; è sottolineato se sono state pubblicate in riviste nazionali o internazionali, di prestigio o meno; è dato in alcuni casi un sommario giudizio (buon rilievo scientifico: Alemanno; originalità dell'apporto: Belforte), nessun giudizio in altri (Brizzolara). L'attribuzione di punteggi diversificati non è, in tal modo, sostenuta da un giudizio sufficientemente motivato.

7.2. In nessuna delle schede, poi, è data indicazione della individuazione dell'apporto scientifico dato dal candidato per le opere scritte in collaborazione, talvolta con un numeroso gruppo di studiosi. Anzi, la commissione si è avvalsa degli stessi elenchi - prescritti dall'art. 3 del bando - dattiloscritti dai concorrenti, nessuno dei quali appare corretto, o in qualche modo annotato, là dove presenta palesi incompletezze od errori, ove solo si confrontino con quelle di altri candidati autori delle stesse pubblicazioni. Né annotazioni del tenore correttivo sono fatte nei verbali.

7.3. Formule stereotipe, quando non identiche, sono anche riportate nelle schede di valutazione del curriculum formativo e professionale dei singoli, pur seguendo ad esse l'attribuzione di punteggi diversi.

7.4. Orbene, nel bando erano correttamente richiamati i criteri stabiliti dall'art.10 del D.M. 30 gennaio 1982 e dall'art. 4 del D.M. 30 gennaio 1992, n. 283. Da tali disposizioni, come ha da tempo affermato la giurisprudenza di questo Consiglio, si desume che, una volta analiticamente valutate, le pubblicazioni devono essere giudicate, sia pure sommariamente, in relazione all'importanza ed al valore scientifico di ciascuna di esse. Sono perciò illegittime le valutazioni se fatte in modo globale, senza motivazione o con una motivazione apparente, come nel caso in esame, e se si concludono con l'attribuzione di un unico punteggio (conf. V Sez., n. 297 del 24.3.1997; n. 224 del 25.5.1985; IV Sez. n. 950 del 23.11.1995).

7.5. Gli stessi principi devono essere applicati con riguardo alla valutazione del curriculum formativo e professionale, relativamente al quale, in particolare, l'art. 4, comma 5, del D.M. 30 gennaio 1992 stabilisce, così come per le pubblicazioni, che la commissione deve motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali, deve evidenziare quali di essi sia stato oggetto di un positivo apprezzamento e concorso all'attribuzione del punteggio e quale, invece, non sia stato considerato e per quali ragioni. Da quanto si è sopra rilevato, la commissione non si è attenuta ai criteri sopra descritti.

7.6. La rilevata illegittimità della valutazione delle pubblicazioni scientifiche non esime il Collegio dal rilevare che, per quanto riguarda i lavori in collaborazione, la commissione poteva valutarli nei soli limiti in cui erano scindibili ed individuabili i contributi dei singoli autori (in termini: VI Sez., n. 534 del 27.4.1999).

Un ultimo insieme di censure è proposto in ordine allo svolgimento della prova pratica.

Ritiene la Sezione che per il suo contenuto essa sia stata svolta illegittimamente, e ciò in accoglimento dell'appello incidentale proposto, col quale si sostiene che andava effettuata in concreto una prova concernente le tecniche e le "manualità" della disciplina messa a concorso.

Come si rileva dal bando, la detta disciplina appartiene all'area funzionale della chirurgia. Nel bando era, ancora, prescritto che la prova pratica doveva, appunto, svolgersi "su tecniche e manualità peculiari" della disciplina stessa. Il Tribunale amministrativo regionale ha rilevato, e ciò non è contestato dalle parti, che essa si è risolta in una relazione scritta su di un caso clinico, dopo la quale i candidati sono stati chiamati a commentare oralmente il caso, illustrando le concrete tecniche operatorie da applicare. E' perciò mancata proprio la prova prescritta dal bando sulle tecniche e manualità peculiari, con elusione della finalità di accertare la capacità tecnica dei concorrenti nell'ambito della disciplina specifica per la quale avrebbero poi ottenuto l'incarico di aiuto corresponsabile ospedaliero (cfr., nel senso dell'illegittimità dello svolgimento di siffatte prove: V Sez., n. 926 del 3.10.1992; n. 811 del 30.7.1993; n. 1272 dell'11.11.1994).

Alla luce della necessità di rinnovare la prova pratica in questione, si può ritenere assorbita la censura relativa alla procedura di identificazione dei candidati, già seguita dalla commissione. In sede di rinnovazione, infatti, occorrerà che la commissione proceda nuovamente alla suddetta identificazione.

Conclusivamente i due appelli principali vanno respinti, alla stregua di quanto si è considerato ai nn. da 7 a 7.6. L'appello incidentale va respinto in ordine alla censura esaminata sub n. 6 ed accolto per la censura presa in esame sub n. 9 . In dipendenza della reciproca soccombenza, si può disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti i ricorsi in appello n. 4986 e 5346 del 1995, li respinge. Accoglie in parte, come da motivazione, l'appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 22 giugno 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Andrea Camera Consigliere

Giuseppe Farina, est. Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Giuseppe Farina f.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria il 01/10/2001.

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