Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 11-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 31 ottobre 2001 n. 5690 - Pres. de Lise, Est. Fera - Sereni S.r.l. (Avv.ti G. Paoli e M. D'Ottavi) c. Comune di Jesi (Avv.ti R.Felici e S. Del Vecchio) ed Edil Atellana s.r.l. (Avv.ti F. Laudadio, F. Scotto e C. Russo) - (annulla T.A.R. Marche 20 novembre 1998 n. 1322).

1. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Per violazione di prescrizioni del bando o della lettera d'invito - In difetto di apposita previsione - Può essere disposta solo nel caso in cui sussista un particolare interesse della stazione appaltante all'adempimento della prescrizione ovvero risulti violato il principio della par condicio tra i concorrenti.

2. Contratti della P.A. - Offerta - Offerta per prezzi unitari - Mancante del totale - Esclusione - Non può essere disposta.

3. Contratti della P.A. - Offerta - Offerta per prezzi unitari - Potere della P.A. appaltante di verifica dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario e di rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle ditte diverse dall'aggiudicataria - Sussiste.

1. In materia di gare per l'aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, l'inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione dalla gara, in difetto di apposita previsione del bando, quando si sia in presenza di prescrizioni rispondenti ad un interesse dell'amministrazione appaltante o che sono poste a garanzia della par condicio dei concorrenti (1).

2. Non può essere esclusa dalla gara una offerta per prezzi unitari che non presenti alla fine il totale, dato che tale omissione non solo non incide su alcun interesse tutelato dell'amministrazione, ma non altera nemmeno la par condicio tra i concorrenti, atteso che l'elemento mancante (il totale dei prezzi) è ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica di somma dei singoli prezzi unitari, senza alcuna necessità di modificare od integrare la volontà espressa dall'offerente.

3. Nei procedimenti di gara d'appalto di opera pubblica mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, è ammesso un potere dell'amministrazione appaltante di verifica dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario e di rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle ditte diverse dall'aggiudicataria, se si ripercuotono sul risultato finale (2).

----------------------

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 novembre 1998, n. 1619.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 aprile 1999, n. 672.

 

 

FATTO

Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla società Sereni, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo costituito con la società Costruzioni Generali di Ancona, per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 1247 del 13 ottobre 1997, con la quale la Giunta municipale di Jesi aveva aggiudicato alla società SO.CO.L.P. l'appalto per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo della cinta muraria della città, nonché di tutti gli atti del procedimento avviato con il bando di gara pubblicato il 26 giugno 1997.

Il tribunale, senza entrare nel merito della vicenda, ha ritenuto la tardività dell'impugnazione in quanto l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato ( 22 dicembre 1997) oltre il termine decadenziale di trenta giorni ( art.19, comma 2, del DL 25 marzo 1998, n.67, convertito nella L 23 maggio 1997, n.135), decorrente dalla data in cui la ricorrente afferma di aver avuto piena conoscenza dell'atto conclusivo del procedimento.

L'appellante contesta tale argomentazione osservando come il primo giudice abbia ignorato la circostanza che l'art.61 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei confronti dei soggetti, che alla data del 26 settembre 1997 avevano residenza o sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche, aveva sospeso, dal 26 settembre al 20 dicembre 1997, il decorso di tutta una serie di termini, tra i quali quelli " sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione." L'appellante ripropone, poi, i motivi di ricorso prospettati in prime cure. Ribadendo, in particolare, come:

L'offerta presentata dalla ditta Crucianelli Rest/Edile S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto non riportava il totale dei prezzi unitari come stabilito dalla lettera d'invito. Ove ciò fosse avvenuto, la gara sarebbe stata aggiudicata alla ricorrente in quanto la sua offerta sarebbe stata la più vicina per difetto alla media delle offerte ammesse.

In violazione al divieto sancito dall'art.13, comma 1 lett.a, della legge 11 febbraio 1994, n.109, la società cooperativa Edil Atellana ha partecipato alla gara sia come impresa singola che come consorziata al Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna.

Resiste all'appello l'amministrazione comunale di Jesi, la quale, con riferimento alla tardività dell'impugnazione precisa come la sospensione dei termini processuali, cagionata dagli eventi sismici, dapprima estesa a tutta la Regione Marche è stata circoscritta, in sede di conversione in legge del relativo decreto, ai comuni individuati con ordinanze del Ministro per la Protezione civile. Tra questi non figurano né il comune di Jesi né quello di Ripe, in cui ha sede la società ricorrente. Ripropone poi l'eccezione di inammissibilità del secondo motivo di cui al ricorso di primo grado, sotto il profilo del difetto di interesse, in quanto la eliminazione dal computo di una sola delle due offerte contestate non porterebbe all'aggiudicazione in favore della ricorrente. Nel merito, controbattere le tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.

E' anche costituita la società cooperativa Edil Atellana, che chiede il rigetto dell'appello.

All'udienza del 26 giugno 2001 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'oggetto dell'appello verte intorno alla sentenza specificata in epigrafe, con la quale il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente (società Sereni), per l'annullamento degli atti concernenti l'aggiudicazione alla società SO.CO.L.P. dell'appalto per l'affidamento dei lavori di restauro e risanamento conservativo della cinta muraria della città di Jesi.

La tardività dell'impugnazione è stata affermata sull'assunto che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato (22 dicembre 1997) oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 19, comma 2, del DL 25 marzo 1998, n.67, convertito nella L 23 maggio 1997, n.135), decorrente dalla data in cui la ricorrente afferma di aver avuto piena conoscenza dell'atto conclusivo del procedimento.

Sennonché, come esattamente dedotto con il primo motivo d'appello, l'art.61 della legge 27 dicembre 1997, n.449, ha sospeso, dal 26 settembre al 20 dicembre 1997, nei confronti dei soggetti, che (questo è il caso della ricorrente) alla data del 26 settembre 1997 avevano residenza o sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche, il decorso di tutta una serie di termini, tra i quali quelli " sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione."

Il ricorso di primo grado, quindi, alla stregua di tale norma deve ritenersi tempestivo. In tal senso va riformata la sentenza appellata.

2. Passando all'esame del merito, con il primo motivo di ricorso la società Sereni denuncia che illegittimamente l'autorità preposta alla gara ha ammesso l'offerta presentata dalla ditta Crucianelli Rest/Edile S.r.l., giacché questa presentava una irregolarità non sanabile in quanto, in spregio ad una specifica clausola contenuta nella lettera d'invito, non riportava il totale dei prezzi unitari.

L'assunto si dimostra privo di consistenza. Premesso, infatti, che dalle norme di gara non è dato ricavare una prescrizione puntuale che imponga l'esclusione delle offerte manchevoli sotto tale profilo, giova ricordare come, in materia di aggiudicazione dei contratti della pubblica amministrazione, qualora l'esclusione non sia espressamente prevista da una clausola del bando, l'inosservanza delle prescrizioni del bando o della lettera di invito circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione dalla gara quando si tratta di prescrizioni rispondenti ad un interesse dell'amministrazione appaltante e poste a garanzia della "par condicio" dei concorrenti" (Consiglio Stato sez. IV, 20 novembre 1998, n. 1619).

Ora, nel caso di specie, l'irregolarità denunciata non solo non ha inciso su alcun interesse tutelato dell'amministrazione ma non ha alterato in alcun modo la "par condicio" tra i concorrenti. Infatti, come è pacifico tra le parti, l'offerta conteneva tutti gli elementi dei prezzi unitari, sia in lettere che in cifre, per cui l'elemento mancante (il totale dei prezzi medesimi) era ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica, senza alcuna necessità di modificare od integrare la volontà espressa dall'offerente. D'altro canto, nei procedimenti di gara d'appalto di opera pubblica mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi dell'art.5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, è ammesso un potere dell'amministrazione appaltante di "verifica dei conteggi presentati dal concorrente aggiudicatario" e di "rettifica di errori materiali compiuti per disattenzione dalle ditte diverse dall'aggiudicataria, se si ripercuotono sul risultato finale." (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 20 aprile 1999, n. 672 ). Per cui sfugge il senso del rigido formalismo invocato dall'appellante.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

3. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione del divieto di presentazione di offerte plurime, di cui all'art.13, comma 1 lett.a, della legge 11 febbraio 1994, n.109, in quanto la società cooperativa Edil Atellana avrebbe partecipato alla gara sia come impresa singola che come consorziata al Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna. La società Sereni sostiene che, sia nel caso della esclusione dalla gara della sola offerta presentata dalla società cooperativa Edil Atellana che in quello dell'esclusione di questa congiuntamente a quella presentata del Consorzio, "il risultato sarebbe sempre quello dell'aggiudicazione della gara all'odierna appellante". Quest'ultima affermazione è contestata dall'amministrazione resistente, la quale sostiene che il secondo motivo da solo non supererebbe la prova di resistenza.

Ai fini del decidere, occorre acquisire agli atti non solo un documentato conteggio, dal quale risulti quale ditta risulterebbe aggiudicataria, in applicazione delle norme di gara, nelle due ipotesi, dell'esclusione della sola offerta della società cooperativa Edil Atellana ovvero di questa in unione a quella del Consorzio cooperativo Costruzioni di Bologna, ma anche la prova che, al momento della presentazione dell'offerta, la prima società facesse parte del consorzio medesimo.

L'onere di adempiere all'incombente istruttorio va posto a carico dell'amministrazione resistente, la quale vi provvederà per mezzo del funzionario responsabile del procedimento in questione.

La pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, dichiara ricevibile il ricorso in primo grado. Respinge il primo motivo del ricorso d'appello e, sospesa ogni pronuncia sulle spese, ordina all'Amministrazione resistente di depositare gli atti di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Fissa l'udienza del 26 febbraio 2002.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2001, con l'intervento dei signori:

Pasquale de Lise Presidente

Pier Giorgio Trovato Consigliere

Aldo Fera Consigliere est.

Filoreto D'Agostino Consigliere

Gerardo Mastrandrea Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera F.to Pasquale de Lise

Depositata il 31 ottobre 2001.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico