CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 febbraio 2001 n. 1008 - Pres. Rosa, Est. Allegretta - Commissione elettorale circondariale di Fiorenzuola d'Arda (Avv.ra Stato) c. Labadini ed altro (Avv.ti G. Cugurra, A. Basini e S. A. Romano) e Comune di Cadeo (n.c.) - (annulla TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 6 novembre 1999 n. 742).
Elezioni - Presentazione delle liste - Sottoscrizione di fogli privi dell'indicazione della lista e del timbro trasversale che assicuri il loro collegamento - Esclusione della lista - Va disposta - Ragioni - Successiva dichiarazione del notaio che attesta il riferimento delle firme alla lista - Non ha efficacia sanante.
L'unico mezzo per dimostrare il collegamento tra i sottoscrittori e la lista sottoscritta è dato dalla presenza del contrassegno di lista e dei nominativi dei candidati sul modulo di cui all'art. 3 L. 25 marzo 1993 n. 81.
Va esclusa una lista elettorale allorché risulti che - in violazione dell'art. 3 della L. 25 marzo 1993 n. 81 e dell'art. 20, quinto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 - i presentatori abbiano sottoscritto fogli che non recano il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, né presentano timbri trasversali che, rendendo inscindibili i fogli stessi, ne assicurino il loro collegamento e ne impediscano la sostituzione.
Né può attribuirsi efficacia sanante alla successiva dichiarazione del notaio che ha autenticato le firme, con cui si afferma che "le sottoscrizioni sono state apposte . con riferimento alla predetta lista e al predetto contrassegno", dato che compito del pubblico ufficiale è solo quello di autenticare le firme degli elettori con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e che il pubblico ufficiale stesso non può che attestare i fatti che si sono verificati in sua presenza, non essendo suscettibili di certificazione gli stati soggettivi dei sottoscrittori, che sono propri della sfera interna di questi ultimi.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, Valerio Labadini e Gianguido Carini chiedevano l'annullamento delle deliberazioni 15 maggio 1999 n. 83 e 18 maggio 1999 n. 103 della Commissione elettorale circondariale di Fiorenzuola D'Arda, recanti la ricusazione della lista elettorale "Per il buon governo e la solidarietà" presentata alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio Comunale di Cadeo tenutesi il 13 giugno 1999.
I ricorrenti lamentavano in particolare che, nonostante l'attestazione del notaio che aveva autenticato le firme, la Commissione aveva deliberato l'esclusione della lista perché i presentatori avevano sottoscritto su fogli che mancavano dei timbri trasversali che, rendendoli inscindibili, ne avrebbero assicurato il collegamento.
Il Tribunale accoglieva il ricorso con la sentenza in epigrafe, avverso la quale propone appello la Commissione, chiedendone la riforma con tutte le conseguenze di legge. Essa sostiene la legittimità dei suoi provvedimenti, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alle successive certificazioni prodotte dagli interessati, atteso che il momento in cui occorre assicurare il rispetto delle formalità prescritte dalla legge è proprio quello della sottoscrizione.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, i quali hanno controdedotto al gravame, chiedendone la reiezione, con vittoria delle spese.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 14 novembre 2000.
DIRITTO
L'appello è fondato.
E' pacifico in causa che i fogli intercalari recanti le firme autenticate dei presentatori della lista elettorale di cui si tratta non recano il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, né presentano il timbro trasversale che, secondo gli appellati, sarebbe atto a farli considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riporta contrassegno ed elenco dei candidati.
Legittima, pertanto, deve ritenersi la prima deliberazione di ricusazione, fondata sul rilievo che "su detti fogli, in violazione dell'art. 28 D.P.R. 16.05.1960 n. 570, non sono riportati il contrassegno della lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati e che, pertanto, tali sottoscrizioni non sono da considerarsi valide, mancando la riferibilità dei moduli alla lista". Non v'era certezza, invero, che i sottoscrittori fossero edotti, nel momento in cui apponevano la loro firma, dell'identità della lista e dei relativi candidati.
Il punto cruciale della controversia consiste, allora, nello stabilire se a dare tale certezza sia idonea, nella specie, la dichiarazione del notaio che ha autenticato le firme, successivamente prodotta a corredo dell'opposizione avanzata a norma dell'art. 33 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
Il quesito non può che avere risposta negativa.
La materia è disciplinata dall'art. 3 della L. 25 marzo 1993 n. 81, a norma del quale le firme in argomento debbono essere apposte su moduli aventi le caratteristiche di cui all'art. 20, quinto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 e successive modificazioni ed integrazioni. Quest'ultima disposizione, a sua volta, stabilisce che la firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati.
Si tratta di norma, non è superfluo ricordarlo, appositamente inserita nel corpo del citato art. 20 con la L. 11 agosto 1991 n. 271 a modifica del previgente quinto comma, il quale si limitava a prescrivere l'autenticazione della firma degli elettori da parte dei pubblici ufficiali indicati.
Essa ha, evidentemente, lo scopo di evitare raccolte fraudolente di sottoscrizioni, atteso che l'apposizione della firma su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché le generalità dei candidati serve a dare la certezza che i sottoscrittori abbiano conoscenza delle liste che si accingono a presentare.
La norma, al pari di ogni norma in materia elettorale, non ammette deroghe né equivalenti, sicché l'unico mezzo per dimostrare il collegamento tra i sottoscrittori e la lista sottoscritta è dato dalla presenza del contrassegno di lista e dei nominativi dei candidati sul modulo di cui al citato art. 3 L. n. 81/1993.
D'altra parte, compito del pubblico ufficiale - nel nostro caso, il notaio - è quello di autenticare le firme degli elettori con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della L. 4 gennaio 1968 n. 15 e detto secondo comma stabilisce che "l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive".
Il pubblico ufficiale, invero, non può che attestare i fatti che si sono verificati in sua presenza, non essendo suscettibili di certificazione gli stati soggettivi dei sottoscrittori, siccome propri della sfera interna di questi.
Nel caso di specie, quindi, nessun valore fidefacente può riconoscersi alla dichiarazione del notaio prodotta in sede di opposizione, nella parte in cui si afferma che "le sottoscrizioni sono state apposte . con riferimento alla predetta lista e al predetto contrassegno".
Per le considerazioni che precedono, l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata va respinto il ricorso proposto in primo grado.
La reiezione dell'originario ricorso priva di ogni effetto l'ammissione con riserva della lista esclusa dalla Commissione elettorale, disposta in sede cautelare dal Tribunale, e comporta il completo travolgimento degli effetti delle operazioni elettorali svolte.
Sussistono, ad ogni modo, giusti motivi per compensare tra le parti spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 14 novembre 2000 con l'intervento dei Signori:
Salvatore Rosa - Presidente
Stefano Baccarini - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Marcello Borioni - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Corrado Allegretta F.to Salvatore Rosa
Depositata il 22 febbraio 2001.