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Giurisprudenza
n. 11-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 3 novembre 2001 n. 5695 - Pres.ff. ed Est. Allegretta - Liperoti ed altro (Avv.ti Dentamaro e dall'avv. Oreste Morcavallo, Pellegrino) c. Regione Calabria (Avv. Scoca) e Chiaravalloti (Avv.ti Scalzi e Malena) - (conferma T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II, sent. 11 luglio 2000 n. 924).

Giurisdizione e competenza - Elezioni - Controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità - Giurisdizione dell'A.G.O. - Controversie riguardanti le operazioni elettorali, ivi comprese quelle circa l'ammissione o ricusazione delle liste dei candidati - Giurisdizione amministrativa.

Elezioni - Ricorso elettorale - Avverso provvedimento di ammissione od esclusione di una lista - Termine per la proposizione - Decorrenza - Dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni - Fattispecie relativa a ricorso proposto da cittadino elettore.

Nel contenzioso elettorale amministrativo il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è netto, spettando alla prima la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, mentre alla seconda sono devoluti i giudizi concernenti le operazioni elettorali (1), nell'ambito delle quali è certamente ricompreso il provvedimento con il quale i competenti Uffici elettorali decidono in ordine all'ammissione o ricusazione delle liste dei candidati.

L'esclusione o l'ammissione di una lista sono atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente della conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni (2).

Il cittadino elettore, legittimato a proporre ricorso avverso operazioni elettorali, è in grado di percepire l'autonoma ed immediata lesività di operazioni elettorali asseritamente viziate sin dall'inizio delle operazioni stesse e, nel caso di esclusione o di ammissione di una lista alla competizione elettorale, è onerato a proporre ricorso entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza degli atti lesivi o, al più tardi, dalla data di svolgimento delle elezioni (3).

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(1) Cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 27 gennaio 1999, n. 1. Alla stregua del principio nella specie è stata affermata la giurisdizione del Giudice amministrativo anche in materia di controversie che abbiano ad oggetto l'esclusione di una lista di candidati nelle elezioni regionali.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V. 21 ottobre 1998. n. 1528.

(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2001 n. 1521.

 

 

FATTO

Alle consultazioni per la elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali della Calabria, svoltesi il 16 aprile 2000, non è stata ammessa la lista recante il contrassegno Lista Dini - Rinnovamento italiano.

In particolare, l'Ufficio centrale circoscrizionale di Crotone, con atto in data 19 marzo 2000, dichiarava non valida la presentazione della lista in quanto per 191 dei sottoscrittori non era stato prodotto il certificato di iscrizione alle liste elettorali, ma un'autocertificazione ritenuta non ammissibile nel procedimento elettorale; il numero dei presentatori risultava di conseguenza inferiore a quello minimo richiesto per legge.

Alle ore 9,00 del giorno successivo, il delegato della lista in questione chiedeva al predetto Ufficio "di potere produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei 191 firmatari", ma l'istanza veniva respinta, non ritenendosi applicabile alla fattispecie l'art. 10, comma 3°, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e uguale sorte subiva il ricorso rivolto dal delegato di lista all'Ufficio centrale regionale della Calabria, che lo respingeva con atto del 21 marzo 2000.

Gli atti dei predetti Uffici elettorali ed il risultato della consultazione sono stati impugnati, a seguito della proclamazione degli eletti, con ricorso n. 872/2000 avanti al T.A.R. Calabria da Angelina Liperoti, Elena Grotteria, Francesco Sebastiano Mancuso, Gianluca Bruno, Maurizio Vittimberga e Domenico Lazzaro, quali cittadini elettori.

Si costituivano la Regione Calabria e, in qualità di controinteressati, Giuseppe Chiaravalloti, Giuseppe Gentile, Domenico Rizza, Giuseppe Giuliano Napoli, Pietro Fuda, che, con rilievi sostanzialmente uniformi, eccepivano pregiudizialmente, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la tardività del gravame.

Con la sentenza n. 924 in data 11 luglio 2000, il T.A.R. respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione; "sostanzialmente" condivideva l'eccezione di tardività del ricorso, sul rilievo della immediata lesività della esclusione della lista e della conseguente intempestività del ricorso proposto solo dopo la proclamazione degli eletti; riteneva, tuttavia, di prescindere dalla dichiarazione di irricevibilità del ricorso e dall'esame delle altre eccezioni sollevate dai resistenti, stante l'infondatezza nel merito del gravame; respingeva quindi il ricorso, con condanna dei soccombenti alle spese di giudizio.

La sentenza è stata appellata dai cittadini elettori Liperoti, Grotteria, Mancuso, Bruno, Vittimberga e Lazzaro, i quali, in particolare, hanno sostenuto la tempestività del gravame, rilevando tra l'altro che l'esclusione della lista era stata immediatamente impugnata da uno di loro (il sig. Bruno) con precedente ricorso n. 505/2000 pendente avanti al T.A.R. Calabria.

Quanto al merito, hanno sostenuto la legittimità dell'autocertificazione e comunque la possibilità di integrare i documenti allegati nel presentare la lista con la successiva produzione dei certificati elettorali dei presentatori, secondo i principi giurisprudenziali affermati nella decisione n. 23 in data 30 novembre 1999 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Si sono costituiti in giudizio, controdeducendo all'appello, la Regione Calabria, nonché i controinteressati Chiaravalloti, Gentile, Rizza, Giuseppe Giuliano Napoli, già resistenti in primo grado, e i sigg. Borrello e Mistorni, costituitisi in appello.

La Regione Calabria ha anche eccepito la irricevibilità del ricorso in primo grado.

Il signor Chiaravalloti, Presidente eletto della Giunta regionale, con appello incidentale condizionato e in memorie difensive ha proposto in via subordinata e condizionata alcune eccezioni pregiudiziali di irritualità del ricorso in primo grado, non esaminate dal T.A.R.; ha eccepito, quanto all'appello, l'irritualità della notifica al signor Fuda e l'inammissibilità per difetto di censure in relazione a capo specifico della sentenza appellata. Ha, infine, eccepito l'inammissibilità per difetto di interesse del ricorso in primo grado, laddove lo stesso si appunta avverso la elezione del Presidente della Giunta regionale, "poichè in nessun caso si potrebbe operare l'annullamento di detta nomina in relazione ai motivi dedotti in giudizio attinenti alla ricusazione di una delle liste elettorali" (cfr. note d'udienza 3 aprile 2001).

Il signor Gentile, Consigliere regionale eletto, con appello incidentale condizionato ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado per difetto di giurisdizione, per tardività e per omessa notifica agli Uffici elettorali. In memoria difensiva ha altresì eccepito il difetto di contradditorio in primo grado ed in appello.

Anche i signori Rizza, Borrello, Mistorni e Napoli hanno eccepito l'incompletezza del contraddittorio.

Hanno depositato atto di rinuncia all'appello principale i signori Vittimberga, Bruno e Lazzaro.

E' stata poi depositata in giudizio la documentazione relativa alla rinunzia da parte dei signori Bruno e Vittimberga (nonchè del sig. Renato Nicotera, estraneo all'odierno giudizio) al ricorso n. 505/2000 più sopra citato.

La causa è stata trattata alla pubblica udienza del 3 aprile 2001, all'esito della quale, con decisione n. 2433 del 27 aprile 2001, la Sezione ha dichiarata l'improcedibilità dell'appello principale, con compensazione delle spese di questo grado di giudizio, relativamente ai signori Vittimberga, Bruno e Lazzaro, dando atto quanto ai primi due della rinuncia all'appello e del sopravvenuto difetto di interesse quanto all'ultimo.

Con la stessa decisione è stata disposta, sia quanto all'appello principale che a quelli incidentali, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria e delle altre parti controinteressate non intimate; con contestuale fissazione della nuova udienza di trattazione nel merito alla data del 3 luglio 2001.

All'udienza così destinata, sentiti i difensori delle parti, che hanno ampiamente illustrato le rispettive difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Va ribadita, preliminarmente, la giurisdizione del Giudice Amministrativo anche in materia di controversie che abbiano ad oggetto l'esclusione di una lista di candidati nelle elezioni regionali. Nel contenzioso elettorale amministrativo, invero, il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa è netto, spettando alla prima la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, mentre alla seconda sono devoluti i giudizi concernenti le operazioni elettorali (cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 27 gennaio 1999, n. 1), nell'ambito delle quali è certamente ricompreso il provvedimento con il quale i competenti Uffici elettorali decidono in ordine all'ammissione o ricusazione delle liste dei candidati.

Priva di ogni pregio è, del resto, il rilievo che i due Uffici competenti al riguardo siano composti da magistrati, atteso che, non appartenendo detti Uffici all'ordinamento giudiziario né ad altro complesso giurisdizionale previsto dal nostro sistema costituzionale, ove si riconoscesse natura giurisdizionale alla funzione da essi svolta, ricorrerebbe un'ipotesi di giudice straordinario o speciale, espressamente vietata dall'art. 102 della Costituzione.

Tanto premesso, occorre considerare che oggetto del giudizio sono i provvedimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Crotone del 19 marzo 2000 e dell'Ufficio centrale regionale della Calabria del 21 marzo 2000 di esclusione dalla competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali della Calabria della lista recante il contrassegno "Lista Dini - Rinnovamento Italiano''.

Il ricorso introduttivo è stato proposto all'esito della proclamazione degli eletti ed unitamente alla contestazione del risultato elettorale, sostenendosi dalla parte ricorrente, anche in questa sede, la natura endoprocedimentale degli atti in questione e, pertanto, la loro impugnabilità al termine del procedimento elettorale.

L'assunto non è condivisibile. Esso contrasta, invero, con giurisprudenza costante e di recente confermata, secondo la quale "l'esclusione o l'ammissione di una lista sono atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente della conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni (Cons. Stato, sez. V. 21 ottobre 1998. n. 1528). Ne deriva che il ricorso" .. deve "essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla conoscenza degli atti lesivi o, al più tardi, dalla data di svolgimento delle elezioni. Non varrebbe obiettare che l'interesse all'impugnativa è sorto solo in seguito alla conoscenza dei risultati elettorali, all'esito dei quali il candidato" ... "non è stato eletto. Tale circostanza potrebbe assumere rilievo in relazione alla particolare posizione differenziata dei candidato ed al suo interesse specifico ad ottenere l'elezione.

Il dato non assume rilievo, invece, nella prospettiva del ricorso proposto dal cittadino elettore, il quale, sin dall'inizio delle operazioni elettorali, è in grado di percepire l'autonoma ed immediata lesività di operazioni elettorali asseritamente viziate" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2001 n. 1521).

Nel nostro caso, anche ad assumere come termine iniziale quello più tardo del 16 aprile 2000, in cui si sono svolte le votazioni, il ricorso di primo grado risulta tardivo e perciò irricevibile siccome notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al più presto in data 7 giugno 2000, vale a dire ben oltre i trenta giorni prescritti.

Non vale sostenere, in contrario, che alcuni dei cittadini elettori ricorrenti (Gianluca Bruno, Maurizio Vittimberga e Renato Nicotera) avevano, in effetti, tempestivamente impugnato gli stessi provvedimenti di esclusione della lista con altro ricorso, iscritto presso il T.A.R. al n. 505 del 2000). Si tratta, invero, di ricorso estraneo al presente giudizio, al quale gli interessati hanno espressamente rinunciato, come risulta dal decreto 26 marzo 2001 del Presidente del T.A.R. Calabria, depositato in giudizio.

L'infondatezza dell'appello nella parte in cui si contesta la tardività del ricorso introduttivo preclude al Giudicante ogni ulteriore indagine sulla materia del contendere.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti in causa spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 con l'intervento dei Signori:

Corrado Allegretta - Presidente f.f. est.

Paolo Buonvino - Consigliere

Goffredo Zaccardi - Consigliere

Aniello Cerreto - Consigliere

Paolo De Ioanna - Consigliere

IL PRESIDENTE f.f. ed ESTENSORE

F.to Corrado Allegretta

Depositata il 3 novembre 2001.

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