Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 12-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 7 dicembre 2001 n. 6175 - Pres. Quaranta, Est. Camera - Cappello (Avv. O. Lonardo) c. U.S.L. n. 12 di Piedimonte Matese, Regione Campania ed altri (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. III, 3 dicembre 1998, n. 3658).

Concorso - Riservato e riserve di posti - Requisiti - Stato di disoccupazione - Documentazione con riferimento alla data della nomina - Sufficienza - Documentazione anche alla data di presentazione della domanda di partecipazione - Non occorre.

In sede di pubblico concorso, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva di posti ai sensi della legge n. 482 del 1968, non è necessario che l'interessato dimostri subito il proprio stato di disoccupazione, essendo sufficiente fornire detta dimostrazione all'atto della nomina (1).

----------------------

(1) Giurisprudenza ormai prevalente: cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 662; idem, 17 agosto 1999, n. 1058.

Ha osservato in proposito la Sez. V che il riferimento al momento della nomina appare opportuno, stante il lasso di tempo che solitamente intercorre fra la partecipazione al concorso e la nomina dei concorrenti, per cui può benissimo verificarsi che lo status di disoccupato, inizialmente posseduto, venga meno al momento della nomina e, quindi, sia cessato, con l'automatico depennamento dall'elenco degli iscritti.

V. in materia in questa rivista P. VIRGA, La riforma del collocamento obbligatorio nel pubblico impiego, pag. http://www.giustamm.it/articoli/virgap_collocamento.htm

 

 

FATTO

Il Dott. Alfonso Capello, medito specialista in psichiatria, ha impugnato la delibera n. 12 del 15 dicembre 1990, con la quale l'U.S.L. di Piedimonte Matese lo ha escluso dalla graduatoria del concorso a sette posti di medico psichiatra, nonostante avesse diritto alla precedenza di legge in quanto invalido civile e disoccupato.

L'adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con sentenza 3 dicembre 1998, n. 3658, ha respinto il ricorso ritenendo non documentata validamente nei termini richiesti dal bando di concorso la sussistenza del requisito della disoccupazione.

Avverso tale sentenza l'interessato propone appello, con atto notificato il 5 maggio 1999 e depositato il 2 giugno successivo, deducendo che lo stato di disoccupazione deve essere documentato alla data della pubblicazione della graduatoria e non entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla G.U. del bando di concorso (G.U. n. 12 dell'8.3.1988), come ritenuto dal giudice di primo grado. Del resto benissimo l'Amministrazione avrebbe potuto disporre una regolarizzazione al fine di verificare la reale sussistenza della disoccupazione e del periodo relativo.

Conclude per la riforma dell'impugnata sentenza, con conseguente determinazione in merito.

DIRITTO

Con sentenza 3 dicembre 1998, n. 3658, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione III - ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante avverso la graduatoria del concorso pubblico a sette posti di assistente di psichiatria indetto dall'U.S.L. n. 12 di Piedimonte Matese, nella parte in cui non era stato dichiarato vincitore in dipendenza della idoneità e del suo status di invalido civile.

L'adito Tribunale aveva ritenuto che, per potere usufruire del beneficio invocato, l'interessato dovesse documentare lo stato di disoccupazione, come certificato dall'U.P.L.M.O. ex art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e cioè entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 10 dell'8.3.1988) del bando.

Tale argomentazione viene contestata dall'appellante il quale, assumendo di essere iscritto nell'elenco dei disoccupati fin dal 1987 e, cancellato per un anno per non richiesta conferma, dal 2 marzo 1990, deduce che il requisito dello stato di disoccupazione, per l'attribuzione della precedenza di legge, deve sussistere al momento della pubblicazione della graduatoria concorsuale.

La questione sottoposta all'esame del Collegio non riguarda la sufficienza della documentazione, bensì la sua tempestività con specifico riferimento alla presentazione della certificazione attestante lo stato di disoccupazione e cioè se i soggetti che vogliono avvalersi della riserva dei posti nei pubblici concorsi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, devono documentare lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, così come sostenuto dall'Amministrazione Sanitaria e confermato con l'impugnata sentenza, oppure tale status debba essere posseduto e documentato alla data di approvazione della graduatoria, così come affermato dall'appellante.

Il Collegio non ignora quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui lo stato di disoccupazione che dà diritto alla riserva dei posti nei pubblici concorsi deve essere documentato entro i termini previsti del bando.

Ritiene, tuttavia, di condividere l'avviso di quella parte della giurisprudenza secondo la quale, in sede di pubblico concorso, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva di posti ai sensi della citata legge n. 482 del 1968, non è necessario che l'interessato dimostri subito il proprio stato di disoccupazione, essendo sufficiente fornire detta dimostrazione all'atto della nomina (cfr. Consiglio di Stato: Sez. VI dec. 12.2.2001, n. 662; idem 17.8.1999, n. 1058).

Del resto il riferimento al momento della nomina appare opportuno, stante il lasso di tempo che solitamente intercorre fra la partecipazione al concorso e la nomina dei concorrenti, per cui può benissimo verificarsi che lo status di disoccupato, inizialmente posseduto, venga meno al momento della nomina e, quindi, sia cessato, con l'automatico depennamento dall'elenco degli iscritti.

L'Amministrazione deve procedere, quindi, all'accertamento dello stato di disoccupazione in tale momento per contestare se l'interessato sia ancora legittimato a fruire del beneficio della riserva del posto.

Per le suesposte argomentazioni l'appello va accolto, l'impugnata sentenza deve essere riformata con conseguente diritto dell'appellante di avvalersi del beneficio concesso alla categoria dei riservatari ai fini concorsuali.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e riforma l'impugnata sentenza.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta - riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti magistrati:

Alfonso Quaranta Presidente

Andrea Camera Consigliere, estensore

Pier Giorgio Trovato Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

L'ESTENSORE                   IL PRESIDENTE

f.to Andrea Camera f.to Alfonso Quaranta

Depositata il 7 dicembre 2001.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico