CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 7 dicembre 2001 n. 6172 - Pres. Rosa, Est. Borea - Comune di Frattamaggiore (Avv. L. Iannotta) c. Trincone Costruzioni s.r.l. (n.c.) e D'Angelo Costruzioni s.r.l. (n.c.) - (annulla T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 10 febbraio 1998, n. 489).
1. Contratti della P.A. - Gara - Di importo inferiore al milione di ECU - Disposizione contenuta all'allegato III del D.P.C.M. n. 55/1991 - Che esenta le imprese dalla dimostrazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato e che non siano in corso le relative procedure - Deve ritenersi superata dall'art. 8, comma 7, della sopravvenuta L. 11 febbraio 1994 n. 109 - Dimostrazione dell'assenza di procedure concorsuali - Si applica anche alle gare di importo inferiore al milione di ECU.
2. Contratti della P.A. - Bando - Certificazione che non si sono verificate procedure di fallimento e di concordato nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta - Produzione di una dichiarazione sostitutiva attestante la mancanza di procedure fallimentari soltanto negli ultimi due anni - Esclusione dalla gara - Va disposta.
3. Contratti della P.A. - Bando - Schemi di bandi tipo previsti dal D.P.C.M. n. 55/1991 - Natura e funzione - Possibilità per le P.A. di prevedere requisiti ulteriori - Sussiste.
1. La disposizione di cui l'allegato III al D.P.C.M 10 gennaio 1991 n. 55 (la quale prescrive che, per i bandi di gara di importo inferiore al milione di ECU, non è necessaria l'indicazione degli elementi previsti per i bandi al di sopra dei cinque milioni di ECU e cioè dei requisiti di cui, tra l'altro, all'art. 13 L. 8 agosto 1977 n. 584 - dimostrazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato, e che non siano in corso le relative procedure), deve considerarsi superata dall'art. 8, comma 7, della sopravvenuta L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo introdotto dall'art. 4 ter del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, conv. in L. 2 giugno 1995 n. 216, il quale, senza distinguere a seconda dell'importo dell'appalto, stabilisce la sospensione dalle gare nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, della direttiva CEE 93/37, norma la quale prevede appunto, tra le altre cause di esclusione dalle gare, l'esistenza delle suddette procedure concorsuali (1).
2. Va esclusa dalla gara (nella specie, d'importo inferiore al milione di ECU) una impresa che, in violazione del bando (il quale prescriveva la produzione della certificazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato; che procedure di fallimento e di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta), per comprovare l'assenza di procedure concorsuali, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva incompleta, in quanto attestante la mancanza di procedure fallimentari soltanto negli ultimi due anni, anziché negli ultimi cinque.
3. Gli schemi di bando di gara di cui all'allegato III del DPCM n. 55/91 (la cui ratio è evidentemente quella di fornire alle amministrazioni interessate una traccia uniforme per la stesura dei bandi di gara) non possono essere considerati come vincolanti, nel senso di precludere tassativamente alle amministrazioni interessate di integrare i bandi con richiesta di ulteriori informazioni, a maggiore garanzia dell'affidabilità delle singole imprese.
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(1) Ha osservato in particolare la Sez. V che il principio affermato (e cioè che quanto previsto nella direttiva comunitaria citata trova applicazione anche nei confronti delle gare di importo inferiore a un milione di ECU) trova conferma nella disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, della L. n. 109/94 (nel testo vigente all'epoca di aggiudicazione della gara che qui interessa, dicembre 1997), per il quale, "ai soggetti di cui al comma 2, lett. a) (amministrazioni pubbliche) , qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni della presente legge, limitatamente agli artt. 4, 8 comma 7.".
FATTO
Con ricorso al TAR Campania la s.r.l. Trincone Costruzioni impugnava un atto del Comune di Frattamaggiore con il quale veniva esclusa da una gara per l'aggiudicazione di lavori di riqualificazione urbana di Piazza Riscatto, per l'importo di circa 879 milioni, nonché il conseguente provvedimento di aggidicazione a favore di altra impresa.
I primi giudici accoglievano il ricorso.
Avverso la relativa sentenza insorge ora il Comune di Frattamaggiore, contestando l'erroneità delle conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.
DIRITTO
Come si è accennato in narrativa, la società Trincone veniva esclusa dal Comune di Frattamaggiore da una gara per l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione di una piazza, per l'importo a base d'asta di circa 879 milioni, con conseguente aggiudicazione ad altra ditta (verbale di gara del 27 novembre 1997 approvato con delibera di giunta 23 dicembre 1997).
In particolare l'esclusione era dovuta al fatto che la dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del punto 6b del bando di gara (certificazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato; che procedure di fallimento e di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di presentazione dell'offerta), era incompleta, in quanto attestante la mancanza di procedure fallimentari soltanto negli ultimi due anni, anziché negli ultimi cinque.
Presentato dall'interessata ricorso al TAR, i primi giudici, respinta ogni altra doglianza, accoglievano la censura avverso la clausola del bando di cui al punto 6b citato sul rilievo che in base all'art. 5 D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55, relativo agli appalti inferiori, come nella specie, al milione di ECU, è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria, il solo certificato di iscrizione all'albo.
Ritiene il Collegio che l'appello del Comune di Frattamaggiore sia fondato.
E' certamente vero che l'allegato III al detto D.P.C.M., relativo ai bandi di gara di importo inferiore al milione di ECU, prescrive che in tali casi non è necessaria l'indicazione degli elementi di cui alla lett. l) del bando tipo di cui all'allegato 1 (bandi al di sopra dei cinque milioni di ECU) , e cioè dei requisiti di cui, tra l'altro, all'art. 13 L. 8 agosto 1977 n. 584 (dimostrazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato, e che non siano in corso le relative procedure).
Senonchè, osserva giustamente l'appellante che tale disposizione deve considerarsi superata dall'art. 8, comma 7, della sopravvenuta L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo introdotto dall'art. 4 ter del D.L. 3 aprile 1995 n. 101 conv. in L. 2 giugno 1995 n. 216, il quale, senza distinguere a seconda dell'importo dell'appalto, stabilisce la sospensione dalle gare nei casi previsti dall'art. 24, comma 1, della direttiva CEE 93/37, norma la quale prevede appunto, tra le altre cause di esclusione dalle gare, l'esistenza delle suddette procedure concorsuali. E che quanto previsto nella direttiva comunitaria citata trovi applicazione anche alle gare di importo inferiore a un milione di ECU trova conferma nella disposizione contenuta nell'art. 2, comma 3, della L. n. 109/94 cit. (nel testo vigente all'epoca di aggiudicazione della gara che qui interessa, dicembre 1997), per il quale, "ai soggetti di cui al comma 2, lett. a) (amministrazioni pubbliche) , qualora affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni della presente legge, limitatamente agli artt. 4, 8 comma 7."
Infine osserva ancora giustamente l'appellante che lo schema del bando di gara di cui all'allegato III del DPCM n. 55/91 (la cui ratio è evidentemente quella di fornire alle amministrazioni interessate una traccia uniforme per la stesura dei bandi di gara) non può, anche ad ammetterne la persistente vigenza, essere considerato come vincolante, nel senso di precludere tassativamente alle amministrazioni interessate di integrare i bandi con richiesta di ulteriori informazioni, a maggiore propria garanzia sull'affidabilità delle singole imprese.
In conclusione l'appello deve essere accolto.
Sussistono comunque validi motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in s. g. (V Sez), definitivamente pronunciando,
accoglie l'appello proposto dal Comune di Frattamaggiore e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla s.r.l. Trincone costruzioni. Dichiara compensato tra le parti le spese dei tre gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla P.A.
Così deciso in Roma, addì 22 maggio 2001 dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Salvatore Rosa - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Filoreto D'Agostino - Consigliere
Vincenzo Borea - Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo Borea F.to Salvatore Rosa
Depositata il 7 dicembre 2001.