CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 dicembre 2001 n. 6253 - Pres.ff. Allegretta, Est. De Ioanna - Russo Garibaldi (Avv. G. Servello) c. Comune di Vibo Valentia (Avv. G. Spagnolo) ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Calabria-Catanzaro, sent. 26 aprile 2000, n. 427).
Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Verbale di aggiudicazione provvisoria - Differenze rispetto al successivo provvedimento di approvazione dei verbali di gara.
Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Verbale di aggiudicazione provvisoria - Impugnativa tempestiva di esso - Necessità - Possibilità di impugnare l'aggiudicazione provvisoria in occasione dell'impugnativa del successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva - Non sussiste.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara è atto dotato di autonoma rilevanza e, essendo idoneo a ledere direttamente la sfera giuridica degli interessati, va impugnato nei termini decadenziali decorrenti dalla sua conoscenza; il successivo provvedimento di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva assolve ad una funzione meramente confermativa e conclusiva, sul piano formale, del procedimento ed è impugnabile solo per vizi che gli sono propri e che non riguardano l'espletamento della gara.
E' irricevibile un ricorso nel caso in cui il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara, redatto alla presenza dell'interessato, non sia stato da questi impugnato in via autonoma nei termini decadenziali decorrenti dalla data di adozione del verbale stesso, non potendosi viceversa ritenere ammissibile la impugnativa del successivo provvedimento approvazione dei verbali di gara, il quale può ritenersi autonomamente impugnabile solo per vizi che gli sono propri e non già per vizi che riguardano l'espletamento della gara.
FATTO E DIRITTO
1. L'attuale appellante, in primo grado aveva impugnato il provvedimento di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione, alla ditta Gaetano Leonardo, dell'appalto relativo alla realizzazione di una piscina coperta in località "Maiata" di Vibo Valentia.
Tale provvedimento era stato assunto con determinazione del dirigente dell'Ufficio affari generali del Comune, comunicata al ricorrente in primo grado il 21 dicembre 1999. In sostanza, nel ricorso di primo grado si deduceva l'illegittimità del comportamento della stazione appaltante, in quanto, in violazione del principio di continuità della gara, la Commissione aggiudicatrice, dopo aver aggiudicato provvisoriamente l'appalto alla ricorrente, a seguito di una verifica di tutte le offerte ammesse, sulla base del presupposto di fatto del rinvenimento di due ulteriori buste recanti offerte per la gara de qua, riformulava la media delle offerte pervenute ed aggiudicava provvisoriamente l'appalto alla ditta Leonardo.
2. Il TAR della Calabria ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara a favore della ditta Leonardo non è stato impugnato in via autonoma nei termini decadenziali di legge ed il ricorso non è stato notificato alla ditta contro interessata.
3. Garibaldi Russo, titolare dell'omonima ditta edile ha proposto appello contro la sentenza del TAR:
Nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2000 è stata respinta la misura cautelare della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. L'appello è stato trattenuto in decisione nell'udienza del 29 maggio 2001.
4. L'appellante, in sostanza, nel merito ripropone il motivo della violazione del principio della continuità della gara e deduce la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado.
Sostiene, inoltre, che il ricorso in primo grado sarebbe stato presentato nei termini di legge in quanto riferito alla determinazione dirigenziale del 21 dicembre 1999, che aggiudicava in via definitiva l'appalto, sulla base delle risultanze della Commissione di gara. Secondo l'appellante, il gravame poteva essere proposto sia contro l'aggiudicazione provvisoria, che contro la determinazione dirigenziale che formalizzava le conclusioni della Commissione di gara.
5. L'appello deve essere respinto. Il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara, del 3 novembre 1999, è stato redatto alla presenza del ricorrente in primo grado ed ora appellante. Il verbale di aggiudicazione provvisoria è atto dotato di autonoma rilevanza, idoneo a ledere direttamente la sfera giuridica di eventuali controinteressati e il successivo provvedimento del dirigente dell'Ufficio affari generali ha assolto ad una funzione meramente confermativa e conclusiva, sul piano formale, del procedimento. Infatti, le censure dell'appellante si indirizzano tutte all'operato dalla Commissione di gara e non alla determinazione del dirigente che recepisce integralmente tale operato. L'impugnativa, nel caso in esame, andava dunque rivolta al verbale di aggiudicazione provvisoria, nel quale si determinavano le conclusioni operative della Commissione, che il ricorrente di primo grado ed ora appellante, contesta, in quanto, a suo avviso, illegittime e lesive della sua sfera giuridica. Il ricorso di primo grado è dunque intempestivo.
6. La ditta Leonardo era l'unica controinteressata. Non si versa nell'ambito della integrazione di un contraddittorio instaurato solo nei confronti di alcuni litisconsorti : nel caso in esame il ricorso è stato invece instaurato con un vizio procedurale non sanabile, in quanto l'unico contro interessato era facilmente individuabile con un semplice ed ordinario criterio di diligenza. L'integrazione non può essere ammessa a noma dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, infatti, "il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno di essi, entro il termine." per ricorrere.
7. Per le ragioni prima svolte, l'appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite anche nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2001, con la partecipazione di:
Corrado Allegretta Presidente f./f.
Paolo Buonvino Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere relatore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F./F.
f.to Paolo De Ioanna f.to Corrado Allegretta
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2001.