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n. 12-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V- Sentenza 27 dicembre 2001 n. 6399 - Pres. De Lise, Est. Fera - Bartolini (Avv. E. Bartolini) c. U.S.L. di Tivoli (n.c.) - (annulla TAR Lazio, Sez. III bis, sent. 21 marzo 2001 n. 2203).

Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Procedimento ex art. 25 L. 241/1990 - Allegazione della copia della istanza di accesso rivolta all'amministrazione - Non occorre.

Posto che l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205) è esplicito nel dichiarare che "la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza", alla documentazione amministrativa all'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 non va allegata copia della istanza di accesso rivolta all'amministrazione; diversamente argomentando si introdurrebbe una condizione di ammissibilità del ricorso non prevista dalla legge (1).

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(1) Nota di

ALESSANDRO PAGANO

Nell'ambito del vasto contenzioso che riguarda l'accesso ai documenti, la sentenza si segnala per la precisazione che effettua non tanto con riferimento all'ambito degli atti accessibili (recentemente, in tema di esclusione di un potere "esplorativo" degli atti delle amministrazioni, da parte delle associazioni dei consumatori, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 ottobre 2001, n. 5291) , quanto con riferimento alle modalità procedimentali del giudizio ex art. 25 L. 241/1990.

Si puntualizza, infatti, riformando sul punto la decisione del primo giudice, che nell'azione volta all'ostensione, non costituisce condizione di ammissibilità di quel giudizio, l'allegazione della copia della istanza di accesso rivolta alla amministrazione.

In generale, si ricorda, sul piano procedurale, che il ricorso al G.A. per l'accesso, va notificato ai controinteressati, a pena di inammissibilità (Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 1994, n. 714).

Se si opta, per contro, per la tesi che si verte nell'ambito della giurisdizione esclusiva si ritiene necessaria l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 Cpc.

La ricostruzione dell'azione in esame nel senso della sua appartenenza alla giurisdizione esclusiva, comporta la definibilità del giudizio stesso con la condanna della p.A. ad un facere: Cons. Stato, Sez. IV, ord. 24 luglio 2000, n. 4092; caratterizzandosi, ancora, il giudizio nel senso dell'accertamento di un diritto, si ritiene che il giudice, per respingere il ricorso, possa anche avvalersi di argomentazioni non coincidenti con quelle sviluppate dall'amministrazione ed integrative di queste ultime: Cons. Stato, Sez. VI 23 gennaio 20001 n. 191.

Numerose sono le peculiarità, in rito, che l'azione per l'esibizione dei documenti presenta:

- il ricorso va notificato nel termine di giorni 30 (e non di 60); il termine è però stato ritenuto dimezzato per la sua proposizione e non per il deposito (Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 19998 n. 1051);

- il giudizio si deve svolgere anch'esso nel termine di giorni 30, dalla scadenza del termine per il deposito;

- sempre di 30 giorni è il termine per l'appello;

- il ricorrente può stare in giudizio di persona e l'amministrazione può difendersi per il tramite di un suo dipendente (art. 4, u.c., L. 205/2000);

- si applica la sospensione feriale dei termini (Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 1996 n. 184).

 

 

FATTO

Con la sentenza appellata il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. Enrico Bartolini, per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, mediante estrazione di copia della deliberazione n. 2079 del 24 ottobre 2000, avente ad oggetto "approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di dirigente amministrativo - nomina dei vincitori - utilizzo dalla graduatoria".

Il Tar ha motivato la propria decisione con la considerazione che " al ricorso non risulta allegata copia della istanza di accesso del 3.11.2000, rivolta alla A.U.S.L. Roma G, il che lo rende inammissibile (Cons. St., Sez. VI, 22 maggio 1998, n.820)".

Secondo l'appellante, la sentenza è errata in quanto la pronuncia del giudice di primo grado è il frutto di una falsa applicazione dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 205 del 2000, nonché per travisamento dei fatti e carenza di motivazione.

L'appellante conclude chiedendo, previa riforma della sentenza impugnata, l'accertamento del suo diritto all'accesso alla documentazione richiesta e ad avere copia della deliberazione n. 2079 del 24 ottobre 2000.

L'amministrazione resistente ed il controinteressato non sono costituiti in giudizio.

DIRITTO

L'appello proposto dall'avv. Enrico Bartolini, è fondato.

Il Tar del Lazio, nel dichiarare inammissibile il ricorso da lui proposto per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, sul presupposto che all'atto introduttivo del giudizio non risultava "allegata copia della istanza di accesso" rivolta all'amministrazione, ha introdotto una condizione di ammissibilità del ricorso non prevista dalla legge.

Come esattamente argomentato dall'appellante, l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (come modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205) è esplicito nel dichiarare che "la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza". Né la particolare disciplina del giudizio in materia di diritto di accesso, di cui all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contiene alcuna deroga al principio generale in questione.

Tanto meno possono trarsi argomentazioni in senso contrario dalla decisione, 22 maggio 1998, n.820, adottata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, richiamata nella sentenza appellata, che affronta un quesito giuridico diverso da quello qui in discussione, affermando il principio che " l'accesso ai documenti amministrativi è legittimamente negato dall'amministrazione, qualora dall'istante non sia congruamente motivata la richiesta, con riferimento a specifiche posizioni di interesse, concreto e diretto, tutelabili in relazione alla conoscenza della richiesta documentazione." Ma questo sicuramente non è il caso dell'avvocato Bartolini, il quale aveva chiesto copia della deliberazione n. 2079 del 24 ottobre 2000, avente ad oggetto "approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di dirigente amministrativo - nomina dei vincitori - utilizzo dalla graduatoria", specificando nell'istanza del 3 novembre 2000 di avere interesse ad acquisire il documento "avendo partecipato al concorso indicato in oggetto".

Ed è appena il caso di ricordare che " i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante agli esami in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica." ( Consiglio Stato sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249)

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ordina all'amministrazione resistente di esibire il documento richiesto, entro dieci giorni dalla notificazione della presente decisione.

Condanna l'amministrazione resistente al rimborso a favore dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida in £. 3 milioni, comprensive di onorari.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2001, con l'intervento dei signori:

Pasquale de Lise Presidente

Piergiorgio Trovato Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Filoreto d'Agostino Consigliere

Gerardo Mastrandrea Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera F.to Pasquale de Lise

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

Depositata il 27 dicembre 2001.

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