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n. 5-2001 - © copyright.

CONSIGLIO SI STATO, SEZ V - Sentenza 15 maggio 2001 n. 2700 - Pres. de Lise, Est. Marchitiello - E. Bruni (Avv.ti G. Ferri e G. Nardi) c. Comune di Trieste (Avv.ti A. Cognito e M. S. Giraldi) (Annulla TAR del Friuli Venezia Giulia del 30.5.1994, n. 252).

Pubblico impiego - Nomina - Diniego - Per inidoneità fisica - Motivazione congrua - Necessità - Motivazione per relationem con riferimento al giudizio della U.S.L. - Ove quest'ultimo sia generico - Insufficienza.

Pubblico impiego - Nomina - Diniego - Per inidoneità fisica - Motivazione congrua - Necessità - Limitazione derivante dal rispetto dei principi che tutelano la riservatezza - Non sussiste.

E' illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di esclusione dalla nomina di un soggetto vincitore di concorso, fondato per relationem sul giudizio di carattere tecnico espresso dalla U.S.L. (che lo dichiara incondizionatamente inidoneo alla qualifica), ove quest'ultimo non sia adeguatamente motivato (e trasmesso con il provvedimento di esclusione ex art. 3 della legge n. 241/90), non solo con le patologie accertate ma anche con la indicazione della incidenza di tali patologie sull'esercizio delle mansioni che l'interessato avrebbe dovuto svolgere.

L'obbligo di motivare il giudizio di inidoneità alla qualifica espresso dalla U.S.L., non incontra alcuna limitazione derivante dal rispetto dei principi che tutelano la riservatezza delle persone, giacché tali principi vietano (il trattamento e) la diffusione di informazioni riservate attinenti alla persona, tra cui quelle idonee a rivelarne lo stato di salute, ma non arrivano al punto di non informare della situazione neppure il diretto interessato.

 

 

FATTO

Il Sig. Enrico Bruni, dipendente del Comune di Trieste con qualifica di esecutore di servizio (netturbino) partecipava al concorso interno per 89 posti di "collaboratore di servizio - addetto al servizio di N.U. - IV qualifica funzionale, classificandosi al 75° posto.

Con istanza del 22.6.1992, il Sig. Bruni chiedeva notizie della sua nomina.

Il Comune, con la nota del 15.7.1992, prot. corr. N. 3-45/14-89 del Dirigente del 3° Settore-Personale, notificata il 18.7.1992, gli comunicava la esclusione dalla nomina, in quanto la U.S.L. n.1 - Triestina lo aveva dichiarato "incondizionatamente non idoneo alla qualifica".

A seguito di un'ulteriore istanza, il Sig. Bruno otteneva copia anche della suddetta nota della U.S.L. ma non la copia, anch'essa richiesta, degli accertamenti medici relativi alla visita di controllo.

Il Sig. Bruni impugnava il provvedimento di esclusione dalla nomina racchiuso nella nota del 15.7.1992, prot. corr. N. 3-45/14-89 del Dirigente del 3° Settore-Personale al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia.

Si costituiva in giudizio il Comune di Trieste, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Non si costituiva la U.S.L. n. 1 - Triestina.

Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 30.5.1994, n. 352, respingeva il ricorso.

Propone appello avverso tale sentenza il Sig. Bruni, chiedendone la riforma.

Resiste all'appello il solo Comune di Trieste, chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All'udienza pubblica del 6.3.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il Sig. Enrico Bruni, dipendente del Comune di Trieste, con qualifica di esecutore di servizio - netturbino, aveva vinto il concorso interno per 89 posti di collaboratore di servizio - addetto alla nettezza urbana - IV qualifica funzionale, essendosi classificato al 75° posto della graduatoria.

Il Comune, con la nota del 15.7.1992, prot. corr. N. 3-45/14-89 del Dirigente del 3° Settore-Personale, notificata in data il 18.7.1992, comunicava al Sig. Bruni, che aveva chiesto notizie del concorso, la sua esclusione dalla nomina, in quanto la competente U.S.L., n. 1 - Triestina, con la nota del 6.3.1992, n. 11/2/1934-92, lo aveva dichiarato "incondizionatamente non idoneo alle mansioni proprie del profilo di collaboratore di servizio".

Il Sig. Bruni, successivamente, otteneva copia della succitata nota della U.S.L. ma non degli accertamenti medici, pur avendo chiesto tutta la documentazione inerente alla visita medica disposta dall'amministrazione.

Anche la U.S.L., nella suddetta nota, si limitava ad enunciare la inidoneità del Sig. Bruni allo svolgimento delle mansioni inerenti alla nuova qualifica, senza ulteriori delucidazioni.

Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 30.5.1994, n. 352, respingeva il ricorso dell'interessato diretto all'annullamento della nota 15.7.1992, prot. corr. N. 3-45/14-89 del Dirigente del 3° Settore-Personale.

I giudici di primo grado hanno respinto il ricorso, incentrato sul difetto di motivazione del provvedimento del comune, sul rilievo che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi imposto con carattere di generalità dalla legge n. 241 del 1990 va correlato al contenuto specifico dell'atto e che, di conseguenza, l'atto impugnato fondato su "ragioni mediche", insindacabili in sede di legittimità, doveva ritenersi correttamente motivato, anche per ragioni di riservatezza, con la sola enunciazione della inidoneità del soggetto all'esercizio delle nuove mansioni.

L'appello proposto dal Sig. Bruni è fondato.

Il provvedimento di esclusione dalla nomina, racchiuso nella nota del 15.7.1992, prot. corr. N. 3-45/14-89, non è immune dal difetto di motivazione denunciato dall'appellante che reitera, con il primo motivo di appello, le tesi già formulate in primo grado.

Il Comune, ad avviso della Sezione, avrebbe dovuto indicare in modo chiaro le ragioni che ostavano alla nomina e non limitarsi a giustificare l'atto negativo con un giudizio, anch'esso immotivato.

L'atto poteva anche essere motivato per relationem al giudizio di carattere tecnico espresso dalla U.S.L., ma questo, a sua volta doveva essere motivato (e trasmesso con il provvedimento di esclusione in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, per gli atti motivati per relationem), non solo con le patologie accertate ma anche con la indicazione della incidenza di tali patologie sull'esercizio delle mansioni che l'interessato avrebbe dovuto svolgere in relazione alla nuova qualifica.

La omissione di tale motivazione priva l'interessato della facoltà di controllare la legittimità del provvedimento e di ottenerne, se illegittimo, la sua rimozione con il ricorso agli strumenti di tutela accordatigli dall'ordinamento.

Non è vero, infatti, che trattandosi di un giudizio di carattere tecnico, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di legittimità, una specifica motivazione sui motivi di ordine psicofisico che avevano determinato l'esclusione dalla nomina sarebbe stata superflua e che, pertanto, il relativo provvedimento sarebbe stato sufficientemente motivato con la sola enunciazione del giudizio conclusivo espresso a seguito degli accertamenti eseguiti dagli organi competenti.

Le valutazioni di ordine tecnico, infatti, sono pur sempre sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti o per illogicità.

Neppure è condivisibile l'altra considerazione contenuta nella sentenza appellata, secondo cui non specificando le cause della inidoneità, il Comune e la U.S.L. si sarebbero correttamente attenuti al rispetto dei principi che tutelano la riservatezza delle persone, giacché tali principi vietano (il trattamento e) la diffusione di informazioni riservate attinenti alla persona, tra cui quelle idonee a rivelarne lo stato di salute, ma non arrivano al punto di non informare della situazione neppure il diretto interessato.

Inconferente, infine, è il richiamo operato dal comune appellato all'art. 32 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268.

La disposizione si riferisce ai controlli sanitari per le assenze di un dipendente dal servizio per malattia e attribuisce in via esclusiva la competenza ad effettuare i relativi controlli alle UU.SS.LL. Queste sono tenute a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del dipendente soltanto la prognosi. La comunicazione della sola prognosi per motivi di tutela della riservatezza dell'impiegato (che, ovviamente, è a conoscenza della diagnosi della sua malattia) è idonea a giustificare l'assenza dal lavoro, in quanto il controllo della effettiva esistenza della causa impeditiva della prestazione, e quindi la giustificazione dell'assenza dell'impiegato dal lavoro nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, è stato effettuato da un'altra pubblica amministrazione competente in via esclusiva per gli accertamenti sanitari del caso e della potestà certificativa circa le cause dell'assenza.

Il principio non può valere nel caso in esame nel quale è l'amministrazione a dover rendere noto all'interessato le ragioni per cui è stato ritenuto privo del requisito della idoneità psicofisica necessaria al conseguimento della nomina, venendo in rilievo un atto che incide negativamente su una posizione di aspettativa, già giuridicamente rilevante, quale è la posizione del vincitore di un concorso in attesa della nomina.

L'appello del Sig. Bruni, in conclusione, va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va annullato l'atto impugnato con il ricorso originario, salvo, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Le spese dei due gradi di giudizio, che devono seguire come di regola la soccombenza, sono poste a carico del Comune di Trieste nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento del 15.7.1992, prot. corr. N. 3-45/14-89 del Dirigente del 3° Settore-Personale.

Condanna il Comune di Trieste a rifondere al Sig. Bruni le spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessive L. 3.000.000 (tre milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 6.3.2001, con l'intervento dei signori:

Pasquale de Lise Presidente

Aldo Fera Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Est.

Marco Lipari Consigliere

Vincenzo Borea Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Claudio Marchitiello F.to Pasquale de Lise

Depositata il Segreteria il 15 maggio 2001.

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