CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 marzo 2001 n. 1521 - Pres. Rosa, Est. Lipari - Faldetta (Avv. G. Somma) c. Frugis (Avv. A. Chiappetti), Ribrezzo (Avv. C. Del Prete) ed altri (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, riformando TAR Puglia-Lecce,Sez. II, 28 dicembre 1999, n. 776).
Elezioni - Ricorso elettorale - Termine di 30 giorni per l'impugnazione - Decorrenza - Nel caso di impugnativa dell'atto di proclamazione degli eletti - Dalla data in cui è stata definitivamente verbalizzata la proclamazione.
Elezioni - Ricorso elettorale - Termine di 30 giorni per l'impugnazione - Decorrenza - Nel caso di impugnativa dei provvedimenti di ammissione od esclusione di una lista - Dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni.
L'art. 83/11 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali va proposta con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, va inteso nel senso che il giorno iniziale non sia quello della proclamazione orale bensì quello in cui tutte le operazioni preparatorie, effettuate dall'ufficio centrale, risultino documentate e possano essere sottoposte a un giudizio di legittimità che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice amministrativo, presuppone un atto scritto (1).
L'esclusione o l'ammissione di una lista sono atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente della conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni (2).
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(1) Cons. Stato, Ad. Plen., 31 luglio 1996, n. 16.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1998, n. 1528. Ha osservato in particolare la Sez. V che l'interesse fatto valere in via d'azione dai cittadini elettori per il corretto svolgimento della consultazione elettorale va tutelato attraverso la tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi di tale interesse strumentale. In tale prospettiva, la pretesa del cittadino elettore concerne anche l'esclusione o l'ammissione, asseritamente illegittime, di una o più liste di candidati, in quanto la presenza o l'assenza di queste ultime possono influenzare la volontà degli elettori ed alterare quindi il risultato del voto.
FATTO
La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal Sig. Salvatore Faldetta, nella sua qualità di cittadino elettore, per l'annullamento delle operazioni elettorali concernenti il rinnovo del presidente e del consiglio della Provincia di Brindisi, tenutesi il 13 giugno 1999.
L'appellante contesta la pronuncia, riproponendo le censure non esaminate dal tribunale.
Il Sig. Nicola Frugis, eletto presidente della Provincia, ed il Signor Giovanni Ribezzo resistono al gravame.
DIRITTO
L'appellante deduce, in primo luogo, l'erroneità della pronuncia di irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo è fondato. La sentenza di primo grado ha ritenuto irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio, affermando che la proclamazione degli eletti è avvenuta in data 18 giugno 1999, mentre il ricorso è stato depositato nella segreteria del tribunale soltanto il 29 luglio 1999, ben oltre il perentorio termine di trenta giorni, previsto dall'articolo 83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
La documentazione delle operazioni elettorali ha invece chiarito che la proclamazione degli eletti è avvenuta il 29 giugno 1999, data in cui è stata definitivamente verbalizzata l'individuazione del presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali risultati eletti.
Pertanto, il ricorso deve considerarsi tempestivo, tenendo conto dell'indirizzo interpretativo espresso dall'Adunanza Plenaria, in relazione alla decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti. Detta pronuncia ha definitivamente chiarito che l'art. 83/11 del testo unico 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali va proposta con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, va inteso nel senso che il giorno iniziale non sia quello della proclamazione orale bensì quello in cui tutte le operazioni preparatorie, effettuate dall'ufficio centrale, risultino documentate e possano essere sottoposte a un giudizio di legittimità che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice amministrativo, presuppone un atto scritto (Consiglio Stato a. plen., 31 luglio 1996, n. 16).
Con un secondo gruppo di censure, l'appellante ripropone i motivi di gravame relativi alle asserite illegittimità della revisione dinamica delle liste elettorali.
Dette censure sono inammissibili e tardive, perché mirano a contestare atti posti al di fuori del procedimento elettorale in contestazione.
È anche possibile ritenere che tali attività abbiano potuto spiegare conseguenze sulla distribuzione degli elettori nei diversi collegi, falsando la genuina rappresentazione delle scelte compiute dai cittadini. Tuttavia, occorre considerare che la funzione concernente la revisione dinamica degli elettori presenta una sua spiccata autonomia. Eventuali censure vanno proposte immediatamente, senza attendere gli esiti della successiva tornata elettorale.
3. Con un terzo gruppo di motivi, l'appellante espone che tanto sul manifesto elettorale, quanto sulle schede di votazione relative al collegio n. 4 di Brindisi - Rione Commenda, è stato erroneamente trascritto il nominativo del candidato del Partito Repubblicano Italiano: in luogo di Vasile Giuseppe, è stato indicato il nome Basile Giuseppe. Ciò avrebbe determinato confusione tra gli elettori, atteso che a Brindisi esistono sia i "Vasile" che i "Basile".
Detta censura è inammissibile e tardiva.
Va osservato, al riguardo, che l'appellante non ha dimostrato la concreta incidenza dell'errore di trascrizione del nominativo del candidato sui risultati elettorali. La circostanza che, in concreto, il candidato Vasile non sia stato eletto non assume peso determinante, considerando la particolarità del modo di votazione per l'elezione dei consiglieri provinciali, caratterizzato dalla indicazione prestampata del nominativo del candidato, accanto al simbolo della corrispondente lista.
Nella propria memoria conclusionale, l'appellante ha specificato di agire quale cittadino elettore, mirando a tutelare l'interesse "dilatato, indifferenziato e collettivo teso al solo rispetto delle leggi elettorali da parte dell'amministrazione e, quindi, alla sola regolarità e legittimità della procedura elettorale'.
In questa prospettiva, la lesione dell'interesse fatto valere dal ricorrente di primo grado non si collega all'esito delle votazioni, ma, piuttosto, alla irregolarità delle operazioni precedenti (pubblicazione dei manifesti elettorali e stampa delle schede), considerate autonomamente.
In questo senso, il collegio ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Sezione, secondo la quale l'interesse fatto valere in via d'azione dai cittadini elettori per il corretto svolgimento della consultazione elettorale va tutelato attraverso la tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi di tale interesse strumentale.
In tale prospettiva si è chiarito che la pretesa del cittadino elettore concerne anche l'esclusione o l'ammissione, asseritamente illegittime, di una o più liste di candidati, in quanto la presenza o l'assenza di queste ultime possono influenzare la volontà degli elettori ed alterare quindi il risultato del voto. Pertanto, l'esclusione o l'ammissione di una lista sono atti immediatamente lesivi, impugnabili entro il termine decadenziale decorrente della conoscenza della mancata partecipazione della lista stessa, da intendere acquisita, stante il regime di pubblicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni (Consiglio Stato sez. V, 21 ottobre 1998, n. 1528).
Ne deriva che il ricorso è, in questa parte, inammissibile e tardivo, perché doveva essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla conoscenza degli atti lesivi, o, al più tardi, dalla data di svolgimento delle elezioni.
Non varrebbe obiettare che l'interesse all'impugnativa è sorto solo in seguito alla conoscenza dei risultati elettorali, all'esito dei quali il candidato Vasile non è stato eletto. Tale circostanza potrebbe assumere rilievo in relazione alla particolare posizione differenziata del candidato ed al suo interesse specifico ad ottenere l'elezione.
Il dato non assume rilievo, invece, nella prospettiva del ricorso proposto dal cittadino elettore, il quale, sin dall'inizio delle operazioni elettorali, è in grado di percepire l'autonoma ed immediata lesività di operazioni elettorali asseritamente viziate.
In definitiva, quindi, il ricorso del Sig. Faldetta deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese possono essere compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull'appello, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 novembre 2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa - Presidente
Stefano Baccarini - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Marcello Borioni - Consigliere
Marco Lipari - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marco Lipari F.to Salvatore Rosa
IL SEGRETARIO
F.to Luciana Franchini
Depositata il 15 marzo 2001.