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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 aprile 2001 n. 2288 - Pres. Iannotta, Est. Marchitiello - Azienda U.S.L. LE/1 (Avv. De Jaco) c. Leante (Avv. Stefanizzo) - (annulla T.A.R. Puglia-Lecce del 15 aprile 1995, n. 327).

Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Svolgimento mansioni superiori - Differenze stipendiali - Espletamento di tutte le attribuzioni inerenti alla posizione funzionale superiore - Necessità - Espletamento di singoli incarichi - Insufficienza.

Non può qualificarsi come esercizio di funzioni superiori (per il riconoscimento del corrispondente trattamento economico ex art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979), l'espletamento di singoli incarichi attinenti a tali funzioni ma solo l'esercizio da parte del dipendente, in via di fatto o in base ad un provvedimento dell'amministrazione, del complesso delle attribuzioni inerenti alla posizione funzionale superiore. In altri termini, per conseguire le differenze stipendiali, il dipendente deve operare come se fosse stato investito di tale posizione e ne avesse la formale titolarità.

 

 

FATTO

Il Sig. Claudio Leante, dipendente della U.S.L. Lecce/1 con la posizione funzionale di collaboratore amministrativo, impugnava la deliberazione del Comitato di Gestione dell'ente di appartenenza del 7.6.1988, n. 3905, e i verbali dell'apposita commissione istituita per l'esame preliminare delle domande di inquadramento, che avevano respinto le domande di alcuni dipendenti, fra le quali anche quella da lui presentata, tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore amministrativo (VIII livello) ai sensi dell'art. 1 della legge n. 207 del 1985 per averne svolte le relative funzioni.

Il ricorrente chiedeva altresì che fosse dichiarato il suo diritto ad ottenere il predetto inquadramento.

In subordine, il Sig. Leonte chiedeva che gli fossero riconosciute le differenze retributive per le superiori funzioni svolte con interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso, la U.S.L. LE/1.

Il T.A.R. della Puglia, Sezione di Lecce, con la sentenza del 25.11.1992, n. 283, accoglieva il ricorso nella parte diretta all'annullamento della deliberazione del 7.6.1988, n. 3905, che era annullata per difetto di motivazione, dichiarava inammissibile la domanda diretta all'accertamento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento e disponeva istruttoria per l'esame della domanda relativa al trattamento economico.

Con la sentenza del 15.4.1995, n. 327, il T.A.R. accoglieva il ricorso, attribuendo al Sig. Leante le richieste differenze retributive per il periodo 1.4.1981-17.3.1991, con interessi e rivalutazione economica.

Appella la sentenza la U.S.L. LE/1 deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

Si è costituito il Sig. Leante chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All'udienza pubblica del 12.12.2000 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

La U.S.L. LE/1 appella la sentenza del T.A.R. della Puglia, Sezione di Lecce, del 15.4.1995, n. 327, con la quale al dipendente dell'ente, Sig. Claudio Leante, "collaboratore amministrativo" sono state riconosciute, in applicazione dell'art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979, le differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello spettante al "collaboratore coordinatore", con interessi e rivalutazione monetaria, per avere svolto, dal 1.4.1981 al 17.3.1991, funzioni inerenti a tale più elevata posizione funzionale.

Il T.A.R. ha ritenuto decisivo per tale riconoscimento lo svolgimento da parte del Sig. Leante dei seguenti incarichi, alcuni dei quali, già assegnati dall'I.N.A.M., ente dal quale proveniva il predetto dipendente, sono proseguiti presso la U.S.L. LE/1:

- dal 17.5.1979 al 23.4.1980, segretario presso il Comitato Consultivo Provinciale di Lecce per l'applicazione della convenzione unica nazionale per la medicina generica e pediatrica;

- dal 17.9.1979 al 17.3.1991, segretario del Comitato Zonale per la Provincia di Lecce competente nella scelta dei medici specialisti chiamati a coprire i posti vacanti nelle varie specialità e presso gli ambulatori delle UU.SS.LL., nominato con le deliberazioni della Giunta regionale del 15.6.1979, n. 3310, del 21.11.1983, n. 11169 e del 1989, n. 8130;

- dal 16.3.1984 al 17.3.1991, segretario del Consiglio Tecnico degli Operatori della U.S.L. LE/1, previsto dagli artt. 43 e 44 della legge regionale 26.5.1980, n. 51, come organo consultivo del Comitato di Gestione per gli acquisti di attrezzature sanitarie e per la istituzione, modifica o soppressione dei servizi sanitari, nominato con la deliberazione del CO.GE. del 16.3.1984, n. 539;

- dal 30.7.1987 in poi segretario supplente del Comitato di Gestione, in quanto incaricato con la deliberazione del Comitato di Gestione del 30.7.1987, n. 5005, della sostituzione del segretario effettivo in caso di assenza o di impedimento.

Il T.A.R. ha rilevato che il Sig. Leante, nell'espletamento di tali incarichi, ha esercitato funzioni di coordinamento e di indirizzo dei gruppi operativi ai quali era preposto e che rispondeva dei risultati dell'attività affidatagli direttamente agli organi collegiali.

Tali funzioni, secondo il T.A.R., corrisponderebbero al contenuto funzionale della qualifica di "collaboratore coordinatore" ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 7.9.1984, n. 821.

La Sezione non è dello stesso avviso.

Va innanzitutto osservato che non può qualificarsi come esercizio di funzioni superiori l'espletamento di singoli incarichi attinenti a tali funzioni ma solo l'esercizio da parte del dipendente, in via di fatto o in base ad un provvedimento dell'amministrazione, del complesso delle attribuzioni inerenti alla posizione funzionale superiore.

In altri termini, il dipendente opera come se fosse stato investito di tale posizione e ne avesse la formale titolarità.

In ogni caso, per lo svolgimento degli incarichi ai quali fa riferimento la sentenza del T.A.R., nessuna norma richiede espressamente la qualifica di "collaboratore coordinatore" né le funzioni concretamente svolte dall'appellato nell'esercizio di detti incarichi rispecchiano quelle che costituiscono il contenuto funzionale di tale qualifica.

Dagli atti della controversia e dalle stesse prospettazioni dell'appellato, infatti, non risulta che questi abbia svolto funzioni diverse da quelle ordinariamente proprie del segretario di una commissione amministrativa, consistenti nell'attività di diretta assistenza ai lavori dell'organo collegiale e nella elaborazione, con l'ausilio di collaboratori, degli atti preliminari ed istruttori occorrenti per tali lavori.

Analizzando le attribuzioni svolte dalle varie commissioni delle quali il Sig. Leante è stato segretario, anzi, si può affermare che l'attività istruttoria commessa alla segreteria fosse ancora più limitata. Per le prime due commissioni, infatti, essa non poteva che essere contenuta nella sola ricognizione dei dati riguardanti il personale sanitario della provincia di Lecce in rapporto con le unità sanitarie locali, ai fini delle determinazioni da adottarsi dai predetti organi collegiali relative alla organizzazione dei servizi sanitari provinciali. Per la terza di dette commissioni, alla sola raccolta dei dati informativi inerenti le attrezzature da acquistarsi per i vari servizi sanitari della U.S.L. LE/1, sui quali la commissione era chiamata ad esprimere il suo parere.

Gli incarichi di segretario delle predette commissioni, che il Sig. Leante, salvo che per l'incarico di segretario del Comitato di Gestione, esercitato solo in caso di assenza o di impedimento del segretario titolare, non sono affatto rapportabili a funzioni di livello superiore a quelle della sua qualifica di appartenenza.

Esse sono perfettamente inquadrabili, anzi, nel contenuto funzionale del profilo professionale dell'appellato, quale delineato dall'art. 58 del D.P.R. n. 821 del 1984, per il quale:" Il collaboratore amministrativo svolge, nell'ambito delle direttive impartite dai livelli superiori, le attività che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, avvalendosi dell'opera di personale appartenente ai livelli inferiori con responsabilità diretta per le attività alle quali è preposto".

Il Sig. Leante, invece, ha sostenuto in primo grado che, come segretario delle predette commissioni, egli ha coordinato gruppi di lavoro ed ha esercitato, quindi, le funzioni di coordinamento e di controllo di dipendenti delle qualifiche inferiori che caratterizzano il profilo professionale del "collaboratore coordinatore".

Tale tesi, che il T.A.R. ha condiviso, non può essere accolta. L'art. 57 del D.P.R. n. 821 del 1984, infatti, riferisce l'azione di coordinamento e di controllo del "collaboratore coordinatore" all'attività di dipendenti, (operanti in una stessa struttura e, quindi, non in gruppi di lavoro), che rivestano il profilo professionale di "collaboratore amministrativo" o di "assistente amministrativo".

I collaboratori del Sig. Leante non avevano tali qualifiche (tranne uno, con qualifica di "collaboratore amministrativo" che ha fatto parte di uno dei gruppi di lavoro ma solo in via provvisoria, per poco tempo).

Dalle considerazioni che precedono emerge la mancanza del presupposto fattuale, consistente nell'esercizio di funzioni superiori a quelle della qualifica di appartenenza, richiesto dall'art. 29, secondo comma, del D.P.R. n. 761 del 1979, per il riconoscimento del corrispondente trattamento economico.

L'appello dell'Azienda Unità Sanitaria Locale LE/1, in conclusione, deve essere accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi la domanda proposta dal Sig. Leante intesa al riconoscimento delle differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello spettante al "collaboratore coordinatore".

Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, respinge il ricorso originario proposto dal Sig. Claudio Leante.

Condanna il Sig. Claudio Leante al pagamento in favore dell'Azienda U.S.L. LE/1 delle spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessive L.4.000.000 (quattro milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 12.12.2000, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta Presidente

Stefano Baccarini Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Est.

Marco Lipari Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Claudio Marchitiello F.to Raffaele Iannotta

Depositata il 12.04.2001.

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