CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 aprile 2001 n. 2291 - Pres. Rosa, Est. Trovato - Garreffa ed altri (Avv. R. Mirigliani) c. Comune di Benestare (n.c.), Rocca ed altri (Avv. A. Panuccio) e Macrì ed altri (n.c.) - (conferma TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza in data 29 settembre 1999, n. 1170).
1. Elezioni - Giudizio elettorale - Ricorso per motivi aggiunti - Proposto a seguito di verificazione - In relazione a vizi emersi dalla verificazione stessa - Inammissibilità.
2. Elezioni - Espressione del voto - Principio del cd. favor voti - Applicabilità - Criteri - Individuazione.
3. Elezioni - Espressione del voto - Aggiunta di una data di nascita accanto al nome del candidato - Nel caso di elezione alla quale concorrono candidati omonimi - Ammissibilità - Circostanza che la data è errata - Irrilevanza.
4. Elezioni - Espressione del voto - Aggiunta della espressione "candidato alla carica di consigliere comunale" accanto al nome del candidato stesso - Determina riconoscibilità del voto - Annullamento della scheda - Va disposto.
5. Elezioni - Espressione del voto - Indicazione del nominativo di un soggetto non candidato - Determina riconoscibilità del voto - Annullamento della scheda - Va disposto.
6. Elezioni - Espressione del voto - Indicazione nella scheda della solo preferenza per un candidato di una lista - Fa sì che si intenda votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito.
7. Elezioni - Espressione del voto - Indicazione della preferenza con grafia incerta - Non determina invalidità del voto.
1. Nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma concretino nuovi motivi, di contenuto diverso rispetto a quelli in precedenza dedotti e riguardanti asseriti vizi emersi a seguito di istruttoria disposta dal giudice in relazione alle censure originarie (1).
2. In materia di espressione del voto è applicabile il principio del cd. favor voti, emergente dall'ordinamento elettorale (cfr., in particolare, l'art.64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570); in base ad esso, ancorchè non espresso nelle forme previste dal legislatore (voto sul contrassegno), il voto può ritenersi valido, tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo) esso non sia riconoscibile (non riconoscibilità del voto).
3. Allorchè alla stessa elezione concorrano due candidati con medesimo nome e cognome, anche se a cariche diverse, può ritenersi valida la scheda nella quale, nello spazio riservato alla preferenza, oltre al nome e cognome del candidato, sia stata aggiunta una data (nella specie "1857", anzicchè 1957) che, ancorchè errata, esprime la volontà dell'elettore di precisare un dato anagrafico tale da contraddistinguere il candidato votato; d'altra parte, l'errore nella relativa indicazione (1857, anzichè 1957) non è suscettibile di essere oggettivamente inquadrato nella fattispecie della riconoscibilità del voto, apparendo involontario e risultando, per il resto, evidente l'intento dell'elettore di rendere chiara la sua espressione di voto, nella anomala situazione di due candidati (sia pure a cariche diverse, ma collegate) con lo stesso cognome e lo stesso nome.
4. Va annullata una scheda elettorale che, oltre al voto a favore del candidato sindaco, rechi l'indicazione del nome e cognome di un candidato a consigliere preceduto dalla frase «candidato alla carica di consigliere», atteso che tale indicazione aggiuntiva, apposta dall'elettore, non trova spiegazione logica, rivelandosi del tutto superflua, non casuale, nè involontaria, e tale da consentire la individuazione dell'elettore.
5. Vanno annullate le schede nelle quali l'elettore ha scritto il nominativo di persone non candidate alle consultazioni di cui trattasi, trattandosi di circostanza idonea a far riconoscere il voto (2).
6. Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato di una lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito (per il principio cfr. anche art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
7. Il voto preferenziale è valido, anche se la grafia dell'elettore è incerta, ma tale da non escludere la individuazione della sua volontà (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 1999, n. 225, in Foro amm. 1999, 686 ed in Il Cons. Stato 1999,I, 388, secondo cui «il giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo è preordinato alla tutela di posizioni giuridiche soggettive sulla base di rigorose e specifiche censure del procedimento elettorale fatte valere entro il termine di decadenza; il ricorrente, pertanto, non può nè invocare una tutela di tipo oggettivo o di controllo ai fini della rinnovazione sic et simpliciter del procedimento medesimo, nè aggirare tale divieto mercè la riserva o la proposizione di motivi aggiunti in generale sulla scorta del materiale in concreto rinvenuto in esito ad accertamenti istruttori (peraltro disponibili dal giudice adito solo al fine di valutare l'effettiva fondatezza della domanda giudiziale), motivi proponibili soltanto se direttamente riferiti al thema decidendum come fissato nel ricorso giurisdizionale introduttivo».
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 1997, n. 923, in Il Cons. Stato 1997, I, 1061, secondo cui è nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato, un segno di riconoscimento del voto.ai sensi dell'art. 57 settimo comma t.u. 16 maggio 1960 n. 570.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 1998, n. 614, in Foro amm. 1998,1428 ed in Il Cons. Stato, 1998, I, 880, secondo cui in particolare è valido il voto nonostante che la preferenza sia difficilmente decifrabile e sia attribuibile ad un candidato della lista votata solo superando errori di ortografia, sì evidenti, ma pure riferibili ad incertezze di scrittura, a difficoltà mnemoniche dell'elettore e all'inusualità del cognome del candidato.
FATTO
1. Alle consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Benestare (comune con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti), svoltesi il 13 giugno 1999 parteciparono due candidati a sindaco, Sigg.ri Vincenzo Rocca e Vincenzo Garreffa, collegati rispettivamente alla lista n. 1 e alla lista n. 2.
Con verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 15 giugno 1999, venne proclamato eletto quale sindaco il sig. Rocca (con voti n. 784 contro voti n. 783 riportati dal sig. Garreffa e con conseguenti effetti sulla elezione dei consiglieri comunali).
Il risultato elettorale venne impugnato avanti al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, dai sigg.ri Vincenzo Garreffa (nato il 24 maggio 1940), Giuseppe Ceravolo e Vincenzo Garreffa (nato il 16 luglio 1957), cittadini elettori, nonchè il primo candidato Sindaco non eletto e gli altri due componenti della lista n. 2 collegata.
I ricorrenti deducevano:
1) nella sezione n.1 erano state votate schede per una unità superiore al numero dei votanti (763 contro 762), con attribuzione di un voto in più al candidato sindaco Rocca e alla relativa lista;
2) nella stessa sezione erano state erroneamente invalidate tre schede, recanti il voto per il candidato Garreffa e per la lista collegata;
3) una ulteriore scheda era stata annullata illegittimamente nella sezione n.2.
Si costituivano in giudizio i sigg.ri Vincenzo Rocca, Raffaele Romeo, Domenico Salvatore Zucco, Rosario Macrì, Sebastiano Giorgi e Carmela Scoleri, il primo Sindaco e gli altri Consiglieri comunali (eletti nella lista 1), che con ricorso incidentale deducevano:
1) nella sezione 1, alla lista n.1 erano stati attribuiti quattro voti in meno di quelli spettanti;
2) nella sezione 2 era stato attribuito illegittimamente un voto alla lista n. 2 e al candidato Vincenzo Strangio (mentre la preferenza era stata espressa a favore di Antonio Strangio); per contro nella sezione 1 illegittimamente era stata annullata una scheda con voto valido sul contrassegno della lista n. 1 e con preferenza espressa a nome di Vincenzo Macrì mentre candidato era il figlio Rosario Macrì;
3) nella sezione 3 erano state illegittimamente annullate tre schede che esprimevano un voto sul contrassegno della lista n.1 e con indicazione di preferenza per candidati della stessa lista, ma che recavano per errore un segno di voto sul contrassegno della lista n. 2 (che peraltro era stato parzialmente cancellato).
Con sentenza n. 1170, in data 29 settembre 1999, il TAR, pur non disponendo istruttoria, sulla base delle prospettazioni di parte:
- riteneva parzialmente fondate le censure del ricorso principale limitatamente a due schede (illegittimamente non attribuite alla lista n. 2);
- riteneva infondate le altre censure del ricorso principale e la prima censura del ricorso incidentale;
- riteneva invece fondate le censure 2 (in parte) e 3 del ricorso incidentale;
- (tenuto contro della cd. prova di resistenza) respingeva il ricorso principale.
3. La sentenza è stata appellata dai sigg.ri Vincenzo Garreffa (nato il 24 maggio 1940), Giuseppe Ceravolo e Vincenzo Garreffa (nato il 16 luglio 1957), che hanno lamentato il mancato espletamento degli accertamenti istruttori ed hanno censurato le argomentazioni del TAR rispetto alle quali sono risultati soccombenti.
Si sono costituiti in giudizio i sigg.ri Vincenzo Rocca, Raffaele Romeo, Domenico Salvatore Zucco, Rosario Macrì, Sebastiano Giorgi e Carmela Scoleri, che con appello incidentale hanno censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto parzialmente fondate le censure dei ricorrenti principali.
Con sentenza interlocutoria n. 2080, in data 10 aprile 2000, la Sezione ha disposto verificazione, eseguita dalla Prefettura di Reggio Calabria (verbale in data 24 maggio 2000).
Alla stregua degli esiti della medesima gli appellanti principali in data 21 giugno 2000 hanno notificato motivi aggiunti, per fare valere (previa, ulteriore, eventuale istruttoria) l'illegittimo annullamento di altre tre schede con voto a favore della lista n. 2, evidenziate in corso di verificazione, ancorchè non verbalizzate.
In memoria difensiva, gli appellanti incidentali hanno eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti in appello, sostenendo in oltre che in base alle risultanze della verifica disposta la lista n. 1 risulterebbe comunque prevalente.
Con ordinanza n. 140 in data 18 gennaio 2001 la Sezione ha disposto integrazioni istruttorie.
La Prefettura di Catanzaro ha adempiuto, trasmettendo gli atti richiesti con nota n. 47/S.E. in data 30 gennaio 2001.
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2001, l'appello è passato in decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del contendere è il risultato delle consultazioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Benestare (comune con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti), svoltesi il 13 giugno 1999.
Ad esse parteciparono due candidati alla carica di sindaco, sigg.ri Vincenzo Rocca e Vincenzo Garreffa, collegati rispettivamente alla lista n. 1 e alla lista n. 2.
Con verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 15 giugno 1999, vennero proclamati eletti quale sindaco il sig. Rocca (con voti n. 784 contro voti n. 783 riportati dal sig.Garreffa e con conseguenti effetti anche sulla elezione dei consiglieri comunali).
2. In via preliminare deve essere definito l'oggetto, nel merito, dell'odierno grado di giudizio.
Come accennato in narrativa la sentenza n.1170, in data 29 settembre 1999, del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria - che ha confermato il risultato elettorale in contestazione - è stata appellata:
A) in via principale dai sigg.ri Vincenzo Garreffa (nato il 24 maggio 1940), Giuseppe Ceravolo e Vincenzo Garreffa (nato il 16 luglio 1957), cittadini elettori, nonchè il primo candidato Sindaco non eletto e gli altri due componenti della lista n.2 collegata.
Nell'appello si sostiene che, contrariamente a quanto deciso dal TAR,
1)- nella sezione n. 1, per errore, era stato attribuito un voto in più al candidato sindaco Rocca e alla relativa lista;
2)- nella stessa sezione era stata erroneamente invalidata una scheda, recante il voto per per la lista n. 1; si tratta di scheda recante la preferenza per il candidato consigliere Vincenzo Garreffa, con la indicazione del numero 1857;
3) illegittimamente era stata annullata nella sezione n. 2 una scheda che, per la lista 2, oltre al voto a favore del candidato sindaco recava l'indicazione del nome e cognome di un candidato preceduto dalla frase <candidato alla carica di consigliere>.
4) esattamente nella sezione 2 era stato attribuito un voto alla lista n .2 e al candidato Vincenzo Strangio (la preferenza formalmente espressa a favore di Antonio Strangio, doveva ritenersi riferita a Vincenzo Strangio conosciuto, appunto, come Antonio );
5-6) nella sezione 3 esattamente erano state annullate schede (due alla stregua degli esiti dell'istruttoria disposta da questa Sezione) che esprimevano un voto sul contrassegno della lista n.1 e con indicazione di preferenza per candidati della stessa lista, ma che recavano anche un segno di voto sul contrassegno della lista n. 2, con macchie e abrasioni, e quindi una inammissibile espressione di voto contemporaneo per le due liste concorrenti.
Con motivi aggiunti, notificati il 21 giugno 2000, dopo l'espletamento della verifica istruttoria, gli appellanti principali hanno dedotto l'illegittima mancata attribuzione alla lista n.2 delle seguenti altre schede:
- due schede votate in testa per la lista n. 2 e annullate solo perchè contenevano, entrambe, la indicazione di una preferenza a favore di candidati della lista n. 1 (nella sezione elettorale n.2);
- una scheda votata sul simbolo della lista n.2 e annullata perchè recante due preferenze (anzichè una) a candidati della stessa lista (nella sezione elettorale n. 1)
B) in via incidentale subordinata dai sigg.ri Vincenzo Rocca, Raffaele Romeo, Domenico Salvatore Zucco, Rosario Macrì, Sebastiano Giorgi e Carmela Scoleri (Sindaco e consiglieri eletti della lista n.1). I predetti hanno sostenuto che, contrariamente a quanto deciso dal TAR, esattamente nella sezione elettorale n.1 erano state annullate le seguenti due schede:
7)- una scheda votata sul simbolo 2 e recante l'aggiunta da parte dell'elettore delle lettere "CO";
8)- una scheda con l'indicazione, nel riquadro riservato alle preferenze per i candidati della lista n. 2 delle parole "n.2 - Mario" e altra parola illeggibile.
Dopo l'espletamento della istruttoria, in memoria illustrativa, non notificata alle controparti, gli appellanti incidentali hanno evidenziato dati asseritamente utili ad assicurare comunque la prevalenza della lista n. 1 (in particolare alla lista n.2, nella sezione elettorale n. 1, spetterebbero 381 e non 382 voti; due ulteriori schede conterrebbero voti nulli, erroneamente attribuiti alla lista n. 2; due schede valide per la lista n. 1 sarebbero state erroneamente ritenute nulle).
Osserva preliminarmente il Collegio che vanno ritenute irrituali le censure, contenute nei motivi aggiunti all'appello principale e nella memoria illustrativa degli appellanti incidentali.
Con tali atti le parti tendono ad introdurre censure per vizi che non erano stati oggetto di censura nei rispettivi ricorsi di primo grado.
Senonchè come già affermato dalla Sezione, nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma concretino nuovi motivi, di contenuto diverso rispetto a quelli in precedenza dedotti, e riguardanti asseriti vizi emersi a seguito di istruttoria disposta dal giudice in relazione alle censure originarie (C.S., V, 3 marzo 1999, n. 225).
Quanto alle censure svolte nella memoria illustrativa degli appellanti incidentali, esse, oltre tutto, sono inammissibili anche perchè contenute in atto non notificato alle controparti.
Tali atti non hanno quindi alcuna attitudine ad estendere l'oggetto dell'odierno grado di giudizio che resta limitato alla attribuzione dei voti, indicati sopra (convenzionalmente) con i numeri da 1 a 8 e che sono oggetto di contestazione da parte degli appellanti nell'appello introduttivo dell'odierno giudizio e nell'appello incidentale.
3. Ciò premesso, nel merito delle censure come sopra ritenute ammissibili in questo grado di giudizio, si osserva che, come esattamente dedotto dagli appellanti principali, nella sezione n. 1, per errore, effettivamente è stato attribuito un voto in più al candidato sindaco Rocca e alla relativa lista n. 1.
Dal verbale della verifica istruttoria eseguita il 24 maggio 2000 presso la Prefettura di Catanzaro è infatti risultato che, nella predetta sezione, :
- alla lista n .1 sono stati attribuiti dagli uffici elettorali 329 voti validi;
- nella busta contenente i voti validi, sono stati invece rintracciate solo 325 schede;
- nella apposita busta, tra le schede contestate, sono stati poi rintracciate altri 3 schede con voti attribuiti alla lista in questione;
- in totale ad essa spettano quindi, per la sezione n.1, 328 voti e non 329.
Sulla base della conseguente modifica del risultato elettorale le due liste, risultano appaiate con il medesimo numero di voti: 783.
4. A questo punto vanno esaminate le schede di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la questione della validità dei voti in esse espressi.
Al riguardo va ricordato che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il voto al candidato Sindaco va espresso "segnando il relativo contrassegno"; per esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale, compreso nella lista collegata al candidato Sindaco, occorre scriverne il nome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno (cfr. art. 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81).
Alcuni temperamenti alle cennate formalità, appaiono tuttavia consentiti alla stregua del cd. principio del favor voti, emergente dall'ordinamento elettorale (cfr. in particolare, l'art.64 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
In base ad esso, ancorchè non espresso nelle forme previste dal legislatore (voto sul contrassegno), il voto può ritenersi valido, tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo) esso non sia riconoscibile (non riconoscibilità del voto).
Sono poi previste norme specifiche per risolvere alcuni casi, in cui la volontà dell'elettore è espressa in modi incompleti e contraddittori rispetto al modello normativo (cfr. art. 5 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).
In relazione a quanto sopra, la Sezione osserva che, come esattamente rilevato dagli appellanti principali, può ritenersi valida la scheda (n. 2), votata nella sezione 1, con segno di voto sul contrassegno della lista n. 2 e, nello spazio riservato alla preferenza, la scritta "Vincenzo Garreffa 1857".
Tale scheda, rispetto al modulo normativo, diverge solo per l'aggiunta del numero "1857", che si spiega da un lato per il fatto che il candidato Consigliere Vincenzo Garreffa, nato nel 1957, era omonimo del candidato Sindaco, nato nel 1940, e che quindi l'elettore ha ritenuto di precisare, con l'indicazione dell'anno di nascita, un dato anagrafico tale da contraddistinguere il candidato Consigliere.
L'errore nella relativa indicazione 1857 (anzichè 1957) non è suscettibile di essere oggettivamente inquadrato nella fattispecie della riconoscibilità del voto, apparendo involontario e risultando, per il resto, evidente l'intento dell'elettore di rendere chiara la sua espressione di voto, nella anomala situazione di due candidati (sia pure a cariche diverse, ma collegate) con lo stesso cognome e lo stesso nome. In altre parole la specialità della situazione relativa alle candidature citate spiega la peculiare (ancorchè non necessaria) espressione del voto preferenziale
Appaiono invece infondate le censure degli appellanti principali riguardanti la riconoscibilità delle schede n. 3 e n.4, votate nella sezione elettorale n. 2. Ad avviso del Collegio:
- esattamente è stata annullata dal seggio una scheda che, per la lista 2, oltre al voto a favore del candidato sindaco recava l'indicazione del nome e cognome di un candidato a consigliere preceduto dalla frase <candidato alla carica di consigliere>.
- erroneamente nella sezione 2 è stato attribuito un voto valido alla lista n. 2 e al candidato Vincenzo Strangio, in una scheda in cui la preferenza formalmente espressa si riferiva al signor "Antonio Strangio".
Nel primo caso la indicazione aggiuntiva, apposta dall'elettore, non trova spiegazione logica, rivelandosi del tutto superflua, non casuale, nè involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore.
Nel secondo caso va ribadito l'indirizzo giurispudenziale condiviso dal Collegio (cfr. C.S., V, 18 agosto 1997, n. 203), secondo il quale vanno annullate le schede nelle quali l'elettore ha scritto il nominativo di persone non candidate alle consultazioni di cui trattasi, trattandosi di circostanza idonea a far riconoscere il voto.
Non è d'altra parte dimostrata l'affermazione degli appellanti secondo cui il signor Vincenzo Strangio, candidato alle elezioni, è notoriamente conosciuto nel Comune di Benestare, con il nome di Antonio. La circostanza in ogni caso non avrebbe rilievo posto che di essa non vi è riscontro nell'elenco dei candidati della lista n. 2 (in essa compare il nominativo del signor Vincenzo Strangio, senza la precisazione "detto Antonio").
In accoglimento di censura dell'appello incidentale, va poi ritenuta nulla (come esattamente ritenuto dal seggio elettorale) la scheda (n. 7) votata sul simbolo 2 e recante l'aggiunta da parte dell'elettore, con segno molto marcato e macchie di matita copiativa, delle lettere "CO".
L'anomalia della espressione del voto, con aggiunte del tutto superflue e non casuali, evidenzia la riconoscibilità del voto.
Questa non è verificabile invece, relativamente alla scheda n. 8, non votata sul contrassegno e recante però l'indicazione, nel riquadro riservato alle preferenze per i candidati della lista n.2, delle parole "n. 2 - Mario" e altra parola illeggibile.
A questo proposito, va rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato di una lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito (per il principio cfr. anche art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Altro principio affermato in giurisprudenza è quello secondo cui il voto preferenziale è valido, anche se la grafia dell'elettore è incerta, ma tale da non escludere la individuazione della sua volontà (cfr. C.S., V, 18 maggio 1998, n. 614).
Alla stregua di tali principi, la scheda può essere agevolmente interpretata come riferita alla lista N. 2 e alla candidata Consigliere per detta lista, sig.ra Maria Caminiti.
Esatte sono al riguardo le osservazioni del TAR, che si sottraggono, in parte qua, alle censure degli appellanti incidentali.
Restano da esaminare le due schede (n.5 e 6) votate e annullate nel seggio n. 3 che recano un voto sul contrassegno della lista n. 1 e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno della lista n. 2, con macchie e abrasioni.
Il TAR ha ritenuto valide dette schede.
Gli appellanti principali ne sostengono invece la invalidità per inammissibile espressione di voto contemporaneo per due liste concorrenti.
La tesi non ha pregio, in quanto trova applicazione il principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del d.P.R. n.570/1960, secondo cui se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato.
Tale principio (originariamente dettato per le elezioni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) appare applicabile anche al nuovo sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite, contraddistinto da un voto per il candidato Sindaco con il segno sul simbolo di lista e indicazione di una preferenza per i candidati consiglieri. Le macchie ed abrasioni sembrano d'altra parte confermare la volontà dell'elettore di votare la lista n. 1, con conseguente cancellazione del segno di voto sul simbolo della lista n. 2 (presumibilmente apposto per errore).
Alla stregua delle cennate argomentazioni, rispetto al dato emergente sub 3 in diritto (783 voti per entrambe le liste), vanno operate le seguenti ulteriori variazioni del risultato proclamato dall'Ufficio centrale elettorale:
- alla lista n.1, spettano altri due voti (schede 5 e 6), per un totale di 785 voti;
- alla lista n.2, spettano altri due voti (schede 2 e 8), ma ne va detratto uno (scheda n.4), per un totale di 784 voti.
5. Ne consegue che, a parte la variazione numerica (come conseguente al parziale accoglimento delle censure svolte nell'appello principale e nell'appello incidentale), resta prevalente la lista n.1, senza alcuna sostanziale modifica del risultato elettorale, quanti ai candidati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.
L'appello n. 749/1999 proposto dai sigg.ri Vincenzo Garreffa (nato 1940), Giuseppe Ceravolo e Vincenzo Garreffa (nato 1957), diretto alla modifica sostanziale del risultato, va quindi respinto alla stregua del prova di resistenza come sopra emergente.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), definitivamente pronunciando sull'appello n. 8749/1999 in epigrafe, lo respinge come da motivazione.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 febbraio 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa Presidente
Andrea Camera Consigliere
Pier Giorgio Trovato Consigliere Estensore
Vincenzo Antonio Borea Consigliere
Marco Pinto Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 aprile 2001.
F.to Pier Maria Costarelli