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n. 4-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 aprile 2001 n. 2297 - Pres. Baccarini, Est. Buonvino - Di Gioia ed altro (Avv. F. Semeraro) c. Comune di Capurso (Avv. F. Gagliardi La Gala) e D'amato ed altri (n.c.) - (conferma TAR Puglia-Bari, Sez. I, 19 aprile 2000, n. 1635).

Elezioni - Presentazione delle liste - Lieve ritardo rispetto all'orario prescritto - Dipeso dal ritardato rilascio dei certificati elettorali - Esclusione della lista - Illegittimità - Riferimento all'interesse alla più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.

Elezioni - Presentazione delle liste - Omesso contestuale deposito dei certificati elettorali dei sottoscrittori - Non determina esclusione della lista.

Elezioni - Presentazione delle liste - Mancanza dei certificati elettorali dei sottoscrittori - Dovuta a forza maggiore o fatto dei terzi - Non determina esclusione della lista.

Deve ritenersi illegittima l'esclusione di una lista elettorale che sia stata presentata in leggero ritardo (nella specie, alle ore 12,02), ove tale ritardo sia dipeso a sua volta dal ritardato rilascio dei certificati elettorali, dovendosi in ogni caso tener presente che, nella legislazione attuale, è riscontrabile un favor per ciò che concerne la presentazione delle liste, nell'ottica di più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale.

Ai sensi dell'art. 32 del t.u. 16 maggio 1960 n. 570, il mancato deposito - insieme con la lista dei candidati - dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima commissione o esserne disposta l'acquisizione dalla commissione stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento (1).

La mancanza dei certificati elettorali non deve condurre all'esclusione della lista se sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi (2).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 30 novembre 1999, n. 23, in Riv. amm. R. It. 1999,1062 ed in Giur. it. 2000, 619, secondo cui "ai sensi degli art. 32 e 33 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione dalla lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima commissione, o esserne disposta l'acquisizione dalla commissione stessa fissando a tal fine un termine per l'adempimento".

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 1999, n. 505, in Il Cons. Stato 1999, I, 661, secondo cui "a norma dell'art. 32 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, all'atto della presentazione delle liste dei candidati alle elezioni comunali devono essere depositati, a pena di inammissibilità, i certificati che attestano l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali; peraltro, la mancanza dei certificati elettorali non deve condurre all'esclusione della lista se sia giustificata da cause di forza maggiore od a fatto di terzi".

 

 

F A T T O

1) - Con il presente appello è impugnata la sentenza con la quale il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierno appellato, sig. D'Amato, in proprio e quale delegato della lista "Liberal Sgarbi", avverso il provvedimento n. 49 del 19 marzo 2000, con il quale la quinta Sottocommissione elettorale circondariale - Casamassima- aveva rigettato il ricorso proposto dalla lista stessa avverso il provvedimento di detta Sottocommissione del precedente 18 marzo, con il quale la lista medesima era stata dichiarata non valida ai fini dell'elezione diretta del Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale del 16 aprile 2000 del Comune di Capurso.

Per gli odierni appellanti, che appellano entrambi nella qualità di cittadini elettori e il primo anche nella qualità di delegato della lista "Polo delle Libertà", il TAR avrebbe errato per non aver operato alcuna verificazione istruttoria atta ad accertare se le circostanze addotte dagli originari ricorrenti (che lo stesso TAR ha preso a presupposto e fondamento della propria decisione in quanto non contestate dalle parti intimate in primo grado) fossero rispondenti alla realtà; la mancata contestazione dei fatti dedotti in giudizio non sarebbe stata, invero, idonea, secondo gli appellanti, a costituire un valido mezzo di prova, non avendo i ricorrenti, da parte loro, fornito alcun indizio di prova in merito ai fatti medesimi.

In particolare, difetterebbe del tutto la prova del fatto che i certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune fosse avvenuta prima delle ore 12,00 del 18 marzo 2000 (ultimo momento utile per la presentazione delle liste); al contrario, l'unico elemento certo e non sottoposto a querela di falso è fornito dalla dichiarazione del Segretario comunale (posta dalla Sottocommissione elettorale a fondamento delle proprie statuizioni) secondo cui la presentazione delle liste sarebbe intervenuta alle ore 12,02; difettando, quindi, ogni ragione giustificativa del ritardo nella presentazione delle liste, accompagnata dalla necessaria certificazione di iscrizione nelle locali liste elettorali, erroneamente il TAR avrebbe ritenuto fondato l'originario ricorso.

Secondo gli appellanti, poi, l'accoglimento dell'appello travolgerebbe anche l'intera competizione elettorale (svoltasi, a seguito della sospensiva in precedenza accordata dal TAR e della successiva sentenza, con la partecipazione della lista Liberal Sgarbi, che non ha ottenuto alcun seggio, ma che avrebbe verosimilmente sottratto voti alla lista del Polo della Libertà, con pregiudizio per la lista stessa (appartenente alla medesima area della lista Liberal Sgarbi) che avrebbe , altrimenti, potuto vincere le elezioni.

2) - Resiste in giudizio il Comune di Capurso che, oltre ad insistere per l'infondatezza dell'appello, eccepisce preliminarmente la sua inammissibilità in quanto gli odierni appellanti, che non hanno impugnato la proclamazione degli eletti, non potrebbero pretendere di travolgere, attraverso l'appello, la proclamazione stessa, anche in considerazione del fatto che la proposizione dell'appello sarebbe, comunque, intervenuta oltre il termine decadenziale (dimezzato) previsto per l'impugnazione della proclamazione degli eletti (questa è intervenuta il 18 aprile 2000, mentre l'appello è stato notificato il successivo 31 maggio).

D I R I T T O

1) - Può prescindersi dall'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'originario ricorso in quanto lo stesso è infondato nel merito.

L'esclusione della lista Liberal Sgarbi è stata disposta dalla Sottocommissione elettorale per la tardiva presentazione della stessa; questa, in effetti, sarebbe stata effettuata, secondo quanto attestato dal Segretario comunale, alle ore 12,02.

Nella specie l'originario ricorrente adduceva, peraltro, una serie di circostanze che non hanno costituito oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado (e che, immotivatamente, non sono state tenute in alcun conto dalla Sottocommisione elettorale, sebbene ampiamente dedotte), secondo cui, in effetti, la lista sarebbe stata presentata entro il termine prescritto delle ore 12,00 e che solo un ritardo addebitabile al comportamento del Segretario comunale avrebbe portato, poi, all'indicazione oraria di cui si discute.

Ad avviso del Collegio correttamente i primi giudici hanno ritenuto, in un contesto di favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, che in un caso dubbio quale quello in esame, il minimo scostamento orario, accompagnato dalle incontestate - in primo grado - circostanze fattuali addotte dal ricorrente (ritardo nel rilascio delle richieste certificazioni, dovuto a cattivo funzionamento dei macchinari), non era in grado di giustificare l'esclusione della lista.

Tanto più che a norma dell'art. 32 del t.u. 16 maggio 1960 n. 570 il mancato deposito insieme con la lista dei candidati dei certificati elettorali dei sottoscrittori non comporta ex se l'esclusione della lista, potendo tali certificati essere acquisiti dal segretario comunale anche oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni e fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla commissione elettorale circondariale, o essere consegnati direttamente alla medesima commissione o esserne disposta l'acquisizione dalla commissione stessa, fissando a tal fine un termine per l'adempimento (cfr. A.P., 30 novembre 1999, n. 23); e che, inoltre, la mancanza dei certificati elettorali non deve condurre all'esclusione della lista se sia giustificata da cause di forza maggiore o da fatto di terzi (Sez. V, 28 aprile 1999, n. 505).

Si aggiunga, infine, da un lato, che la Sottocommissione elettorale ha assegnato rilievo solo al predetto, minimo scostamento orario mentre, immotivatamente (come rilevato dall'originario ricorrente), non ha preso in alcuna considerazione le significative circostanze fattuali addotte dalla parte, per contestarle o per meglio verificarle; dall'altro, che l'originario ricorso è stato notificato anche all'odierno appellante, sig. Pasquale Di Gioia, nella sua qualità di delegato della lista Polo delle Libertà, che, nel corso del giudizio di primo grado, non ha in alcun modo contestato, né in sede cautelare, né di merito, quanto ex adverso dedotto.

In una situazione siffatta deve ritenersi che correttamente i primi giudici, previo annullamento della sua esclusione, abbiano proceduto all'ammissione della lista in questione alla contesa elettorale.

2) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e va respinto.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

STEFANO BACCARINI -Presidente f.f.

CORRADO ALLEGRETTA -Consigliere

PAOLO BUONVINO -Consigliere est.

FILORETO D'AGOSTINO -Consigliere

VINCENZO BOREA -Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

Depositata il 12.04.2001.

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