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n. 4-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ V - Sentenza 18 aprile 2001 n. 2337 - Pres. Quaranta, Est. Camera - Azienda complesso ospedaliero San Filippo Neri (Avv. Vaiano) c. Casa di Cura Valle Fiorita S.r.l. (Avv. Paoletti) - (conferma Tar Lazio, Sez. III - 22 novembre 2000 n. 10020).

Giurisdizione e competenza - Servizi pubblici - Sanità - Prestazioni erogate dalle Case di cura private ad assistiti - Crediti relativi - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Sussiste.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 lett. f) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per le controversie avente ad oggetto crediti relativi a prestazioni erogate in regime di accreditamento dalle Case di cura private ad assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente impossibilità di adire il collegio arbitrale previsto nella convenzione che disciplina il rapporto.

 

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Sentite le parti costituite, il Collegio decide nel merito la presente controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 26 - quarto comma - della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, previo accertamento della completezza del contradditorio.

Con sentenza n. 10020 del 22 novembre 2000 il T.A.R. del Lazio - Sezione Terza - in accoglimento del gravame proposto dalla Casa di Cura Valle Fiorita ha condannato l'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri al pagamento in favore della ricorrente la somma di L. 8.200.000.000*, dovuta in base alla convenzione 15 giugno 1998, modificata con accordo del 31 marzo 1999, oltre gli interessi su detta somma fino al soddisfo con decorrenza dalla data di ricevimento, da parte dell'Azienda, delle lettere di sollecito, successive alla maturazione dei rispettivi crediti vantati, o in mancanza dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Con atto di appello, notificato l'11 ed il 12 gennaio 2001, l'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri ha chiesto l'annullamento della predetta sentenza assumendo la rimessione ad un collegio arbitrale la definizione della controversia e deducendo che i pagamenti erano ancorati alle effettive rimesse regionali, come da accordo modificativo delle disposizioni della convenzione.

Ritiene il Collegio che la presente controversia, avente ad oggetto crediti relativi a prestazioni erogati in regime di accreditamento dalla Casa di Cura Valle Fiorita ad assistiti del Servizio Nazionale, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 - commi 1 e 2 lett. f.) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, con conseguente impossibile ricorso al collegio arbitrale, che comunque presuppone una volontà concorde, non esistente nel caso specifico e che in base alle convenzioni stipulate va riconosciuto il credito vantato nella misura di L. 8.200.000.000*, come affermato dal giudice di primo grado.

Per le suesposte argomentazioni l'appello principale va respinto, con reiezione anche dell'appello incidentale riguardante la determinazione degli interessi sulle somme dovute a titolo di capitale, per le ragioni di cui all'impugnata sentenza che resta confermata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta -, definitivamente pronunciando, così decide:

-Respinge l'appello principale dell'Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri;

-Respinge l'appello incidentale della Casa di Cura Valle Fiorita;

-Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta- riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti magistrati:

Alfonso Quaranta Presidente

Andrea Camera Consigliere estensore

Corrado Allegretta Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Andrea Camera F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Franca Provenziani

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 18 aprile 2001

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