CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - Sentenza 26 gennaio 2001 n. 268 - Pres. Rosa, Est. Cintioli - Fuchs (Avv.ti R. Volgger, M. Gruner e L. Manzi) c. Comune di Laces (Avv.ti M. Barbato e M. Costa) - (conferma T.R.G.A., sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, sent. 7 febbraio 1994 n. 30).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Sussiste per qualsiasi trasformazione del territorio operata mediante opere edilizie - Trasformazione rilievo ambientale ed estetico o solo funzionale - Sufficienza.
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Per opere edilizie (costruzione di un camino ed apertura di una porta) che abbiano comportato mutamento della destinazione d'uso - Sussiste.
E' soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o solo funzionale; è quindi necessaria la concessione edilizia per ogni intervento sul territorio, preordinato alla perdurante modificazione dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, anche se eventualmente realizzato in assenza di opere in muratura (1).
In particolare, è soggetta a concessione edilizia l'apertura di una porta di ingresso al fabbricato e la costruzione di un camino di altezza pari a metri quindici, che hanno determinato anche una modifica di destinazione d'uso del locale originariamente adibito a deposito.
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(1) V., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415, che ha ritenuto necessaria la previa concessione edilizia per l'installazione di un'antenna-radio, di altezza pari ad otto metri, su un apposito basamento, saldamente ancorati al suolo, non precari e visibili dai luoghi circostanti.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come novellato dall'art. 9, comma 1, primo periodo, della legge 10 agosto 2000, n.205;
ritenuto che, se il giudice ravvisa la manifesta infondatezza del ricorso, è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche quando si tratta di causa trattata in udienza pubblica e che le ragioni a conforto di questa interpretazione, considerata la novità della questione, possono qui sinteticamente riassumersi:
a) il legislatore ha inserito la previsione sulla pronuncia della sentenza succintamente motivata nell'art. 26 della legge n.1034 del 1971, che è riferito alla decisione che definisce il merito della controversia;
b) i termini e la procedura previsti per la pronuncia in udienza pubblica sono di ancora più efficace garanzia per i diritti di difesa e per la salvaguardia dell'integrità del contraddittorio rispetto alla disciplina che concerne le pronunzie in camera di consiglio;
c) la sentenza, ancorché succintamente motivata, è idonea a definire un giudizio a cognizione piena, non essendovi alcuna reciproca interdipendenza tra semplificazione della motivazione e sommarietà della cognizione (Corte Cost. 10 novembre 1999, n.427);
d) la semplificazione della motivazione nei casi di manifesta infondatezza della questione controversa, purchè la motivazione stessa resti idonea ad esprimere il contenuto essenziale della decisione, non costituisce una novità assoluta per l'ordinamento, ma è già prevista per le decisioni della Corte Costituzionale dal comb. disp. degli artt. 18 e 24, legge 11 marzo 1953, n.87, così come interpretato nella consolidata prassi applicativa dello stesso giudice delle leggi;
e) la semplificazione della motivazione, nei casi speciali previsti dalla legge, è strumentale all'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost., ed è compatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale;
rilevato che la questione concernente la ricevibilità del ricorso di primo grado proposto avverso il provvedimento di sospensione dei lavori è assorbita dalla decisione di merito relativa al successivo provvedimento con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere eseguite dal ricorrente in assenza di titolo concessorio;
rilevato che tali opere comprendono l'apertura di una porta di ingresso al fabbricato e la costruzione di un camino di altezza pari a metri quindici, che hanno determinato anche una modifica di destinazione d'uso del locale adibito a deposito;
considerato che, anche a prescindere dall'applicabilità della speciale disciplina sull'autorizzazione edilizia gratuita nel territorio della Provincia di Bolzano, le opere in oggetto sono soggette a concessione edilizia;
ritenuto che è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico o solo funzionale e che, pertanto, è necessaria la concessione edilizia per ogni intervento sul territorio, preordinato alla perdurante modificazione dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, anche se eventualmente realizzato in assenza di opere in muratura (v., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 1998, n.415, che ha ritenuto necessaria la previa concessione edilizia per l'installazione di un'antenna-radio, di altezza pari ad otto metri, su un apposito basamento, saldamente ancorati al suolo, non precari e visibili dai luoghi circostanti);
ritenuto che, oltretutto, i lavori eseguiti appaiono incompatibili con le prescrizioni urbanistiche vigenti;
ritenuto, pertanto, che sono infondati i primi tre motivi dell'appello e che le opere realizzate dall'appellante eccedono i limiti delle fattispecie regolate dagli artt. 7 del d.l. n.9 del 1982 e 31 e 48 della legge n.457 del 1987;
rilevato che è parimenti infondato il quarto motivo, poiché, come già rilevato dal giudice di prime cure, la preventiva valutazione tecnico-economica non è prevista per l'ingiunzione a demolire, ma solo per i lavori di demolizione direttamente effettuati dal Comune;
ritenuto che l'appello è manifestamente infondato;
ritenuto che l'appellante dev'essere condannato a rimborsare al Comune appellato le spese processuali del presente grado del giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare in favore del Comune appellato le spese processuali del presente grado del giudizio, che si liquidano in complessive lire 4.000.000 (quattromilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa Presidente
Klaus Dubis Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere relatore-estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Fabio Cintioli F.to Salvatore Rosa
Depositata il 26.01.2001.