CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 26 gennaio 2001 n. 275 -
Pres. Rosa, Est. Cintioli - Azienda sanitaria locale TA/1 (Avv. F. Blasi) c. D'Ambrosio (Avv. sé stesso e Avv. E. Pallata) - (annulla TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 10 luglio 1996 n. 545).Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Decreto ingiuntivo - Emesso per debiti assunti da una U.S.L. - Esecuzione del giudicato nei confronti della Azienda USL che ha incorporato la precedente U.S.L. - Impossibilità - Ragioni.
Non può essere disposta nei confronti di una Azienda USL l'esecuzione di un giudicato di un decreto ingiuntivo per debiti relativi alla gestione pregressa di una USL.
In occasione della soppressione delle USL e dell'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, disposta dal d.lgs. n. 502 del 1992, infatti, non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari la prime, poiché, mediante l'art. 6, comma 1, l. n. 724 del 1994 e l'art. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995, sono stati chiaramente individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle USL mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle regioni anche quando sono state trasformate (dalla l. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie" affidate ai direttori generali della aziende Usl (1).
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(1) Cfr. sul punto, ex plurimis, Cass., sez. I, 4 luglio 1998; Cass., sez. lav., 6 giugno 1998, n.6549; Cass., sez. I, 26 settembre 1997, n. 9438; Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1997, n. 826. Ha precisato la Sez. V che ai sensi dell'art. 6, legge 23.12.1994, n. 724 e dell'art. 2, comma 14, legge 28.12.1995, n. 549, infatti, in nessun caso le Regioni possono far gravare sulle Aziende U.s.l. di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle Usl, dovendosi a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che il presente giudizio può essere definito con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, così come novellato dall'art. 9, comma 1, primo periodo, della legge 10 agosto 2000, n.205;
ritenuto che, quando il giudice ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso, è possibile pronunciare sentenza succintamente motivata anche se si tratta di causa trattata in udienza pubblica;
considerato che con il ricorso di primo grado, proposto nei confronti della U.s.l. TA/4, gestione liquidatoria ed ove occorra anche contro l'Azienda U.s.l. TA/1, l'avvocato Giuseppe D'Ambrosio ha instaurato il giudizio per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo, non opposto, pronunciato dal Pretore di Taranto il 5.10.1995 ed avente per oggetto la condanna della U.s.l. TA/4, gestione pregressa, al pagamento di una somma di denaro di cui lo stesso D'Ambrosio era creditore;
atteso che il T.A.R. ha accolto il ricorso ed ha identificato come legittimata passiva della pretesa del ricorrente l'Azienda U.s.l. TA/1, alla quale ha ordinato di dare esecuzione al giudicato risultante dal decreto ingiuntivo non opposto, nominando, per il caso di inerzia, un commissario ad acta;
rilevato che, secondo il giudice di primo grado, l'Azienda U.s.l. Taranto 1 è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti della disciolta U.s.l. Taranto 4;
considerato che il ricorrente di primo grado non ha proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale, al fine di ottenere il riconoscimento della legittimazione passiva della gestione liquidatoria della U.s.l. estinta, ma ha sostenuto nella memoria di costituzione la tesi esposta dal giudice di prime cure;
ritenuto che l'appello è fondato e che l'Azienda U.s.l. non è titolare di una posizione di obbligo verso il creditore della ex U.s.l. Taranto 4, poiché il legislatore ha dettato una regola che impone una netta separazione tra la responsabilità patrimoniale delle U.s.l. e la responsabilità delle nuove Aziende per tutte le posizioni di credito costituite anteriormente al 31.12.1994, (v. art.6, legge 23.12.1994, n.724; art.2, comma 14, legge 28.12.1995, n.549);
considerato, in particolare, che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle Aziende U.s.l. di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle Usl, dovendosi a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio e che è stata pertanto realizzata una successione "ex lege" delle regioni in tali rapporti;
rilevato che, in occasione della soppressione delle U.s.l. e dell'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, disposta dal d.lgs. n. 502 del 1992, non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari la prime, poiché, mediante l'art. 6, comma 1, l. n. 724 del 1994 e l'art. 2, comma 14, l. n. 549 del 1995, sono stati chiaramente individuati nelle regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle U.s.l. mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle regioni anche quando sono state trasformate (dalla l. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie" affidate ai direttori generali della aziende Usl (per tali principi, v., ex plurimis, Cass., sez. I, 4 luglio 1998; Cass., sez. lav., 6 giugno 1998, n.6549; Cass., sez. I, 26 settembre 1997, n.9438; Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 1997, n.826);
considerato, altresì, che il decreto ingiuntivo è stato pronunciato nei confronti della gestione stralcio della ex U.s.l. Taranto 4 e non anche nei confronti della Azienda U.s.l.;
ritenuto che l'appello dev'essere accolto e che, in difetto di appello incidentale, si dispone, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado;
ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado proposto contro l'Azienda U.s.l. Taranto 1.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2000, con l'intervento dei signori:
Salvatore Rosa Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Fabio Cintioli Consigliere relatore-estensore
Depositata il 26.01.2001.