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Giurisprudenza
n. 6-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 giugno 2001 n. 3212 - Pres. Quaranta, Est. Trovato - Capone (Avv.E. Mazzocco), Di Stasi e c.ti (Avv.ti L. Acquarone, G. ed O. Abbamonte) e Macoretta (Avv. O. Fassari) c. Simiele (Avv.ti A. Martino, A. De Benedittis e G. De Notariis), Iorio (Avv.ti F.G. Scoca, E. Follieri , V. Colalillo, e A. Farinacci), Regione Molise ed altri (Avv.ra generale dello Stato), Pallante (Avv.ti A. Martino, A. De Benedittis e G. De Notariis) e con l'intervento ad opponendum di Testa e c.ti (Avv. D. Rivellino) - (in parte conferma ed in parte annulla TAR Molise 7 marzo 2001 n. 58; la sentenza del TAR MOLISE - 7 marzo 2001 n. 58*, era stata pubblicata nel n. 3-2001 di questa rivista con nota di R. D'ADDONA, Una dimenticanza del legislatore: l'annullamento delle elezioni del Consiglio regionale).

1. Giustizia amministrativa - Appello - Contraddittorio - Sentenza con pluralità di soccombenti - Soccombenti che non hanno impugnato la sentenza - Non sono parti necessarie del giudizio di appello - Ragioni.

2. Elezioni - Giudizio elettorale - Principi di concentrazione e celerità (immediatezza della decisione e della lettura del dispositivo) - Nel caso di decisioni complesse - Deroga - Possibilità.

3. Elezioni - Ricorso elettorale - Atto impugnabile o no - Atto di proclamazione degli letti - Costituisce l'atto finale di regola impugnabile - Impugnazione dell'atto di esclusione delle liste - E' da ritenere facoltativa sia per i candidati che per i cittadini elettori.

4. Elezioni - Giudizio elettorale - Parti necessarie - Ministero dell'Interno o partiti politici - Non sono parti necessarie.

5. Elezioni - Ricorso elettorale - Ricorso per motivi aggiunti - Nel caso in cui costituiscano nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice - Inammissibilità.

6. Elezioni - Presentazione delle liste - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori - Casi di invalidità - Individuazione.

7. Elezioni - Presentazione delle liste - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori - Nel caso di mancata indicazione del documento di identificazione o di indicazione di documento privo di fotografia atta al riconoscimento (ad es. codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione) - Invalidità.

8. Elezioni - Presentazione delle liste - Autenticazione delle firme dei sottoscrittori - Nei casi in cui non sia stato depositato il certificato elettorale del sottoscrittore ovvero in cui il sottoscrittore risulti elettore in comune di altra circoscrizione - Comportano di regola invalidità, tranne che per i casi di forza maggiore.

9. Atto amministrativo - Atto pubblico - Prova fino a querela di falso - Ex art. 2700 cod. civ. - Riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale e non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni.

10. Elezioni - Presentazione delle liste - Dichiarazione di accettazione della candidatura - Omessa presentazione - Conseguenze - Cancellazione dei nominativi dei candidati - Si produce - Esclusione della lista - Non si produce.

11. Elezioni - Presentazione delle liste - Lista presentata dal segretario regionale del partito - Esclusione - Illegittimità

12. Elezioni - Presentazione delle liste - Ammissione alla competizione elettorale di liste che andavano escluse - Nel caso in cui hanno influito sull'esito della votazione - Determina la necessità di ripetere le operazioni elettorali.

1. Quando vi sono più soccombenti in primo grado e solo alcuni hanno impugnato la sentenza, i restanti soccombenti non sono parti necessarie del giudizio di appello in quanto essi non possono integrare il "thema decidendum" una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame (1); in tale ipotesi, non è quindi necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti (2).

2. L'art.83/11 del t.u. 16 maggio 1960 n.570 (applicabile anche ai giudizi concernenti le elezioni regionali ex art. 19 della legge n.108/1968) fissa per il giudizio elettorale un principio generale di celerità e di concentrazione del giudizio elettorale (immediatezza della decisione e della lettura del dispositivo); tale principio, tuttavia, può essere logicamente derogato ove la particolare complessità della vertenza imponga al giudice una articolata riflessione sui temi oggetto di decisione.

3. In materia elettorale, al di là di alcuni atti immediatamente impugnabili, per la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una lista o di un candidato), vige il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti, e comunque il termine per la proposizione del ricorso - qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere dalla data della proclamazione, non essendo altresì indispensabile l'immediata impugnazione del provvedimento di esclusione delle liste (3). Tale principio è applicabile non solo nel caso di ricorso proposto da candidati alla consultazione (atteso che il loro interesse non è infatti leso in via attuale e immediata dalla ammissione di liste o candidati concorrenti), ma anche nel caso di ricorso proposto da cittadini elettori (dato che l'interesse al regolare svolgimento della elezione può valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento, allorchè gli eventuali effetti pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale vengono a concretarsi nel risultato finale). Deve pertanto ritenersi che l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa, ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti (4).

4. Nè il Ministero dell'interno né i partiti politici sono parti necessarie del giudizio elettorale (5).

5. Nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (6).

6. Non possono ritenersi valide le autenticazioni delle firme dei presentatori delle liste elettorali: a) che non rechino le modalità di identificazione del sottoscrittore; b) che non specifichino il tipo di documento esibito per l'identificazione ma solo numeri talora preceduti da due lettere; c) che rechino solo il codice fiscale dell'elettore; d) nelle quali l'identificazione sia intervenuta sulla base di documento attestante il titolo alla pensione; e) nelle quali risulti un contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati identificativi riportati nell'autenticazione; f) nel caso in cui in cui non sia stata riportata la data di nascita del sottoscrittore.

7. Nel caso di autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, le garanzie sostanziali non sono adeguatamente assicurate dalla identificazione su documento non munito di fotografia o che si presume non corredato da fotografia e non utile a concretare un documento d'identità personale (codice fiscale e documenti di specie attestanti il titolo alla pensione); le garanzie formali non sono assicurate nei casi in cui non sono indicate in alcun modo le modalità di identificazione del sottoscrittore o non è indicato il tipo di documento esibito per l'identificazione (ma solo numeri talora preceduti da due lettere).

8. Non può considerarsi valida la firma dei presentatori di lista nei casi in cui non sia stato depositato il certificato elettorale del sottoscrittore ovvero in cui il sottoscrittore risulti elettore in comune di altra circoscrizione, atteso che l'art.9, comma 4° della legge n.108/1968 dispone che con la lista dei candidati devono essere presentati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. Tale adempimento va necessariamente osservato, a meno che non emergano poi cause di forza maggiore o inerzie amministrative, che possano giustificare la mancata presentazione dei certificati (7).

9. L'art. 2700 c.c. che riconosce all'atto pubblico validità "fino a querela di falso" riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè le dichiarazioni e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza, ma non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni, che può essere contestato senza ricorrere alla querela di falso (8).

10. In forza degli articoli 9 e 10 della legge n.108/1968, la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista; il difetto di accettazione non comporta però la esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati (9).

11. Non può essere esclusa una lista (nella specie, si trattava della lista presentata dal Partito Comunista Italiano) nel caso in cui nella lista stessa l'utilizzazione del simbolo del partito sia stata assentita dal Segretario regionale anzichè da quello nazionale, atteso che l'autorizzazione del Segretario regionale è consentita alla stregua dei principi emergenti dall'art.2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n.132, dall' art.1, comma 2°, del decreto legge 30 maggio 1976, n.161 (e, nella specie, dall'art.37 dello Statuto del Partito).

12. Si rende necessaria la rinnovazione del procedimento elettorale nel caso in cui la partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere escluse, ha inciso sull'esito elettorale in termini che non sono esattamente individuabili (10).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 1998, n. 1272; Sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1189.

(2) Cfr. C.G.A., sent. 21 novembre 1997, n. 517.

(3) Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 1998, n. 1149 e 10 marzo 1998, n. 282.

(4) Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1999, n.116.

Nella sentenza in rassegna si è dato atto che in materia si registrano anche indirizzi giurisprudenziali difformi, che configurano un onere di impugnazione immediata in capo ai cittadini elettori. E ciò nella considerazione che essi sono titolari di azione a tutela del corretto svolgimento della consultazione elettorale, posizione che va tutelata con l'immediata e tempestiva impugnazione degli atti ritenuti lesivi di detto interesse (ivi compresa l'ammissione delle liste cfr.C.S.,V, 15 marzo 2001, n.1521), in termini decorrenti dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o al più tardi dalla data delle votazioni.

Tuttavia il principio della derogabilità dell'impugnazione è stato ritenuto applicabile anche ai cittadini elettori, "dato che l'interesse al regolare svolgimento della elezione può valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento, allorchè gli eventuali effetti pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale vengono a concretarsi nel risultato finale".

(5) Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 31 dicembre 1993, n.1408; 28 giugno 1985, n.246.

(6) Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2001, n.1895 e 2 marzo 1999, n. 225.

(7) Cfr.Cons. Stato, Sez. sez. V, 28 aprile 1999, n. 505.

(8) Cfr.Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 1996, n. 833 e IV, 4 settembre 1996, n. 1009.

(9) Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 28 aprile 1999, n.505.

(10) Cfr.Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 1999, n. 535.

Ha ricordato la Sez. V che secondo recenti orientamenti giurisprudenziali "nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici ed alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di correzione"(C.S., V, 7 marzo 2001, n.1343)".

Nel caso di specie, tuttavia, secondo la Sez. V, la potenziale rilevanza dei voti andati alle liste illegittimamente ammesse alla competizione elettorale (dei Verdi e dell'Udeur) esclude la soluzione favorevole alla conservazione del risultato elettorale.

 

 

F A T T O

1. A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise, svoltesi in data 16 aprile 2000, l'Ufficio regionale del Molise individuava nella lista regionale "Molise democratico" la lista con la maggior cifra elettorale regionale, proclamando eletto presidente il capolista prof. Giovanni Di Stasi.

Lo stesso Ufficio proclamava eletto consigliere regionale il capolista della lista regionale "Per il Molise", dott. Angelo Michele Iorio, quale candidato presidente che aveva conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

Il divario tra le due liste era quantificato in 930 voti (Molise democratico, voti 101.295 e Per il Molise voti 100.365).

Il risultato elettorale era impugnato avanti al TAR Molise da un cittadino elettore (signor Michele Simiele, con ricorso n.289/2000) e dal dott.Iorio (ricorso n.293/2000).

Con sentenza n.58, in data 7 marzo 2001, il TAR, :

- riuniva i ricorsi;

- dava atto della rinuncia da parte del dott.Iorio ad alcune censure del suo ricorso e della conseguente improcedibilità dei ricorsi incidentali proposti da alcuni resistenti;

- respingeva tutte le eccezioni pregiudiziali;

- in accoglimento dei ricorsi principali, dichiarava la illegittimità dell'ammissione alla consultazione elettorale delle liste dell'Udeur (nella circoscrizione di Isernia), del Partito dei Verdi (nella circoscrizione di Campobasso) , del partito SDI (nella circoscrizione di Campobasso) e del Partito dei Comunisti Italiani (nella circoscrizione di Campobasso), rilevando:

a) quanto alle prime due liste, che esse erano state regolarmente sottoscritte da un numero insufficiente di elettori,

b) quanto alla terza lista che le sottoscrizioni erano state apposte su moduli indicanti soggetti che non avevano accettato la candidatura;

c) quanto alla quarta lista, che era stato depositato il contrassegno con il simbolo del Partito, senza la previa autorizzazione del Segretario nazionale;

- di conseguenza annullava i verbali degli Uffici centrali circoscrizionali di Campobasso e di Isernia, limitatamente all'ammissione delle liste di candidati testè citate;

- annullava in via derivata e come da motivazione, tutti gli atti e tutte le operazioni del procedimento elettorale e in particolare i verbali di proclamazione degli eletti nella suddetta consultazione elettorale.

2. La sentenza è stata appellata in parte qua con ricorso n. 2527/2001, dal signor Franco Capone, consigliere regionale eletto, che ha dedotto:

- la irricevibilità dei ricorsi in primo grado, sul rilievo che l'ammissione delle liste avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente (entro 30 giorni dalla loro pubblicazione) , senza attendere la proclamazione degli eletti; sono stati prospettati altresì profili di incostituzionalità dell'art.83/11 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (aggiunto dall'art.2 della legge 23 dicembre 1966, n.1147 e richiamato dall'art.19 della legge 17 febbraio 1968, n.108) nella parte in cui non prevede, in violazione degli articoli 49, 48, 3 e 97 Cost. che contro l'atto di ammissione o esclusione di una o più liste il ricorso deve essere depositato nella segreteria entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione delle liste ammesse;

- la inammissibilità dei ricorsi in primo grado perchè non notificati al Ministero dell'interno,in persona del Ministro pro tempore , ma alle commissioni elettorali;

- la inammissibilità dei motivi aggiunti in primo grado per tardività;

- il difetto di istruttoria in ordine alla incidenza dei vizi rilevati dal TAR sulla validità delle consultazioni e comunque la insussistenza dei vizi medesimi.

Con due ricorsi in appello "integrativi" il signor Capone ha svolto ulteriori deduzione nel merito, eccependo altresì:

- la inammissibilità di entrambi i ricorsi in primo grado, in quanto non notificati ai partiti di cui si contestava l'ammissione alla competizione elettorale, presso la sede legale nazionale;

- la nullità della sentenza appellata, in quanto la decisione è stata adottata dal TAR in più camere di consiglio e il dispositivo è stato pubblicato e non anche letto in pubblica udienza.

Si è costituito in giudizio il signor Angelo Michele Iorio, che con appello incidentale, ha riproposto le seguenti doglianze di primo grado, disattese dal TAR:

-1) alcune sottoscrizioni della lista dell'Udeur, nella circoscrizione di Isernia, ritenute valide dal TAR, non potevano essere computate, in quanto corredate da certificati elettorali con firma stampigliata apposta con timbro a secco e non con meccanizzazione elettronica;

2) alcune sottoscrizioni della lista del Partito SDI, nella circoscrizione di Isernia, ritenute valide dal TAR, non potevano essere conteggiate, con la conseguenza che il numero complessivo delle sottoscrizioni risultava inferiore a quello prescritto; si tratta di oltre 300 sottoscrizioni corredate tardivamente da certificato elettorale; inoltre erano state illegit timamente conteggiate 59 sottoscrizioni dell'elenco n.6, ancorchè i relativi certificati elettorali recassero la data modificata da un impiegato comunale non meglio identificato;

3) le illegittimità rilevate comportavano non già il rinnovo dlle consultazioni, ma la proclamazione ad eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'odierno appellato.

Si sono costituiti in giudizio, anche la Regione Molise, l'Ufficio centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, l'Ufficio centrale elettorale circoscrizionale presso il Tribunale di Isernia e l'Ufficio centrale elettorale regionale presso la Corte d'appello di Campobasso, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La sentenza è stata appellata con ricorso n.2845/2001, anche dai signori Giovanni Di Stasi, Rosanna Di Pilla, Tutllio Farina, Pasquale Di Lene, Candido Paglione, Antonietta Caccia, Francesco Cocco, Nicolino D'Ascanio, Francesco Totaro, Giuseppe Astore, Marcello Palmieri, Italo Di Sabato, Roberto Ruta, Antonio D'Ambrosio e Luigi Di Bartolomeo, che hanno dedotto:

- la nullità della sentenza appellata, in quanto la pronuncia non è intervenuta immediatamente dopo l'udienza di discussione ;

- la tardività dei ricorsi in primo grado;

- la inammissibilità dei motivi aggiunti;

- la inammissibilità di alcuni profili di censura dei ricorsi al T.A.R.;

- l'infondatezza nel merito delle argomentazioni del TAR.

Si sono costituiti in giudizio i signori Carmelo Tamburi, Angelo Pio Romano, Filoteo Di Sandro, Angela Fusco Parrella, Rosario De Matteis, Carlo Scassera, Remo Di Giandomenico, Angelo Michele Iorio, Antonio Di Brino e Sabrina De Camillis,che con appello incidentale hanno impugnato la sentenza del TAR per le stesse ragioni già evidenziate nell'appello proposto dal dott.Iorio, in via incidentale all'appello n.2527/2001 ed hanno altresì sostenuto che il TAR avrebbe dovuto disporre la permanenza nella competizione elettorale delle sole liste ritenute regolari, con ripetizione delle elezioni senza le liste illegittimamente ammesse.

4. In relazione ad entrambi gli appelli sopracitati n.2527/2001 e n.2845/2001, si sono costituiti in giudizio il signor Simiele, ricorrente in primo grado con il ricorso n. 289/2000 deciso con la sentenza appellata e il signor Quintino Pallante, ricorrente avanti al TAR contro le elezioni per cui è causa ma con ricorso non deciso con l'appellata sentenza.

I predetti (il sig.Simiele anche con appello incidentale) hanno dedotto:

- l'inammissibilità dell'appello n.2527/2001 del signor Capone, in quanto non notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado e in particolare all'interventore signor Giuseppe Gallo;

- l'infondatezza delle argomentazioni degli appellanti;

- la erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata disposta la rinnovazione delle consultazioni, anzichè la correzione del risultato elettorale.

5. In relazione ad entrambi gli appelli sono intervenuti ad opponendum i signori Filippo Testa, Edoardo Falcione, Stefano Sabatini e Giuseppe Valletta, candidati alle elezioni di cui trattasi, svolgendo tesi adesive a quelle dei resistenti.

6. Con un terzo appello, n. 2972/2001 la sentenza n.58/2001 è stata appellata anche dal signor Nicola Macoretta, nella qualità di Segretario del Comitato regionale del Molise del Partito dei Comunisti italiani, nonchè dal signor Roberto Ferraris, nella qualità di delegato di lista del Partito dei Comunisti italiani, che hanno dedotto:

- la mancata notifica nei loro confronti dei ricorsi in primo grado;

- la infondatezza delle argomentazioni attraverso le quali il TAR ha ritenuto illegittima l'ammissione alla competizione elettorale della lista del Partito dei Comunisti italiani.

Si è costituito in giudizio il dott.Iorio, svolgendo puntuali controdeduzioni.

7. Con ordinanze del 30 marzo 2001, n.1956, 1985 e n. 1986 la Sezione ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata ed ha fissato per la trattazione nel merito l'udienza pubblica del 5 giugno 2001.

All' udienza il difensore dell'appellante signor Capone ha chiesto il rinvio della trattazione per consentire la riunione degli appelli con altro appello (n.3124/2001) del signor Quintino Pallante contro la stessa sentenza.

Le difese avversarie si sono opposte al rinvio, facendo tra l'altro presente che nel giudizio introdotto con il cennato appello non è stata presentata istanza di fissazione d'udienza.

È seguita un ' ampia e approfondita discussione nel merito degli appelli.

In tale sede il difensore del signor Capone ha fatto presente di avere provveduto dopo i preliminari d'udienza a presentare istanza di fissazione d'udienza relativamente all'appello n.3124/2001, in qualità di resistente, ed ha insistito nella domanda di rinvio.

Dalla difesa di alcuni resistenti è stata eccepita la irritualità dell'appello del signor Capone, per le modalità di proposizione (appello e due appelli integrativi).

Gli appelli sono passati quindi in decisione.

DIRITTO

1. Gli appelli in epigrafe (n.2527/2001, n.2845/2001 e n.2972/2001) vanno riuniti ex art.335 cod.proc. civ., perchè diretti contro la medesima sentenza (n.58, in data 7 marzo 2001 del TAR Molise).

2. In via pregiudiziale va esaminata l'istanza presentata dalla difesa del signor Franco Capone (appellante nel ricorso n.2527/200199) alla pubblica udienza del 5 giugno 2001 e diretta ad ottenere il rinvio della trattazione degli appelli, al fine di consentire la riunione dei medesimi anche con altro appello proposto contro la medesima sentenza dal signor Quintino Pallante (n.3124/2001) e non iscritto a ruolo.

L'istanza, alla quale le parti resistenti (ivi compresi i legali del signor Pallante costituito negli odierni giudizi n. 2527/2001 e n.2845/2000) hanno fatto opposizione, non può essere accolta, in quanto, al momento dei preliminari dell'odierna udienza, nel giudizio attivato con il ricorso n.3124/2001 non era stata depositata istanza di fissazione d'udienza e quindi non vi erano i presupposti di procedibilità della impugnativa.

Solo dopo l'inizio della discussione nel merito degli odierni appelli, la difesa del signor Franco Capone ha provveduto a presentare istanza di fissazione d'udienza nel giudizio n.3124/2001, ove si è costituito come parte resistente.

D'altra parte il signor Pallante, con la sua inerzia e anzi con la sua opposizione alla riunione, ha dimostrato per concludentia di non aver più interesse alla decisione del proprio gravame, facendo così venir meno un presupposto per l'esame dell'appello stesso e per l'eventuale abbinamento di quest'ultimo con altri ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ( cfr. Consiglio Stato sez. V, 17 febbraio 1999, n. 166).

La reiezione dell'istanza di rinvio trova infine fondamento in evidenti ragioni di economia processuale.

3. In ordine logico, va quindi esaminata la eccezione di l'inammissibilità dell'appello n.2527/2001 (Capone), sollevata dai resistenti signori Simiele e Pallante, sul rilievo che l'appello medesimo non è stato notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado e in particolare all' interventore in primo grado dott.Giuseppe Gallo.

L'eccezione non è fondata.

L'appello n.2527/2001 è stato notificato infatti ai ricorrenti vincitori in primo grado, nonchè alle Amministrazioni interessate.

Le altre parti necessarie evocate in primo grado (candidati eletti) devono considerarsi soccombenti avanti al TAR, essendo stata annullata la loro elezione a consigliere regionale e pertanto non sono parti necessarie rispetto all'appello n.2527/2001.

È stato affermato in giurisprudenza che quando vi sono più soccombenti in primo grado e solo alcuni hanno impugnato la sentenza, i restanti soccombenti non sono parti necessarie del giudizio di appello in quanto essi non possono integrare il "thema decidendum" una volta decorsi i termini per proporre autonomo gravame (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 5 ottobre 1998, n. 1272; sez. IV, 23 settembre 1998, n. 1189 ).

Non è quindi necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti ( cfr. Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 21 novembre 1997, n. 517).

Per quanto consta agli atti, il dottor Gallo è stato poi destinatario di notifica di appello per integrazione del contraddittorio da parte del sig.Capone.

4. Altra questione pregiudiziale, riguardante l'appello n.2527/2001, è stata sollevata alla pubblica udienza dalla difesa di alcuni resistenti, per evidenziarne l'inammissibilità per le modalità della sua proposizione, che concreterebbero una sostanziale elusione dei termini per l'impugnazione.

Più esattamente il signor Capone ha notificato:

- il ricorso in appello il 14 marzo 2001 ai vincitori in primo grado e alle Amministrazioni interessate;

- un primo ricorso integrativo il 19 marzo 2001 alle medesime parti;

- un secondo ricorso integrativo il 26 marzo 2001 alle medesime parti.

Gli atti sono intervenuti nel termine di decadenza per la proposizione dell'appello e quindi possono considerarsi tempestivi e ammissibili.

5. A questo punto va esaminata la eccezione di nullità della sentenza appellata, sollevata da gli appellanti signori Capone (appello n.2527/2001) e Di Stasi e litisconsorti (appello n.2845/2001), sui rilievi che la decisione è stata adottata dal TAR in più camere di consiglio, distanti tra loro anche una settimana, e (cfr. 2° appello integrativo del signor Capone) il dispositivo è stato pubblicato e non anche letto in pubblica udienza.

La tesi degli appellanti principali si fonda sull'art.83/11 del t.u. 16 maggio 1960 n.570 (applicabile ai giudizi concernenti le elezioni regionali ex art. 19 della legge n.108/1968), secondo cui all'udienza stabilita, il tribunale, "udita la relazione del componente all'uopo delegato, sentite le parti se presenti, nonché i difensori se costituiti, pronuncia la decisione la cui parte dispositiva è letta immediatamente all'udienza pubblica dal presidente".

Risulta dalla documentazione depositata in giudizio che. nella specie, il Tribunale:

- per la particolare complessità della causa e la necessità di riordinare la imponente documentazione non è stato in grado di assumere una decisione nelle sedute di camera di consiglio del 21, 23 e 27 febbraio 2001;

- è pervenuto alla decisione nella seduta del 1° marzo 2001 e nella medesima data ha provveduto a dare lettura del dispositivo in udienza pubblica (errata in punto di fatto risulta l'affermazione dell'appellante signor Capone, secondo cui il dispositivo sarebbe stata pubblicato mediante deposito e non mediante lettura).

Tale procedura non appare incompatibile con il citato art.83/11, che fissa un principio generale di celerità e di concentrazione del giudizio elettorale (immediatezza della decisione e della lettura del dispositivo), principio che logicamente può essere derogato, ove, come nel caso di specie, la particolare complessità della vertenza imponga al giudice una articolata riflessione sui temi oggetto di decisione.

6. Ulteriori argomentazioni di tutti e tre gli appellanti sono dirette ad evidenziare la irricevibilità e la inammissibilità dei ricorsi in primo grado .

Le eccezioni non sono condivisibili.

Ed invero:

a) Con una prima eccezione (appelli n. n.2527/2001 e n.2845/2001) si sostiene che l'ammissione delle liste si sarebbe dovuta impugnare immediatamente, senza attendere la proclamazione degli eletti.

Osserva il Collegio che, in forza dell'art.83/11 t.u. n.570/1960, come detto applicabile anche alle elezioni regionali, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al Tribunale amministrativo regionale, "con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti".

La disposizione trova fondamento nel fatto che il procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare l'interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi, presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l'uno all'altro da cadenze cronologiche ravvicinate e fusi in un rapporto funzionale che non tollera di regola segmentazioni ed interruzioni.

Al di là di alcuni atti immediatamente impugnabili, per la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una lista o di un candidato), vige dunque il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti, e comunque il termine per la proposizione del ricorso - qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere dalla data della proclamazione ( Consiglio Stato sez. V, 31 luglio 1998, n. 1149 e 10 marzo 1998, n. 282 ).

È pur vero poi che in materia si registrano anche indirizzi giurisprudenziali difformi, che configurano un onere di impugnazione immediata in capo ai cittadini elettori. E ciò nella considerazione che essi sono titolari di azione a tutela del corretto svolgimento della consultazione elettorale, posizione che va tutelata con l'immediata e tempestiva impugnazione degli atti ritenuti lesivi di detto interesse (ivi compresa l'ammissione delle liste cfr.C.S.,V, 15 marzo 2001, n.1521), in termini decorrenti dalla data di pubblicazione delle liste ammesse o al più tardi dalla data delle votazioni.

Rileva il Collegio che detto onere non può anzitutto riguardare i candidati alla consultazione. Il loro interesse non è infatti leso in via attuale e immediata dalla ammissione di liste o candidati concorrenti, ma solo dalla proclamazione degli eletti. Nella specie è quindi comunque ammissibile il ricorso in primo grado del dott.Iorio, che solo con la proclamazione del candidato concorrente alla carica di presidente della Regione Molise ha subito la lesione del proprio interesse.

Ritiene poi il Collegio che anche quanto al cittadino elettore l'interesse al regolare svolgimento della elezione possa valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento, allorchè gli eventuali effetti pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale vengono a concretarsi nel risultato finale.

Sembrano in questa prospettiva condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa , ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti (cfr CS, V, 3 febbraio 1999, n.116).

È vero, poi, che nell'ambito del complesso procedimento elettorale la fase della presentazione delle liste ha caratteri di autonomia rispetto alla fase della votazione e della proclamazione degli eletti, in particolare quanto ai soggetti operanti (rispettivamente le formazioni politiche e il corpo elettorale); ma è altrettanto vero che da ciò non deriva necessariamente un onere di impugnativa dell'atto conclusivo della fase di cui trattasi anche a prescindere da un interesse attuale (ipotizzabile solo per gli atti di esclusione).

Nel giudizio elettorale, sotto questo profilo, non vengono in rilievo principi diversi da quelli propri di ogni altro giudizio amministrativo avente ad oggetto procedure complesse della P.A. (es. procedure concorsuali).

Manifestamente infondata appare, quindi, l'eccezione di incostituzionalità per violazione degli artt. 49, 48, 3 e 97 Cost. sollevata dal Sig. Capone con riferimento all'art. 83/11 D.P.R. n. 570/1960.

B) Con una seconda serie di eccezioni si deduce la inammissibilità dei ricorsi in primo grado perchè non notificati al Ministero dell'interno (così nell'appello n.2527/2001,) ovvero ai partiti politici presso le sedi nazionali (ancora appello n.2527/2001) e in particolare al Partito Comunisti d'Italia (appello n.2972/2001).

Le eccezioni non hanno pregio.

Nè il Ministero dell'interno né i partiti politici sono parti necessarie del giudizio elettorale (cfr.CS, V, 31 dicembre 1993, n.1408; 28 giugno 1985, n.246)

Tali sono solo i candidati eletti e l'ente ai quali la consultazione si riferisce, nonchè gli uffici cui è demandata l'ammissione delle liste (ove vengano in rilievo atti di esclusione e ammissione delle liste dagli stessi disposta) e che sono organi con propria legittimazione processuale.

7. Negli appelli n.2527/2001 e n.2845/2001 si contesta poi l'ammissibilità della proposizione dei motivi aggiunti notificati in primo grado da entrambi i ricorrenti all'esito dell'istruttoria disposta dal TAR.

La tesi degli appellanti è infondata.

Per principio giurisprudenziale che il Collegio condivide, nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure ( Consiglio Stato sez. V, 2 aprile 2001, n.1895 e 2 marzo 1999, n. 225).

Nella specie i motivi aggiunti in primo grado si muovono nell'ambito delle censure già dedotte nel ricorso introduttivo e dirette ad evidenziare un ampio quadro di irritualità nella fase di presentazione delle liste.

In questo contesto i motivi aggiunti, per quel che qui rileva, sono diretti a precisare, a integrare, a quantificare le dette irritualità, alla stregua dell'istruttoria, che era stata disposta dal TAR e che ha consentito un più completo approfondimento dei dati emergenti dalla documentazione elettorale.

II

1. Nel merito, gli appelli n.2527/2001 e n.2845/2001 propongono, anzitutto, la questione relativa all'esclusione dalla competizione elettorale delle liste dell'Udeur nella circoscrizione di Isernia e del partito dei Verdi nella circoscrizione di Campobasso, esclusione disposta dal TAR per l'insufficiente numero di sottoscrizioni regolari delle liste medesime da parte di elettori.

Dispone l'art.9 della legge 17 febbraio 1968, n.108 e successive modifiche, che :

- "le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti "(tale è il caso di Isernia);

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti "(tale è il caso di Campobasso)..(comma 2°).

-"la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto" (comma 3°);

- "nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati" (commma 4°).

- con la lista dei candidati devono essere presentati tra l'altro "

1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati" (comma 8°).

Il successivo art.10 stabilisce poi che l'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati verifica, tra l'altro, se le liste siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni.

In punto di fatto, nella specie, quanto all'Udeur, risulta che l'Ufficio centrale circoscrizionale di Isernia, dopo avere inizialmente dichiarato non valida la lista (per rilevate carenze nella autenticazione delle firme dei sottoscrittori, connesse alla qualità dei soggetti che avevano autenticato le firme medesime), ha successivamente provveduto ad ammetterla (seduta del 20 marzo 2000), essendo state sanate le carenze rilevate.

A seguito di istruttoria il TAR ha accertato che le firme dei sottoscrittori erano complessivamente 829, di cui però solo 740 valide o validamente autenticate.

In particolare, non potevano ritenersi valide le seguenti autenticazioni (78):

- 6 non recanti le modalità di identificazione del sottoscrittore;

- 45 che non specificavano il tipo di documento esibito per l'identificazione ma solo numeri talora preceduti da due lettere;

- 6 recanti solo il codice fiscale dell'elettore;

- 18 in cui l'identificazione era intervenuta sulla base di documento attestante il titolo alla pensione;

- 1 per contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati identificativi riportati nell'autenticazione;

- 2 in cui non era riportata la data di nascita del sottoscrittore

Inoltre, non potevano ritenersi valide 10 altre sottoscrizioni non corredate dal certificato di iscrizione del sottoscrittore alle liste elettorali in uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione d'Isernia ed in cui il sottoscrittore era iscritto nelle liste elettorali di comune non appartenente alla circoscrizione di Isernia.

Ad avviso del Collegio, la pronuncia del TAR è corretta.

Quanto alle autenticazioni, va ricordato che l'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 stabilisce che:

-"l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive";

- "il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Sotto il profilo sostanziale è dunque essenziale il corretto accertamento della identità della persona che sottoscrive (fase accertativa). Il che può avvenire o per conoscenza diretta o sulla base di un documento identificativo del sottoscrittore (documento che, ovviamente, per consentire una effettiva identificazione deve essere munito di fotografia, arg. da 292 r.d.6 maggio 1940, n.635).

Sotto il profilo formale (fase certificativa) la correttezza del riconoscimento è attestata, in particolare, dalla descrizione sintetica di modalità identificative utili ad evidenziare il rispetto di dette garanzie.

In questa prospettiva l'autenticazione non costituisce un semplice mezzo di prova, ma è un requisito prescritto ad substantiam, per garantire, nell'interesse pubblico con il vincolo della fede privilegiata, la certezza della provenienza della presentazione della lista da parte di chi figura averla sottoscritta.

Appare evidente poi che la regolarità delle operazioni di autenticazione costituisce un momento essenziale della presentazione della lista, inteso a garantire che la sottoscrizione della stessa corrisponda effettivamente alla volontà della frazione di elettorato, stabilita dalla legge.

Nella specie, come esattamente osservato dal TAR con ampie argomentazioni condivise dal Collegio,:

- le garanzie sostanziali non sono adeguatamente assicurate dalla identificazione su documento non munito di fotografia o che si presume non corredato da fotografia e non utile a concretare un documento d'identità personale (codice fiscale e documenti di specie attestanti il titolo alla pensione);

- quelle formali non sono assicurate nei casi in cui non sono indicate in alcun modo le modalità di identificazione del sottoscrittore o non è indicato il tipo di documento esibito per l'identificazione (ma solo numeri talora preceduti da due lettere).

Esigenze di celerità e di snellezza procedimentale impongono d'altra parte un rigore formale, indispensabile ad assicurare la tempestività del riscontro sulla regolarità delle liste.

La carenza di completezza dell'autenticazione è, quindi,di per sè elemento di invalidità della stessa senza che rilevi, nella specie, un onere di querela di falso come eccepito dal Sig. Di Stasi e litisconsorti.

Quanto ai 10 casi, in cui non è stato depositato il certificato elettorale del sottoscrittore e al caso in cui il sottoscrittore risulta elettore in comune di altra circoscrizione, appare violato il precetto dell'art.9, comma 4° della legge n.108/1968 , in forza del quale, come detto, con la lista dei candidati devono essere presentati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione.

Non emergono poi cause di forza maggiore o inerzie amministrative, che possano giustificare la mancata presentazione dei certificati (cfr. Consiglio Stato sez. V, 28 aprile 1999, n. 505 ).

Né, alla stregua del cennato principio di rigore formale caratterizzante l'ordinamento elettorale, i ricorrenti - contrariamente a quanto eccepito dal Sig. Di Stasi e litisconsorti - possono ritenersi carenti di interesse per non aver dedotto, oltre alla mancanza del certificato, anche il difetto sostanziale della qualità di eletttori nella Circoscrizione da parte dei sottoscrittori.

Nè infine per contestare la mancata produzione dei certificati eletttorali era richiesta la querela di falso, secondo la tesi dell'appellante signor Capone, fondata sul rilievo che l'Ufficio elettorale ha quantificato il numero di certificati elettorali depositati.

Osserva il Collegio che l'efficacia probatoria che l'art. 2700 c.c. riconosce all'atto pubblico "fino a querela di falso" riguarda la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonchè le dichiarazioni e gli altri fatti che il pubblico ufficiale dichiari avvenuti in sua presenza, ma non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni, che può essere contestato senza ricorrere alla querela di falso ( Consiglio Stato sez. IV, 10 luglio 1996, n. 833 e IV, 4 settembre 1996, n. 1009 ).

Le irregolarità di cui sopra sono di per sé quantitativamente tali da impedire alla lista dell'Udeur di Isernia di raggiungere il numero minimo di sottoscrizioni valide (750).

Per completezza di analisi, il Collegio rileva che appaiono corrette anche le argomentazioni del TAR, nella parte in cui vengono ritenute non valide anche le ulteriori sottoscrizioni ( 1 per contrasto di date tra il certificato elettorale e i dati identificativi riportati nell'autenticazione e altre 2 in cui non era riportata la data di nascita del sottoscrittore).Tali carenze rendono infatti incerta la identificazione del sottoscrittore

Il divario (10) tra sottoscrizioni richieste e sottoscrizioni regolari rende superfluo l'approfondimento di alcuni profili di doglianza contenuti nell'appello del sig. Capone (appello integrativo) diretti ad evidenziare i seguenti vizi;

- ultrapetizione, in quanto pur in difetto di specifica censura il TAR aveva accertato che le sottoscrizioni effettive (regolari e non) erano 829 e non 830 come dichiarato dall'Ufficio elettorale;

- errata esclusione di due sottoscrizioni (Caranci e Zarli) che pure non erano stati oggetto di contestazione;

- detrazione del nominativo di Caccia Vincenzo per due volte ( pg.119 lett. d) e pag.121 lett. g) della sentenza appellata).

2. Per le medesime considerazioni svolte nel precedente paragrafo, il Collegio condivide le argomentazioni svolte dal TAR, anche relativamente alla invalidità della presentazione della lista dei Verdi.

Il Tribunale in proposito ha accertato che già l'Ufficio elettorale aveva ritenuto valide solo 1062 delle 1251 firme di presentatori della lista.

Ha ritenuto a sua volta irrituali altre 107 sottoscrizioni e precisamente:

- 9 non recanti, nell'autenticazione della firma, la indicazione delle modalità di identificazione, (spazio bianco);

- 23 relative ad elettori identificati solo con il codice fiscale;

- 50 in quanto non corredate da certificato elettorale;

- 6 con significative discordanze tra dati anagrafici riportati nell'elenco dei sottoscrittori e quelli risultanti dal certificato elettorale;

- 5 per dato di nascita o luogo di nascita indeterminato o mancante;

- 10 relative ad elettori identificati sulla base di documento di pensione o sulla base di un documento del quale vengono indicati solo gli estremi numerici o con tesserino universitario

- 4 relative a sottoscrittori che avevano però sottoscritto anche altra lista.

Per quest'ultima fattispecie, la invalidità è sancita in modo espresso dall'art.9, comma 4° della legge n.108/1968.

Per gli altri casi si richiamano le osservazioni già svolte con riferimento alla lista dell'Udeur di Isernia.

In totale vanno quindi ritenute valide 955 sottoscrizioni, in luogo delle 1000 richieste.

In ordine al conteggio delle sottoscrizioni non valide, il signor Capone (appello integrativo) deduce che in 47 casi il TAR ha ritenuto invalida una sottoscrizione peraltro già non computata dall'Ufficio elettorale; in altri 12 casi ha contestato in punto di fatto le ragioni o i presupposti della esclusione.

Osserva il Collegio che la prima deduzione appare generica e quindi inammissibile, a fronte dello scrupoloso accertamento del TAR, che sul punto ha affermato che le sottoscrizioni eliminate in sede giurisdizionale, non rientrano sicuramente tra quelle già eliminate dall'Ufficio centrale circoscrizionale "attesochè, riguardo a tali nominativi, l'Ufficio non ha precisato in alcun modo, né con alcuna annotazione, che essi erano validi e che pertanto dovevano essere scartati".

La puntualità dell'accertamento da parte del TAR è completata da riflessioni sulla mancata condivisione sul punto delle indagini istruttorie.

A fronte di un siffatto dettaglio decisorio, l'appellante ha dedotto con generico richiamo agli elenchi esaminati dall'Ufficio elettorale il già avvenuto computo e solo per una sottoscrizione (Frezza) ha precisato che l'Ufficio elettorale aveva manifestato la sua volontà di non computare la sottoscrizione, con l'annotazione "manca certif." nell'elenco n.24. Difettano però le necessarie puntuali argomentazioni impugnatorie in ordine al cennato accertamento autonomo del T.A.R..

L'approfondimento degli altri 12 casi in cui vengono contestati i presupposti e le ragioni della esclusione si appalesa inutile, in quanto l'aggiunta di tali sottoscrizioni non consentirebbe comunque alla lista dei Verdi di raggiungere il prescritto numero minimo di 1000 sottoscrizioni.

3. La sentenza appellata non è invece condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che dovesse essere esclusa la lista del Partito SDI, nella circoscrizione di Campobasso, sul rilievo che in alcuni elenchi di sottoscrittori erano indicati come candidati tre soggetti che non avevano accettato la candidatura.

Si osserva al riguardo che, in forza dei richiamati articoli 9 e 10 della legge n.108/1968 la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato deve essere presentata contestualmente alla presentazione della lista.

Il difetto di accettazione non comporta però la esclusione della lista, ma solo la cancellazione dalle liste dei nomi dei candidati (cfr.C.S., V, 28 aprile 1999, n.505).

4. La sentenza appellata neppure è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che dovesse essere esclusa la lista del Partito dei Comunisti italiani, in quanto l'utilizzazione del simbolo del partito era stata assentita dal Segretario regionale anzichè da quello nazionale.

La legge n.108/1968, art.9, al riguardo stabilisce che:

- con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

- non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

- non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Come esattamente dedotto in tutti gli appelli l'autorizzazione del Segretario regionale era consentita alla stregua dei principi emergenti dall'art.2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n.132, dall' art.1, comma 2°, del decreto legge 30 maggio 1976, n.161 e dall'art.37 dello Statuto del Partito.

Da tali norme emerge che il Segretario regionale da un lato è abilitato a presentare le liste per le elezioni regionali e dall'altro ha titolo alla presentazione con esse del contrassegno del partito.

A questo riguardo va rilevato che l'art.9 della legge n.108/1968 non ammette la presentazione del simbolo da parte di non vi ha titolo, non fornendo però alcuna indicazione in termini positivi sul soggetto avente titolo.

Questo va quindi individuato in via indiretta dall'art.2 del d.P.R. n.132/1993, che, pur riguardano le elezioni comunali, sembra applicabile anche alle elezioni regionali, in virtù del rinvio operato (con contenuti sostanziali di carattere generale) dall'art. 1 della legge n.108/1968.

E nella specie il Partito dei Comunisti Italiani sembra essersi concretamente attenuto a detta disposizione, dal momento che il Segretario regionale, nel depositare il contrassegno, ha documentato la sua qualità con un'attestazione del Segretario nazionale (come prescritto dall'art.2 citato).

Ad ulteriore sostegno della tesi qui seguita va richiamato l'art. 37 dello Statuto del Partito che demanda agli organi regionali l'approvazione definitiva delle liste per il Consiglio regionale, con previsione che sembra assumere un carattere generale, comprensivo di ogni adempimento relativo alla presentazione delle liste medesime.

III

1. Quanto agli appelli incidentali, il Collegio rileva che in tutti si sostiene che le illegittimità rilevate dal TAR comportavano non già il rinnovo delle consultazioni, ma una correzione del risultato medesimo e in particolare la proclamazione ad eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale dell'odierno appellato, dott.Iorio.

L'assunto non è condivisibile

La partecipazione di liste, che avrebbero dovuto essere escluse, ha inciso infatti sull'esito elettorale in termini che non sono esattamente individuabili . Si rende quindi necessaria la rinnovazione del procedimento elettorale (cfr. Consiglio Stato sez. V, 10 maggio 1999, n. 535).

Esattamente il TAR ha osservato che, nella specie, la partecipazione delle liste ha determinato uno squilibrio ed una turbativa, anche in considerazione del fatto che lo scarto dei voti tra i due raggruppamenti è inferiore a mille voti e che una diversa configurazione dello scenario politico elettorale avrebbe potuto determinare esiti diversi da quelli registrati.

Il discorso vale anche considerando che in appello sono state ritenute corrette due ammissioni di liste (dichiarate invece invalide dal TAR). Il numero dei voti andati alle due liste, che dovevano essere escluse, ammonta infatti a 5025 (2838 all'Udeur e 2187 ai Verdi) ed è quindi potenzialmente tale da prospettare diversi (ma non esattamente individuabili con conseguente inutilità di ulteriori istruttorie processuali) esiti elettorali in caso di mancata partecipazione di ciascuna delle due liste e a maggior ragione di entrambe le liste.

È stato affermato in recenti orientamenti giurisprudenziali che "nel caso di illegittima ammissione di una lista occorre affermare il principio che, al fine di una giusta composizione di due esigenze fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla conservazione - nei limiti del possibile - degli atti giuridici ed alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, bisogna tenere conto della consistenza numerica dei voti espressi a favore della lista illegittimamente ammessa. Quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante la posizione conseguita dalle liste legittimamente ammesse, piuttosto che annullarsi integralmente il risultato delle elezioni e disporsi quindi la rinnovazione di esse va esercitato il potere di correzione"( C.S., V, 7 marzo 2001, n.1343).

Nel caso di specie, per quanto detto, la potenziale rilevanza dei voti andati alle liste dei Verdi e dell'Udeur esclude però la soluzione favorevole alla conservazione del risultato elettorale.

2- Infondato è anche il motivo dell'appello incidentale dei signori Carmelo Tamburi e litisconsorti, laddove si sostiene che, quanto meno, il TAR avrebbe dovuto disporre la permanenza nella competizione elettorale delle sole liste ritenute regolari, con ripetizione delle elezioni senza le liste illegittimamente ammesse.

Osserva il Collegio che in caso di rinnovazione delle operazioni elettorali, per effetto dell'annullamento giurisdizionale della consultazione precedente a causa dell'illegittima presentazione di una lista di candidati, , non è configurabile una "cristallizzazione" della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alle precedenti consultazioni annullate. Vanno quindi ammesse alla nuova consultazione, sia le liste in precedenza illegittimamente ammesse sia eventuali nuove e diverse liste. In caso contrario, in violazione dei principi di democrazia, escludendosi dalla rinnovazione liste rappresentative di quote di elettorato, si determinerebbe nella sostanza un distacco tra corpo elettorale e organi rappresentativi e il condizionamento dello stesso elettorato attivo, che non si concreta solo nella possibilità di esprimere un voto, ma postula soprattutto la facoltà di scelta fra candidati e liste (cfr Consiglio Stato sez. V, 19 maggio 1998, n. 636 ).

3. Alla stregua delle suesposte conclusioni non appare sussistente l'interesse degli appellanti incidentali dott.Iorio e signor Tamburri e liticonsorti alla pronuncia su ulteriori profili attinenti alla legittimità delle liste ammesse nella consultazione dell'aprile 2000.

Ciò è a dirsi, anzitutto, per la censura diretta ad evidenziare la irritualità di altre sottoscrizioni della lista dell'Udeur nella circoscrizione di Isernia, tanto più se si considera che l'ammissione di detta lista è già stata ritenuta illegittima per difetto nel numero dei sottoscrittori.

Ma altrettanto è a dirsi per le censure dirette alla esclusione della lista del Partito SDI sempre per la circoscrizione d'Isernia. L'approfondimento, anche istruttorio di tali doglianze, non ha infatti conseguenze sui contenuti sostanziali della presente pronuncia (la conferma dell'annullamento delle elezioni regionali).

4. Per le ragioni che precedono - assorbita ogni ulteriore questione in rito e nel merito - l'appello va accolto, con riforma della sentenza appellata limitatamente alla parte in cui il TAR ha dichiarato l'illegittimità dell'ammissione alle consultazioni regionali delle liste del partito SDI e del Partito dei Comunisti italiani nella circoscrizione di Campobasso ed ha annullato i verbali degli Uffici Centrali Circoscrizionali di Campobasso relativamente all'ammissione delle dette liste.

In reiezione, per la parte residua, dell'appello principale e, integralmente, degli appelli incidentali in epigrafe, conferma le altre statuizioni del TAR Molise, oggetto dell'odierno grado di giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V):

- riunisce gli appelli in epigrafe;

- accoglie nei limiti di cui in motivazione gli appelli principali, confermando per il resto la sentenza appellata;

- respinge gli appelli incidentali;

- compensa le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez.V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Andrea Camera Consigliere

Pier Giorgio Trovato Consigliere, est.

Aldo Fera Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 18/06/2001.

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