CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 giugno 2001 n. 3213 - Pres. Quaranta, Est. Pinto - CO.RE.GAS. s.r.l. (Avv.ti Villata e Scoca) c. Regione Sardegna ed altro (n.c.) e Medea - Mediterranea Energia Ambiente s.p.a. (Avv. Lubrano) - (riforma T.A.R. Sardegna n. 565 del 1995).
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Controinteressato o no - Amministrazione attiva - Nel caso di impugnativa di provvedimento dell'organo di controllo - Non è da ritenere controinteressata.
Atto amministrativo - Atto di controllo - Regione Sardegna - Termine di 15 giorni - Previsto dalla L. reg. 23 ottobre 1978, n. 62 - Dimezzamento dei termini - Previsto dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 - Per gli atti concernenti l'attuazione del programma di metanizzazione - Inapplicabilità.
Contratti della P.A. - Trattativa privata - Nel caso di concessione di pubblici servizi - Presupposti - Circostanze speciali ex art. 267 R.D. n. 1175/1931 - Presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell'intervento - Insufficienza - Estrema urgenza nel provvedere ovvero presupposti d'ordine tecnico tali da impedire la ricerca di altre soluzioni - Necessità.
L'Amministrazione che ha emanato un provvedimento poi annullato dall'organo di controllo non assume la posizione di controinteressata nel giudizio instaurato dai beneficiari dell'atto stesso per ottenere l'annullamento del provvedimento negativo di controllo (1).
L'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che dimezza i termini degli atti concernenti l'attuazione del programma di metanizzazione, non si applica a termine (di 15 giorni) previsto dalla legge Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, per l'esercizio del controllo, in considerazione della autonomia garantita in materia di controlli alla Regione Sardegna dall'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (secondo cui "il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato").
Le "circostanze speciali" che, ai sensi dell'articolo 267 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, consentono di dare in concessione pubblici servizi a trattativa privata non possono essere quelle connesse alla mera presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell'intervento, dovendosi invece ritenere che, non diversamente dalle ipotesi di appalti di lavori o di servizi, anche nel caso di concessione di pubblici servizi il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto in limiti ristretti e coincidenti con l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell'estrema urgenza nel provvedere, ovvero in relazione alla sussistenza di presupposti d'ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale (2).
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(1) Cons. Stato, Ad. plen., 21 giugno 1996, n. 9; alla stregua del principio nella specie la Sez. V ha riformato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso (diretto contro l'atto del comitato di controllo, unitamente alla nota con la quale il Comune aveva trasmesso l'atto stesso) perché non notificato anche all'autorità di amministrazione attiva, atteso che la nota di trasmissione non aveva alcun contenuto provvedimentale, cosicché, l'unico atto oggetto di reale impugnativa era l'atto negativo di controllo, rispetto al quale, per le ragioni anzidette, l'Amministrazione comunale non rivestiva qualità di soggetto controinteressato.
(2) Cons. Stato, Sez. V, 10 maggio 1999, n. 546. Con la sentenza in rassegna la Sez. V ha osservato in proposito che, diversamente opinando (e cioè ritenendo che le "circostanze speciali" che, ai sensi dell'articolo 267 del r.d. n. 1175 del 1931, consentono di dare in concessione pubblici servizi a trattativa privata possono essere quelle connesse alla mera presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell'intervento), l'Amministrazione verrebbe ad operare la scelta del concessionario non basandosi sull'offerta più confacente, sul piano tecnico-economico, all'interesse pubblico, ma solo sulla base di propri apprezzamenti soggettivi e al di fuori di ogni confronto concorrenziale di mercato.
Pertanto, la norma va interpretata in senso restrittiva e conforme all'attuale orientamento del legislatore, inteso a privilegiare il confronto concorrenziale tutte le volte in cui non vi ostino fatti oggettivamente impeditivi
Alla stregua del principio, nella specie è stato ritenuto che la delibera consiliare di affidamento a trattativa della concessione de quo - che faceva riferimento a una presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell'intervento mediante trattativa privata - non soddisfaceva in alcun modo l'onere motivazionale che incombe sull'amministrazione quando fa ricorso alla trattativa privata; con la conseguenza che giustamente, ad opinione della Sez. V, tale delibera è stata annullata dall'organo di controllo.
FATTO
Con delibera del consiglio comunale di Porto Torres n. 177 del 27 novembre 1991 veniva affidata alla Co.re.gas. s.r.l. la concessione della progettazione, costruzione e gestione della rete urbana di distribuzione del gas.
Il Comitato circoscrizionale di controllo, con decisione n. 7264 del 29 luglio 1992, annullava la predetta delibera.
Avverso la decisione del Comitato di controllo la Co.re.g.as. s.r.l. proponeva ricorso al T.A.R. per la Sardegna.
La Metano Sarda s.p.a. impugnava a sua volta la citata deliberazione comunale n. 177 del 1991.
L'adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Co.re.gas., in quanto non notificato al Comune di Porto Torres, ed improcedibile il ricorso della Metano Sarda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Co.re.gas..
La Metano Sarda s.p.a. (ora Medea s.p.a.) proponeva appello incidentale, al quale rinunciava nelle more del giudizio.
DIRITTO
1.In via preliminare occorre dare atto della rinuncia all'appello incidentale.
2. Quanto all'appello principale, si osserva quanto segue.
2. Con il primo motivo si deduce che il primo giudice avrebbe errato nel dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto non notificato al Comune di Porto Torres.
Il motivo è fondato.
Sul punto è sufficiente richiamare l'ormai consolidato orientamento secondo il quale l'amministrazione che ha emanato un provvedimento poi annullato dall'organo di controllo non assume la posizione di controinteressato nel giudizio instaurato dai beneficiari dell'atto stesso per ottenere l'annullamento del provvedimento negativo di controllo (Cons. Stato, ad. plenaria, 21 giugno 1996, n. 9).
In primo grado la società Co.re.gas ha impugnato l'atto del comitato di controllo unitamente alla nota con la quale il Comune aveva trasmesso l'atto stesso. Tale nota non ha alcun contenuto provvedimentale. Cosicché, l'unico atto oggetto di reale impugnativa è l'atto negativo di controllo, rispetto al quale, per le ragioni anzidette, l'Amministrazione comunale non riveste qualità di soggetto controinteressato.
3. Poiché il ricorso di primo grado è da ritenere ammissibile, occorre procedere all'esame delle doglianze con esso formulate e riproposte con l'atto di appello.
4. Con la prima delle predette doglianze di deduce la tardività dell'atto di controllo. Esso, difatti, è stato adottato tredici giorni dopo che la delibera comunale era pervenuta al comitato. Nel caso in esame si applicherebbe l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che dimezza i termini degli atti concernenti l'attuazione del programma di metanizzazione.
Tale censura è infondata.
L'articolo 11, comma decimo, della citata legge n. 784 del 1980 dispone che "i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla metà".
Da ciò consegue che il termine generale di venti giorni previsto dalla legge statale è ridotto a dieci giorni. Del pari deve ritenersi per gli analoghi termini previsti dalle leggi delle regioni a statuto ordinario.
Per quanto concerne le regioni a statuto speciale, occorre invece avere riguardo alle norme statutarie.
Per la regione Sardegna l'articolo 46 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, stabilisce che "il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato dalla Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato".
La legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, fissa il termine per il controllo in quindici giorni, cioè in un termine ordinariamente più breve di quello stabilito a livello nazionale.
Tale termine di quindici giorni, secondo la Sezione, non è soggetto al dimezzamento previsto dalla legislazione statale surrichimata.
Da ciò consegue che, nel caso in esame, l'atto di controllo è da ritenere tempestivo.
5. Restano da esaminare le doglianze con le quali la società appellante contesta la legittimità dell'atto negativo di controllo.
A tale riguardo è decisivo stabilire se il Comune abbia violato l'articolo 267 del r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, come ha ritenuto il comitato di controllo.
La società appellante difende la legittimità dell'operato del Comune che avrebbe ampiamente illustrato le speciali circostanze in rapporto alla natura del servizio che avevano giustificato il ricorso alla trattativa privata.
La tesi è infondata.
La Sezione ritiene di dover ribadire il proprio orientamento secondo il quale le "circostanze speciali" che, ai sensi dell'articolo 267 del citato r.d. n. 1175 del 1931, consentono di dare in concessione pubblici servizi a trattativa privata non possono essere quelle connesse alla mera presunta maggiore convenienza tecnico-economica dell'intervento come prospettato dall'Autorità procedente. Diversamente opinando l'Amministrazione verrebbe ad operare la scelta del concessionario non basandosi sull'offerta più confacente, sul piano tecnico-economico, all'interesse pubblico, ma solo sulla base di propri apprezzamenti soggettivi e al di fuori di ogni confronto concorrenziale di mercato. Pertanto, la norma va interpretata in senso restrittiva e conforme all'attuale orientamento del legislatore , inteso a privilegiare il confronto concorrenziale tutte le volte in cui non vi ostino fatti oggettivamente impeditivi, con la conseguenza che, non diversamente dalle ipotesi di appalti di lavori o di servizi, anche nel caso di concessione di pubblici servizi il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto in limiti ristretti e coincidenti con l'impossibilità, per la pubblica amministrazione, di fare ricorso a pubbliche gare in ragione dell'estrema urgenza nel provvedere, ovvero in relazione alla sussistenza di presupposti d'ordine tecnico tali da impedire, se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale (Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 1999, n. 546).
Tenuto conto dei principi anzidetti, è evidente che la delibera consiliare di affidamento alla Co.re.gas. della concessione di cui si discute non soddisfa in alcun modo l'onere motivazionale che incombe sull'amministrazione quando fa ricorso alla trattativa privata. Con la conseguenza che giustamente tale delibera è stata annullata dall'organo di controllo.
6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la precisazione che il ricorso proposto in primo grado va dichiarato, anziché inammissibile, infondato nel merito.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nei confronti della società appellata. Non si deve provvedere nei confronti della Regione Sardegna, non costituita nel presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, così provvede:
rigetta l'appello principale;
per l'effetto, rigetta nel merito il ricorso proposto in primo grado dalla Co.re.gas. s.r.l.
dà atto della rinuncia all'appello incidentale;
compensa le spese di giudizio nei confronti della Medea s.p.a.;
nulla per le spese nei confronti della Regione Sardegna.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 marzo 2001, con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Andrea Camera Consigliere
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore