Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 1-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 8 gennaio 2001 n. 39 - Pres. Iannotta, Est. Trovato - Graniglia (Avv. Scoca) c. Ventruti (Avv. Relleva), Ufficio elettorale centrale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Taranto (Avv.ra Stato) ed altro (n.c.) - (conferma TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 28 dicembre 1999, n.1006).

Elezioni - Giudizio elettorale - Parti necessarie del giudizio - Amministrazione alla quale le elezioni si riferiscono - E' parte necessaria anche se sui generis.

Elezioni - Giudizio elettorale - Parti necessarie del giudizio - Integrazione del contraddittorio - Nei confronti del controinteressato - Nel caso di notifica all'Amministrazione alla quale le elezioni si riferiscono - Possibilità - Ragioni - Riferimento al principio inverso.

Elezioni - Elezioni provinciali - Espressione del voto - Voto espresso solo per il candidato Presidente - Non può essere conteggiato anche per la lista ad esso collegata.

Nel giudizio avverso operazioni elettorali, l'Amministrazione alla quale le elezioni si riferiscono, anche se è parte necessaria, assume nel giudizio stesso una posizione peculiare, sostanzialmente equiparabile a quella del controinteressato, in quanto è estranea al procedimento elettorale gestito da altra p.a. e deve essere evocata in giudizio solo in quanto destinataria del risultato del voto (1).

Nel giudizio avverso operazioni elettorali, così com'è consentito integrare nei riguardi dell'Amministrazione interessata il contraddittorio, ove quest'ultimo sia già stato instaurato con la notificazione del ricorso ad un controinteressato (2), deve ritenersi specularmente rituale anche la ipotesi opposta e cioè la integrazione del contraddittorio nei confronti del candidato controinteressato, ove il ricorso elettorale sia stato tempestivamente notificato alla Amministrazione interessata.

L'art. 8 comma 5, della legge 25 marzo 1983, n.81, come modificato dall'art.1 della legge 30 aprile 1999, n.120 (secondo cui, i voti espressi per i candidati alla elezione a consigliere provinciale si conteggiano anche come voti per il candidato presidente "collegato") non può applicarsi per l'ipotesi contraria, non potendo essere conteggiati come voti della lista collegata al candidato presidente i voti espressi con il solo segno di voto accanto al nominativo del candidato presidente (3).

------------------

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115.

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 1996, n. 72.

(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2000, n. 2629.

 

 

F A T T O

1. Alle consultazioni relative alla elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Taranto, svoltesi il 7 giugno 1999, risultò vincitrice la coalizione di centro destra facente capo al candidato presidente prof. Domenico Rana.

Non vincitrici risultarono quattro coalizioni, collegate ai candidati presidenti Gaetano Carrozzo, Alfengo Carducci, Salvatore Graniglia e Nicola Infesta. La coalizione collegata a quest'ultimo candidato non raggiunse il quorum del 3%, necessario per concorrere al riparto dei seggi.

In base ai voti riportati dalle liste, i 12 seggi spettanti alle altre tre coalizioni non vincenti furono così ripartiti:

- 10 seggi alla coalizione collegata al candidato presidente Gaetano Carrozzo (oltre a quello assegnato al sig. Carrozzo, 5 ai Democratici di sinistra, 2 ai Democratici, 1 al Partito popolare italiano, 1 a Rifondazione comunista);

- 1 seggio alla coalizione collegata al candidato presidente Alfengo Carducci (assegnato a quest'ultimo);

- 1 seggio alla lista (SDI) collegata al candidato presidente Salvatore Graniglia (assegnato a quest'ultimo).

2. Il risultato elettorale era impugnato avanti al TAR Puglia, Sezione di Lecce, dal sig. Pietro Ventruti (primo dei non eletti del Partito popolare italiano) nella parte in cui il dodicesimo seggio di consigliere provinciale era stato attribuito al sig. Salvatore Graniglia, anzichè alle liste collegate al candidato presidente sig.Carrozzo e, nell'ambito di queste, al Partito popolare italiano.

Quale motivo di gravame si deduceva che nel verbale dell'Uffico circoscrizionale di Statte erano erroneamente riportati i dati relativi alle Sezioni n.11 e n.13 e che sulla base dei dati esatti il risultato elettorale risultava così variato;

- il dodicesimo seggio spettava alla coalizione collegata al candidato presidente Carrozzo (ultimo quoziente utile corretto 9.375) anzichè alla lista S.D.I. (quoziente corretto 9.275);

- il seggio stesso doveva essere assegnato al ricorrente, quale candidato con la seconda cifra individuale tra quelli del Partito popolare, alla quale spettava il dodicesimo seggio.

Si costituivano in giudizio gli Uffici statali intimati e il controinteressato sig. Salvatore Graniglia, che eccepivano l'inammissibilità del ricorso.

Con ricorso incidentale il sig. Graniglia, sosteneva che, in numerose sezioni elettorali, era stato conteggiato, per la lista S.D.I. un numero di voti inferiore a quello spettante (555 voti in meno) e che l'esatto computo degli stessi avrebbe elevato il quoziente della lista ad una cifra tale da escludere rilevanza alle censure sollevate con il ricorso principale.

3. Il TAR, con sentenza n. 1006, in data 28 dicembre 1999, disattese le eccezioni pregiudiziali, accoglieva il ricorso principale e respingeva quello incidentale, proclamando eletto alla carica di consigliere provinciale di Taranto il sig. Pietro Ventruti, in sostituzione del sig. Salvatore Graniglia.

4. Quest'ultimo ha impugnato la citata sentenza, riproponendo le eccezioni pregiudiziali e le censure già svolte nel ricorso incidentale.

Si sono costituiti in giudizio il sig. Ventruti, che ha svolto puntuali controdeduzioni e l'Ufficio elettorale centrale.

Alla pubblica udienza del 7 novembre 2000 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato.

L'appellante ripropone pregiudizialmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, sul rilievo che, nei termini di legge, il sig. Ventruti aveva notificato il gravame, con il relativo decreto di fissazione d'udienza, solo all'Amministrazione provinciale di Taranto e non anche al controinteressato sig.Graniglia.

La notifica a quest'ultimo era intervenuta a seguito dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio anche al sig. Graniglia, irritualmente disposta dal TAR, che avrebbe dovuto rilevare la inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L'odierno resistente, oltre a richiamare le argomentazioni con le quali il TAR ha respinto l'eccezione pregiudiziale, sostiene che in ogni caso l'originario difetto di notifica al sig. Graniglia era stato determinato da errore scusabile. In base a certificato comunale in data 29 luglio 1999 il sig. Graniglia risultava residente a Taranto, ad indirizzo al quale non era stato possibile effettuare la notifica (nelle giornate del 19 luglio e del 3 agosto 1999). Solo, in un secondo tempo, a seguito di accertamenti svolti, era risultato che il sig. Graniglia era in realtà residente in altro Comune (Leporano), ad indirizzo presso il quale, dopo l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, era stato possibile effettuare la notifica.

Osserva il Collegio che (a prescindere dall'approfondimento circa la sussiste del dedotto errore scusabile), il requisito di ammissibilità costituito dalla notifica ad almeno uno dei controinteressati può ritenersi soddisfatto in relazione alla tempestiva notifica alla Amministrazione di Taranto.

Questa infatti, pur essendo parte necessaria del giudizio elettorale, non è autorità emanante, ma è Amministrazione interessata all'esito del giudizio riguardante la elezione dei propri organi.

La predetta Amministrazione assume pertanto nel giudizio elettorale una posizione peculiare, sostanzialmente equiparabile a quella del controinteressato, in quanto è estranea al procedimento elettorale gestito da altra p.a. e deve essere evocata in giudizio solo in quanto destinataria del risultato del voto (cfr. Consiglio Stato sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115).

Sotto profilo diverso da quello qui rilevante, avuto riguardo a detta posizione processuale, si è affermato in giurisprudenza che è consentito integrare nei riguardi dell'Amministrazione interessata il contraddittorio, ove instaurato con la notificazione del ricorso ad un controinteressato (cfr. Consiglio Stato sez. V, 18 gennaio 1996, n. 72).

Ad avviso del Collegio, per quanto detto, appare specularmente rituale anche la ipotesi opposta , qui rilevante: vale a dire la integrazione del contraddittorio nei confronti del candidato controinteressato, ove il ricorso elettorale sia stato tempestivamente notificato alla Amministrazione interessata.

2. Nel merito, l'appellante sostiene che erroneamente non sono stati conteggiati come voti della lista collegata al candidato - presidente Graniglia i voti espressi con il solo segno di voto accanto al nominativo del detto candidato.Il numero dei voti espressi per ciascuna lista non può non corrispondere - si afferma nell'appello - alla somma dei voti validi per il presidente e di quelli espressi per i singoli candidati

La tesi non può essere condivisa.

Essa si pone in contrasto con l'esplicita statuizione dell'art. 8 comma 5, della legge 25 marzo 1983, n.81, come modificato dall'art.1 della legge 30 aprile 1999, n.120, a norma del quale, mentre i voti espressi per i candidati alla elezione a consigliere provinciale si conteggiano anche come voti per il candidato presidente "collegato", altrettanto non ovvie per l'ipotesi contraria (cfr. C.S., V, 5 maggio 2000, n.2629).

"Ciascun elettore - stabilisce la norma citata - può votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia".

4 . Per le ragioni che precedono l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) respinge l'appello.Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2000 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati

Raffaele IANNOTTA Presidente

Pier Giorgio TROVATO Consigliere Est.

Corrado ALLEGRETTA Consigliere

Marcello BORIONI Consigliere

Claudio MARCHITIELLO Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Depositata l'8.01.2001.

Copertina