Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 9-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 agosto 2001 n. 4531 - Pres.ff. Trovato, Est. Marchitiello - Bianco (Avv. F. Lofoco) c. Comune di Putignano (Avv. I. M. Dentamaro), Galluzzi e c.ti (Avv. G. Notarnicola), Ministero dell'Interno (Avvocatura Generale dello Stato) e Ministero di Grazia e Giustizia ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 27 ottobre 1999, n. 1479).

Elezioni - Ricorso elettorale - Interesse a ricorrere - Nel caso in cui i voti contestati non siano sufficienti a conseguire l'elezione - Non sussiste.

Elezioni - Ricorso elettorale - Motivi aggiunti - Dedotti in relazione ad ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie - Inammissibilità.

In base alla c.d. prova di resistenza, deve ritenersi inammissibile un ricorso elettorale ove risulti che i voti passibili di contestazione, anche se fossero attribuiti nella loro totalità al ricorrente, sarebbero comunque insufficienti per consentire l'elezione.

Nel giudizio elettorale i motivi aggiunti sono inammissibili qualora non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure.

 

FATTO

La Sig.ra Rosa Bianca, prima nella graduatoria delle preferenze della lista "I Democratici", che non aveva conseguito alcun seggio nella competizione elettorale svoltasi il 13.6.1999 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Putignano impugnava l'atto di proclamazione degli eletti davanti al T.A.R. della Puglia, deducendo sette motivi di ricorso.

Si costituivano in giudizio il Comune di Putignano e il Ministero dell'Interno opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Si costituivano anche il Sig. Marco Galluzzi ed altri otto controinteressati che proponevano anche ricorso incidentale lamentando la mancata assegnazione di voti di lista.

Il T.A.R. della Puglia, Bari, 1^ Sezione, con la sentenza del 27.10.1999, n. 1479, dichiarava inammissibile per genericità il ricorso principale e improcedibile per carenza d'interesse il ricorso incidentale.

Ha proposto appello avverso tale sentenza la Sig. Bianco deducendo la erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado e riproponendo i motivi formulati con il ricorso originario.

Resistono all'appello il Comune di Putignano e il Ministero dell'Interno ed i controinteressati costituiti in primo grado. Questi hanno riproposto con appello incidentale il ricorso incidentale di primo grado.

Con ordinanza del 28.1.2000, n. 384, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

Con la decisione del 26.6.2000, n. 3631, la Sezione: 1) ha accolto il motivo in rito dell'appello, dichiarando ammissibili i primi tre motivi del ricorso di primo grado e procedibile il ricorso incidentale; 2) ha respinto, in quanto infondati, gli altri quattro motivi del ricorso originario; 3) ha disposto la verificazione istruttoria del materiale elettorale rilevante per l'esame dei suddetti primi tre motivi affidandola alla Prefettura di Bari.

La Prefettura di Bari ha proceduto alla verificazione richiesta in contraddittorio tra le parti e ha depositato n. 17 verbali relativi alle operazioni effettuate.

Con atto notificato alle controparti il 22.11.2001 e depositato il successivo 27.11.2001, la Sig. Bianco ha proposto due motivi aggiunti.

All'udienza pubblica del 24.4.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Come riportato in narrativa, la controversia concernente la legittimità delle operazioni elettorali svoltesi il 13.6.1999 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Putignano è stata già parzialmente definita con la decisione del 26.6.2000, n. 3631.

Restano da esaminare i primi tre motivi dell'appello principale proposto dalla Sig.ra Rosa Bianco e l'appello incidentale interposto dal Sig. Marco Galluzzi, eletto sindaco nella predetta consultazione elettorale, e dai Sigg. Nicola Gigante, Vincenzo Giotta, Stafano Leone, Giampaolo Loperfido, Cosimo Paolillo, Vito Papanice, Stefano Totaro e Francesco Carucci eletti consiglieri comunali nella coalizione che appoggiava il Sig. Galluzzi, candidato alla carica di sindaco.

La Sig.ra Bianco, candidata più votata della lista "I Democratici", con i primi tre motivi, ha dedotto: 1) la mancata attribuzione alla propria lista di 76 voti, erroneamente assegnati alla lista U.D.P. sull'assunto che erano state espresse preferenze per la candidata di tale lista, Sig.ra Rosa Donnaiola; 2) la mancata attribuzione in suo favore di 225 voti di preferenza e, quindi, di altrettanti voti alla lista "I Democratici", 40 perché annullati e 185 perché attribuiti ad altra lista, in schede votate a favore della lista "I Democratici", anche se la preferenza per la ricorrente era stata espressa accanto al simbolo di Forza Italia; 3) che almeno 146 voti illegittimamente non erano stati attribuiti al candidato sindaco D'Alena della propria coalizione ma al candidato sindaco Galluzzi collegato ad altra coalizione.

Gli appellanti incidentali, a loro volta, hanno lamentato che 2 voti per ciascuna Sezione elettorale (in totale 52) attribuibili agli appellati e al candidato sindaco Galluzzi erano stati erroneamente dichiarati nulli in violazione dell'art. 69 del D.P.R. n. 570 del 1960; che 10 voti per ciascuna Sezione elettorale (in totale 260) validamente espressi a favore degli appellati erano stati invece assegnati a candidati e a liste contrapposti in violazione degli artt. 57 e 59 del D.P.R. n. 560 del 1960; che 5 voti per ciascuna Sezione elettorale con preferenza per il candidato sindaco Galluzzi erano stati attribuiti illegittimamente ai candidati-sindaco D'Alena e Intini.

La Sezione, con la richiamata decisione del 26.6.2000, n. 3631, ha disposto una verificazione a cura della Prefettura di Bari per l'esame dei tre motivi dedotti dalla Sig.ra Bianco e sull'appello incidentale,.

La verificazione è stata eseguita, in contraddittorio tra le parti, con l'esame delle 18.137 schede elettorali (17.189 valide; 588 nulle; 360 schede bianche) e le relative risultanze sono racchiuse in 17 verbali sottoscritti dai rappresentanti delle parti.

Dalla verificazione è emerso che un solo voto (nella Sezione elettorale n. 2) è stato erroneamente assegnato dal seggio elettorale alla lista U.D.P.

Non hanno trovato riscontro le altre illegittime attribuzioni di voti denunciate dall'appellante con i tre motivi del ricorso principale.

La Sig.ra Bianco, tuttavia, dopo il deposito degli atti relativi all'istruttoria, ha notificato alle controparti in data 18.11.2000 due nuovi motivi.

Con il primo, l'appellante ha affermato che dalla verificazione sarebbe emerso, a conferma delle censure già formulate con l'atto di appello, che effettivamente si sarebbe effettuata una illegittima sottrazione di voti a suo danno e a danno della lista "I Democratici", specificando, per ciascuna Sezione elettorale elettorale, i voti che sarebbero stati illegittimamente assegnati ad altre liste o annullati.

La Sezione ritiene che il motivo, contrariamente a quanto eccepito dagli appellati, debba ritenersi ammissibile.

L'appellante ha rilevato che nelle sezioni elettorali nn. 2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,18,19,20,23,24 si sarebbero effettivamente accertate, a seguito dell'istruttoria, le denunciate irregolarità nell'assegnazione dei voti.

Tale contestazione era già contenuta nell'atto di appello nel quale erano state individuate anche le stesse sezioni elettorali.

La differenza con l'originario motivo di appello è che, effettuata l'istruttoria, il numero dei voti contestati dall'appellante si è ridotto da 76 a 21.

Il motivo, tuttavia, è da respingere. I 21 voti passibili di contestazione, infatti, anche se fossero attribuiti nella loro totalità alla lista dell'appellante sarebbero comunque insufficienti per consentire a detta lista e, quindi, all'appellante come candidata con il maggior numero di suffragi individuali, di ottenere un seggio in consiglio comunale. Per conseguire un seggio, come si è già rilevato con la decisione n. 3631, sarebbero stati necessari ancora 112 voti.

La Sezione, pertanto, ritiene ultroneo soffermarsi a valutare la fondatezza delle contestazioni formulate dall'appellante sull'attribuzione di tali voti, sui quali il funzionario della Prefettura incaricato dell'istruttoria non ha espresso alcuna valutazione rimettendo al Collegio le relative determinazioni.

In base alla cd. prova di resistenza, infatti, come rilevato, il motivo deve essere respinto.

Con l'altro motivo dedotto con l'atto notificato il 18.11.2000, la Sig.ra Bianco ha dedotto che, nel corso dell'istruttoria, si è rinvenuta una scheda in meno nella Sezione elettorale n. 8 e una scheda in più nella Sezione n. 12 rispetto a quelle effettivamente votate nelle due sezioni.

Secondo l'appellante, ciò sarebbe motivo di annullamento e di rinnovo delle operazioni di voto svoltesi in dette sezioni.

La Sezione ritiene che il motivo sia da dichiarare inammissibile, in quanto del tutto nuovo rispetto a quelli proposti in primo grado (e riproposti in appello) diretti esclusivamente a far rilevare le illegittimità delle operazioni elettorali nella fase relativa allo scrutinio e all'assegnazione dei voti.

Con il motivo in esame, invece, l'appellante ha dedotto nuove (supposte) illegittimità delle operazioni elettorali diverse da quelle denunciate con il ricorso originario e reiterate con l'atto introduttivo di questo grado del giudizio.

Al riguardo, è pertanto sufficiente richiamare i principi ripetuti dalla costante giurisprudenza amministrativa (da ultimo proprio nella decisione interlocutoria del 26.6.2000, n. 3631, pronunciata nella presente controversia), secondo cui nel giudizio elettorale i motivi aggiunti sono inammissibili qualora non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure.

Per le considerazioni che precedono, in conclusione, l'appello principale della Sig.ra Bianco deve essere respinto. Di conseguenza, diviene improcedibile per difetto d'interesse l'appello incidentale proposto dal Sig. Galluzzi e dagli altri controinteressati.

Le spese del secondo grado del giudizio, comprese quelle ritenute spettanti al funzionario della Prefettura di Bari che ha condotto l'istruttoria sono poste, come di regola, a carico della Sig.ra Bianco soccombente e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello principale proposto dalla Sig. Rosa Bianco e dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto dai Sigg. Nicola Gigante, Vincenzo Giotta, Stafano Leone, Giampaolo Loperfido, Cosimo Paolillo, Vito Papanice, Stefano Totaro e Francesco Carucci.

Condanna la Sig.ra Rosa Bianco a rimborsare le spese del secondo grado del giudizio in favore del Comune di Putignano per L. 2.000.000 (due milioni) e degli appellanti incidentali, in parti uguali e in solido, per L. 4.000.000 (quattro milioni), nonché a pagare il compenso al Dott. Luigi Varratta, Vice Prefetto Ispettore, che ha eseguito la verificazione disposta dalla Sezione che si liquida in L. 2.000.000 (due milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio tenutasi il 24.4.2001, con l'intervento dei signori:

Pier Giorgio Trovato Presidente f.f.

Filoreto D'Agostino Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere estensore

Marco Lipari Consigliere

Vincenzo Borea Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

f.to Claudio Marchitiello f.to Pier Giorgio Trovato

Depositata in segreteria il 28 agosto 2001.

CopertinaSegnala questa pagina