Giustamm.it

Giurisprudenza
n. 2-2001 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 febbraio 2001 n. 593 - Pres. Paleologo, Est. Cintioli - Avezzano Comes (Avv.ti A. Andreani e L. Casagni Lippi) c. Provincia di Firenze (n.c.), Campigli (Avv. A. Bianchi) e Sensi ed altri (n.c.) (conferma T.A.R. Toscana, sez. II, del 17 novembre 1999 n. 899).

Elezioni - Ricorso elettorale - Innanzi al Giudice amministrativo - Onere della specificazione dei vizi - Sussiste, sia pur con la minore precisione derivante dalla semipiena cognitio che ha il ricorrente delle operazioni elettorali - Vizi generici o ipotetici - Inammissibilità.

Elezioni - Ricorso elettorale - Innanzi al Giudice amministrativo - Onere della specificazione dei vizi - Mera indicazione di una discrasia tra i dati comunicati dalla Prefettura da quelli ufficiali avallati dall'Ufficio elettorale centrale - Insufficienza - Indicazione della natura dei vizi e delle irregolarità che avrebbero turbato lo svolgimento delle operazioni elettorali - Necessità.

Il contenzioso elettorale innanzi al giudice amministrativo, pur se soggetto ad un regime speciale, è inquadrato nello schema del processo d'impugnazione. L'oggetto del giudizio è definito dai motivi dedotti entro il termine di decadenza ed il ricorrente è tenuto a specificarli con l'atto introduttivo, ancorché sia consentita una minore precisione nella prospettazione dei vizi, mentre nelle memorie e nella discussione orale può essere soltanto illustrato quanto già dedotto. E' pertanto inammissibile la domanda con cui il ricorrente, nel contestare le operazioni elettorali, prospetti vizi generici o ipotetici o asserisca che in non meglio definite altre sezioni egli avrebbe conseguito un incerto numero di preferenze non computate, allo scopo di evitare che l'indicazione dei vizi contestati si trasformi in un mero espediente per provocare il generale riesame, in sede di giudizio, delle schede elettorali (1).

Anche nel caso in cui esista una obiettiva discordanza tra i dati percentuali comunicati dalla Prefettura e quelli poi utilizzati dall'Ufficio elettorale centrale, il ricorrente, per ottenere la verificazione delle operazioni elettorali in alcuni collegi, oltre a denunciare ex post la difformità dei dati comunicati dalla Prefettura da quelli ufficiali avallati dall'Ufficio elettorale centrale, deve necessariamente dedurre, sia pure in maniera non del tutto precisa, la natura dei vizi e delle irregolarità che avrebbero turbato lo svolgimento delle operazioni elettorali nei collegi stessi (sia per le operazioni di manifestazione del voto sia per quelle di verifica).

------------------------

(1) V., ex plurimis, Cons,. Stato, sez. V, 7 febbraio 2000, n.673; id. sez. V, 4 febbraio 1998, n. 142 e n.146.

 

 

FATTO

Con il ricorso di primo grado Francesca Avezzano Comes, candidata alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Firenze del 1999, presso il collegio Firenze IV, nel gruppo n.1, lista "Forza Italia", ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti al consiglio provinciale del 25.6.1999, nonché ogni rilevante atto presupposto, tra cui il verbale delle operazioni condotte dall'Ufficio elettorale centrale, il verbale dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ed il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione competente.

Il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso principale ed improcedibile il ricorso incidentale a sua volta proposto dal controinteressato Francesco Campigli.

Ha proposto appello la stessa Francesca Avezzano Comes, con il quale ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga accolto il ricorso di primo grado.

Si è costituito Francesco Campigli, il quale ha resistito all'appello, proponendo appello incidentale per il caso di eventuale accoglimento della pretesa dedotta dalla ricorrente.

Nel corso dell'udienza pubblica del 5 dicembre 2000 la causa è stata posta in discussione.

DIRITTO

1. La ricorrente ripropone in grado di appello la domanda di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti al consiglio provinciale, incentrando le sue doglianze sulla discordanza dei dati rispettivamente risultati dai tabulati della Prefettura di Firenze e dal verbale ufficiale dell'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'Appello.

In particolare, osserva l'appellante che i voti validamente espressi nel collegio elettorale di Fucecchio, comprendente i due Comuni di Fucecchio e di Cerreto Guidi, sono stati pari al complessivo numero di 17.103, così determinati sulla scorta degli atti della Prefettura, e che, sempre sulla base di tali dati, la percentuale da lei ottenuta sarebbe stata pari al 17,385 per cento, tale da assicurargli l'elezione al consiglio provinciale. Il primo dei non eletti, Francesco Campigli, avrebbe invece conseguito una percentuale inferiore, pari al 16,271 per cento.

Così, per l'appunto, stando ai tabulati prefettizi.

Il risultato finale, invece, desunto dai dati riportati nel verbale dell'Ufficio elettorale centrale, ha indicato il numero totale dei voti validi del collegio in 11.616 ed ha assegnato al Campigli una percentuale del 17,528 per cento, che gli ha consentito di sopravanzare l'odierna appellante, cui spettava una più bassa percentuale del 17,362, rispettivamente rispondenti alle preferenze di 2.039 e di 1.851 voti.

L'appellante ammette che questo contrasto non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità delle operazioni elettorali ed aderisce, per questa via, all'affermazione del giudice di prime cure, secondo cui i tabulati della Prefettura hanno carattere non ufficiale e sono privi di efficacia probatoria privilegiata, dovendo unicamente aversi riguardo alle risultanze del verbale dell'Ufficio elettorale.

Tuttavia, impernia l'unico motivo di appello proprio sulla discordanza in esame, assumendola alla stregua di elemento indiziario del possibile errore di conteggio e/o di trascrizione dei voti ottenuti dai due contendenti e della consequenziale erroneità dei risultati elettorali finali.

Afferma, altresì, l'appellante di avere assolto l'onere probatorio consistente nella specifica indicazione dei vizi dei provvedimenti impugnati e di avere dedotto una circostanza sufficiente ad "avviare le necessarie operazioni di verifica sulle schede elettorali del collegio comunale di Fucecchio". Ribadisce, dunque, l'erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale e formula apposita istanza istruttoria volta all'integrale riesame delle operazioni elettorali del collegio circoscrizionale.

2. E' bene precisare che l'appellante non deduce un interesse generale all'invalidazione delle operazioni elettorali in conseguenza dell'erroneità dei dati trascritti nel verbale dell'Ufficio elettorale, né collega direttamente la difformità dei dati anzidetti ad un preciso errore commesso in sede di trascrizione dei risultati elettorali. Piuttosto, l'appello si avvale di questa circostanza per conseguire un accertamento sulla regolarità delle operazioni di voto e di relativo conteggio delle preferenze, mediante una verifica delle schede elettorali del detto collegio.

In breve, la discordanza dei dati viene ricondotta a vizi maturati al momento di espressione del voto o di verifica delle preferenze all'interno del collegio circoscrizionale e che si sarebbero proiettati in una successiva errata conclusione dell'Ufficio elettorale centrale.

3. In primo luogo, il collegio rileva che l'appellante non spiega quale possa essere stata la concreta ragione per cui gli errori commessi presso l'ufficio circoscrizionale avrebbero poi viziato solo le operazioni dell'Ufficio elettorale, lasciando esente da ogni errata valutazione i risultati della Prefettura.

In secondo luogo, la ricorrente trae spunto da questa obiettiva discordanza per conseguire un risultato ulteriore e coincidente con il riesame in via istruttoria di tutte le operazioni elettorali, mediante un controllo delle schede mirato all'accertamento delle valide preferenze espresse a favore proprio ed a favore di Francesco Campigli.

Tuttavia, per accedere a questo esame istruttorio sarebbe stato indispensabile che l'interessato, oltre a denunciare ex post la difformità dei dati comunicati dalla Prefettura da quelli ufficiali avallati dall'Ufficio elettorale centrale, avesse dedotto, sia pure in maniera non del tutto precisa, la natura dei vizi e delle irregolarità che avrebbero turbato lo svolgimento delle operazioni elettorali nel collegio di Fucecchio (sia per le operazioni di manifestazione del voto sia per quelle di verifica).

Queste precisazioni sono, però, assenti nelle difese della Avezzano Comes, sicché deve confermarsi il giudizio di inammissibilità pronunciato dal T.A.R. alla luce della genericità del ricorso di primo grado.

La Sezione ha affermato in più occasioni che il contenzioso elettorale innanzi al giudice amministrativo, pur se soggetto ad un regime speciale, è inquadrato nello schema del processo d'impugnazione. L'oggetto del giudizio è definito dai motivi dedotti entro il termine di decadenza ed il ricorrente è tenuto a specificarli con l'atto introduttivo, ancorché sia consentita una minore precisione nella prospettazione dei vizi, mentre nelle memorie e nella discussione orale può essere soltanto illustrato quanto già dedotto. E' dunque inammissibile la domanda con cui il ricorrente, nel contestare le operazioni elettorali, prospetti vizi generici o ipotetici o asserisca che in non meglio definite altre sezioni egli avrebbe conseguito un incerto numero di preferenze non computate, allo scopo di evitare che l'indicazione dei vizi contestati si trasformi in un mero espediente per provocare il generale riesame, in sede di giudizio, delle schede elettorali (v., ex plurimis, Cons,. Stato, sez. V, 7 febbraio 2000, n.673; id. sez. V, 4 febbraio 1998, n. 142 e n.146).

4. Nella presente controversia il ricorso non sfugge alla censura di eccessiva genericità: pur se il candidato si richiama ad una circostanza obiettivamente anomala, non vi collega alcuna deduzione specifica, né rappresenta concrete evenienze ed irregolarità che possano sorreggere la pretesa e lo stesso interesse a ricorrere. E ciò nonostante così vistose irregolarità, presuntivamente commesse nella fase di spoglio e di verifica dei voti, fossero, quantomeno in parte, soggette ad un potere di controllo della stessa interessata.

In definitiva, con la domanda riproposta in appello si vorrebbe conseguire una attività istruttoria per uno scopo eccedente i limiti dell'ipotetica irregolarità denunciata. Sicché si rientra proprio nei casi in cui, attraverso la deduzione di un vizio generico, il ricorrente mira a provocare un riesame generale delle schede elettorali ed una sostanziale replica delle relative operazioni, onde appurare, alla conclusione, quale sia il risultato finale, nella speranza che l'esito si riveli diverso da quello inizialmente proclamato.

Siffatto risultato, come rilevato, è però estraneo al processo elettorale qualificato in termini di processo d'impugnazione.

La scelta del legislatore, che ha contenuto entro ragionevoli limiti il contenzioso elettorale, affidandolo alla giurisdizione del giudice amministrativo, è funzionale a garantire condizioni minime di certezza e di stabilità nei delicati rapporti giuridici che si collegano agli esiti delle consultazioni elettorali. Tale scelta, pertanto, è sicuramente inderogabile e pertinente al caso in esame.

5. L'appello principale deve dunque rigettarsi.

L'accertata inammissibilità del ricorso di primo grado assorbe anche le ulteriori eccezioni preliminari di inammissibilità dedotte dall'appellato nella sua memoria di costituzione.

6. Infine, al rigetto dall'appello principale si accompagna la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale.

7. Poiché soccombente, l'appellante dev'essere condannato a rimborsare all'appellato Francesco Campigli le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in dispositivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello.

Condanna l'appellante a rimborsare a favore dell'appellato Francesco Campigli le spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in complessive lire 4.000.000 (quattromilioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2000, con l'intervento dei signori:

Giovanni Paleologo Presidente

Piergiorgio Trovato Consigliere

Marcello Borioni Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Fabio Cintioli Consigliere relatore-estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Fabio Cintioli f.to Giovanni Paleologo

Depositata il 09.02.2001.

Copertina