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n. 1-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 3 gennaio 2002 n. 4 - Pres. Quaranta, Est. D'Agostino - Bianco Igiene Ambientale s.r.l. (Avv.ti L. Caprioli, G. Cerruti e R. Izzo) c. Comune di Porto Cesareo (Avv. P. Quinto) - (conferma T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 3 febbraio 2000, n. 989).

Contratti della P.A. - Offerta - Esclusione per anomalia - Presupposti - Riferimento a dati sicuri ed in particolare al prezzo pagato in precedenza per il servizio - Necessità - Fattispecie.

L'amministrazione appaltante, pur avendo l'interesse pubblico a scartare le offerte vantaggiose solo apparentemente, in quanto il prezzo troppo basso proposto potrebbe lasciar presumere che la prestazione non sarà fornita nei modi e nei tempi contrattuali (1), per procedere alla esclusione di una offerta per anomalia deve necessariamente rapportare il quadro delle offerte a dati sicuri ed in particolare, nel caso in cui il medesimo servizio sia già stato conferito in precedenza in appalto, al prezzo precedentemente pagato (2).

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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2296.

(2) Alla stregua del principio nella specie, la Sez. V, constatato che il prezzo offerto era pari a quanto corrisposto nel precedente anno per il servizio in questione con un aumento di cinquanta milioni, sicché non era ravvisabile alcuna incongruenza rispetto a dati certi e alla normale lievitazione dei prezzi dovuta all'andamento dell'inflazione e che, peraltro, alla gara avevano partecipato ben 11 imprese (tra le quali la medesima appellante), ha ritenuto che non sussistevano i presupposti per considerare anomala l'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria del servizio.

 

 

RITENUTO IN FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce ha respinto il ricorso proposto dalla Bianco Igiene Ambientale per l'annullamento del bando di gara per un appalto pubblico di servizi - procedura ristretta, indetto dal Comune di Porto Cesareo per l'aggiudicazione dei servizi di igiene ambientale rientranti nella categoria 16. CPC 94, all. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nonché di ogni altro atto collegato, antecedente e successivo e in particolare della deliberazione del consiglio comunale di Porto Cesareo n. 13 del 16 febbraio 1998, recante approvazione del medesimo bando.

L'Amministrazione intimata si è costituita e ha concluso per la reiezione del gravame.

All'udienza del 30 ottobre 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE:

la presente impugnazione concerne l'asserita anomalia del prezzo dell'appalto, ritenuto non remunerativo per la tipologia e la natura del servizio così da precludere agli aspiranti anche la possibilità di partecipare alla gara;

la premessa contestativa è smentita in fatto sia dalla partecipazione alla gara di ben 11 imprese (tra le quali la medesima appellante) sia dal rilievo che il prezzo indicato equivaleva a quanto corrisposto nel precedente anno dal Comune di Porto Cesareo per il servizio in questione con un aumento di cinquanta milioni (sicché non è ravvisabile alcuna incongruenza rispetto a dati certi e alla normale lievitazione dei prezzi dovuta all'andamento dell'inflazione, molto contenuta, come noto, nel periodo in contestazione);

le argomentazioni proposte dall'appellante, oltre che generiche come rilevato dal Giudice di primo grado, si risolvono nella petizione di principio che il miglior prezzo che l'Amministrazione possa determinare è quello più favorevole per le imprese;

pur in presenza dell'interesse pubblico a scartare le offerte vantaggiose solo apparentemente in quanto il prezzo troppo basso proposto potrebbe lasciar presumere che la prestazione non sarà fornita nei modi e nei tempi contrattuali (C.d.S., IV, 17 aprile 2000, n. 2296), è incontestabile, invero, l'esigenza dell'Amministrazione di rapportare il quadro delle offerte ai dati sicuri, quale, nel caso di specie, il prezzo precedentemente pagato per il medesimo servizio;

quest'ultima circostanza, unita al rilievo che il servizio nel precedente anno è stato reso dalla medesima appellante, conduce all'inevitabile interrogativo se non fossero incongrue le condizioni economiche stabilite per l'anno 1997;

il quesito riceve negativa risposta in base alla considerazione che la Bianco Igiene Ambientale non ha affatto contestato i corrispettivi per quel periodo e anzi svolge la sua azione per poter continuare a svolgere lo stesso servizio (come premesso in atto di appello in relazione alla qualificazione dell'interesse);

le prospettazioni sulle future modalità di svolgimento del servizio con la messa a regime delle prescrizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (in particolare sulla metodica di assicurare la quota di raccolta differenziata pari al 35% dei rifiuti urbani giusta quanto dispone l'articolo 24 di quel testo) sono senz'altro da considerare inconferenti, tenuto conto dei lunghi tempi di attuazione previsti (vale a dire, nel caso di specie, a partire dal marzo del 2003) nonché della specifica clausola prevista nell'articolo 37 del capitolato, articolata in funzione del verificarsi delle nuove esigenze di prestazione del servizio imposte dal c.d. decreto Ronchi e contente la previsione di un aggiornamento del canone effettuato attraverso una comparazione statistica dei prezzi di mercato;

in ogni caso, la determinazione del prezzo del servizio si inserisce nel meccanismo di offerta al pubblico, nei confronti della quale, ravvisatane l'incongruità, la parte ha sempre la possibilità di non aderire, non presentando proposta;

l'appello è pertanto infondato;

si compensano le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 30 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Presidente Alfonso Quaranta

Consigliere Pier Giorgio Trovato

Consigliere Giuseppe Farina

Consigliere Corrado Allegretta

Consigliere Filoreto D'Agostino est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Filoreto D'Agostino F.to Alfonso Quaranta

Depositata il 3 gennaio 2002.

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