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Giurisprudenza
n. 1-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 3 gennaio 2002 n. 6 - Pres. Quaranta, Est. D'Agostino - Blitz Antincendio s.r.l. (Avv.ti del Rio, Bisozzio e Tomassetti) c. Comune di Firenze (Avv. Visciola e Lorizio) - (conferma T.A.R. Toscana, Sez. II, 6 dicembre 2000, n. 2460).

Contratti della P.A. - Bando - Sua impugnativa in sede giurisdizionale - Successiva manca partecipazione alla gara - Fa venir meno l'interesse all'impugnazione del bando.

La mancata partecipazione alla gara di appalto di una impresa rende inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso proposto dalla stessa impresa contro le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento della gara (1).

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(1) Giurisprudenza costante; v. da ult. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507; v. in precedenza Sez. V, 3 aprile 2000, n. 1909, 7 ottobre 1998, n. 1418 e 26 maggio 1997, n. 554.

 

 

(omissis)

Visto il dispositivo della decisione n. 480 del 31 ottobre 2001;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto che:

viene in decisione l'appello proposto dalla società Blitz antincendio s.r.l. avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima avverso il bando di gara per il rifacimento dell'impianto di rilevazione incendio con identificazione di un punto collegato con la centralizzazione degli impianti tecnologici nell'edificio di Palazzo Vecchio in Firenze, nella parte in cui prevedeva quale requisito di partecipazione la categoria A.N.C. S5 nonché tutti gli atti collegati con particolare riferimento alla nota del Direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze n. 2787/99/23 del 29 giugno 1999;

l'Amministrazione comunale si è costituita;

la pronuncia impugnata ha ritenuto inammissibile il gravame in quanto la ricorrente, pur avendo contestato il bando di gara, non aveva comunque presentato domanda di partecipazione alla gara stessa;

tale osservazione è sicuramente esatta e coerente a un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da ultimo ribadito da questa Sezione con pronuncia 27 giugno 2001, n. 3507, secondo la quale la mancata partecipazione alla gara di appalto rende inammissibile il ricorso contro le clausole del bando di gara e le modalità di svolgimento per carenza di interesse (cfr. anche C.d.S., V, 3 aprile 2000, n. 1909, 7 ottobre 1998, n. 1418 e 26 maggio 1997, n. 554);

alla stregua di questa considerazione l'appalto va respinto;

appare equo compensare le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 30 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Presidente Alfonso Quaranta

Consigliere Pier Giorgio Trovato

Consigliere Giuseppe Farina

Consigliere Corrado Allegretta

Consigliere Filoreto D'Agostino est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Filoreto D'Agostino Alfonso Quaranta

Depositata il 3 gennaio 2002.

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