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Giurisprudenza
n. 1-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 15 gennaio 2002 n. 235 - Pres.ff. Buonvino, Est. De Ioanna - Comune di Larlno (Avv. C. Rienzi) c. Falasca (Avv. M. Petrella) - (annulla l'ordinanza del TAR Molise - Campobasso n. 3651/2001, concernente conferimento incarico).

Pubblico impiego - Dipendenti enti locali - Delibera con la quale si indice una procedura per il conferimento di un incarico - Non sospendibilità in sede cautelare - Ragioni.

Non può essere sospesa l'efficacia di una delibera con la quale un Comune intende conferire mediante apposito procedimento un incarico, dal momento che tale delibera appare riconducibile all'ambito di applicazione della disciplina degli incarichi a contratto, di cui all'art. 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'avviso concernente l'indizione del procedimento di conferimento dell'incarico non sembra configurarsi come una procedura concorsuale.

 

 

(omissis)

Considerato che, ad un primo sommario esame degli atti di causa, non ricorrono i presupposti di cui. all'art. 21 della legge n. 1074 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto il ricorso non appare assistito dal fumus boni juris, dal momento che la deliberazione impugnata appare riconducibile all'ambito di applicazione della disciplina degli incarichi a contratto, di cui all'art. 110 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l'avviso in questione non sembra configurarsi come una procedura concorsuale, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 11510/2001 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Roma, 15 gennaio 2002.

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