CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 7 febbraio 2002 n. 719 - Pres. Quaranta, Est. Pinto - Ansaldo Trasporti s.p.a. (Avv.ti Alberti, D'Angelo, Lorigiola e Clarizia) c. Comune di Verona (Avv.ti Clarich e Caineri), Siemens A.G. (Avv.ti Villata, Bonatti, Orsoni e Sanino), Mazzi Impresa Generale Costruzioni s.p.a. (Avv.ti Donella e Sanino) e con l'intervento ad opponendum di A.M.T. Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. (Avv.ti I. e C. Cacciavillani, Maccagnani e Manzi) - (conferma T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1526/2000)
1. Contratti della P.A. - Offerta - Regola dell'unicità dell'offerta - Osservanza - Necessità - Offerta contenente due proposte - Esclusione - Va disposta anche nel caso di appalto concorso.
2. Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Interesse dell'impresa esclusa di dolersi dell'aggiudicazione della gara ad altra impresa - Non sussiste.
1. Nel caso in cui una impresa, contravvenendo alle disposizioni della lettera di invito, presenti un'offerta contenente due proposte, l'Amministrazione deve ritenere la nullità dell'offerta e non può prendere in considerazione alcuna delle proposte (1). La regola dell'unicità dell'offerta è applicabile anche nel caso di appalto concorso, ed essa, oltre a discendere dal principio di parità dei concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara per la migliore offerta di esecuzione del progetto (2).
2. Nelle gare di appalto, il concorrente legittimamente escluso non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile in ordine alla correttezza dell'aggiudicazione della gara ad altri concorrenti, in quanto egli, dall'eventuale annullamento dell'aggiudicazione, non conseguirebbe alcun vantaggio immediato e diretto (3).
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(1) Cons. Stato, sez. IV. 23 marzo 1987, n. 173.
(2) Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 1994, n. 1339.
(3) Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1996, n. 323; v. anche Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 1367, secondo cui l'esclusione dalla gara finisce per ridurre ad interesse di mero fatto l'interesse dell'escluso a contrastare i risultati della gara.
FATTO
Il Comune di Verona, con deliberazione della giunta n. 244 del 27 aprile 1999, indiceva una gara -da espletare con il sistema dell'appalto concorso- per l'affidamento della progettazione definitiva e per la realizzazione di una metrotranvia cittadina di superficie a guida vincolata.
Presentavano l'offerta due raggruppamenti capeggiati, rispettivamente, dall'Ansaldo Trasporti s.p.a. e dalla Siemens a.g..
La commissione giudicatrice, sul rilievo che l'Ansaldo s.p.a. aveva presentato, in contrasto con la lettera di invito, una pluralità di offerte, ne disponeva l'esclusione.
La giunta comunale, con delibera n. 715 del 9 novembre 1999, approvava gli atti di gara ed inviava l'offerta presentata dalla Siemens al Ministero dei trasporti per l'esame e per l'attribuzione dei finanziamenti.
Avverso tali atti proponeva ricorso al T.A.R per il Veneto l'Ansaldo s.p.a..
Resisteva al ricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale Siemems a.g.. Interveniva ad opponendum Mazzi s.p.a., partecipante al raggruppamento capeggiato dalla Siemens.
L'adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Ansaldo s.p.a..
Resisteva al gravame il Comune di Verona. Resistevano al gravame, inoltre, la Siemens a.g. e la Mazzi s.p.a., che proponevano appello incidentale. Interveniva ad opponendum l'A.M.T. s.p.a..
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
2. Osserva in primo luogo la Sezione che quando una impresa, contravvenendo alle disposizioni della lettera di invito, presenta un'offerta contenente due proposte, l'Amministrazione deve ritenere la nullità dell'offerta e non può prendere in considerazione alcuna delle proposte (Cons. Stato, sez. IV. 23 marzo 1987, n. 173).
Occorre, quindi, ribadire che, anche nell'appalto concorso, vige la regola dell'unicità dell'offerta, la quale, oltre a discendere dal principio di parità dei concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara per la migliore offerta di esecuzione del progetto (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 1994, n. 1339).
Venendo al caso in esame, si osserva che l'appalto concerne l'affidamento della progettazione definitiva e la realizzazione di una metrotranvia cittadina di superficie a guida vincolata.
La commissione giudicatrice ha ritenuto, facendo corretto uso della discrezionalità tecnica di cui è provvista, che la cosiddetta "opzione Stream" presentata dall'Ansaldo s.p.a. integrasse non una variante al progetto originario (come consentito dalla lex specialis"), ma una vera e propria proposta alternativa (viceversa preclusa).
Il giudizio formulato dalla commissione ed approvato dall'Amministrazione, nonché le condivisibili considerazioni svolte dal primo Giudice, resistono alle critiche mosse dall'appellante.
Pare appena il caso di segnalare che, contrariamente a quanto si sostiene nel gravame, il capitolato speciale di appalto non consentiva la presentazione di soluzioni progettuali difformi da quella posta a base della gara.
Né tale scelta dell'Amministrazione - che autorizzava solo la presentazione di varianti progettuali - contrasta con alcuna norma ovvero si palesa affetta da illogicità.
Va anche rilevato che non può ritenersi anomalo il comportamento della commissione che solo in un momento successivo si è orientata nel senso della sostanziale autonomia delle due offerte e, quindi, della necessità di escludere il raggruppamento che le aveva presentate.
3. Quanto alle restanti doglianze dell'appello, volte a riproporre i motivi addotti in primo grado avverso l'offerta della Siemens a.g., esse, come dedotto nell'appello incidentale, sono inammissibili.
La Sezione ritiene di dover ribadire l'orientamento espresso da questo Consiglio al riguardo.
Difatti, il concorrente legittimamente escluso non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile in ordine alla correttezza dell'aggiudicazione della gara ad altri concorrenti, in quanto egli, dall'eventuale annullamento dell'aggiudicazione, non conseguirebbe alcun vantaggio immediato e diretto (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1996, n. 323).
L'esclusione dalla gara costituisce ipotesi di riduzione dell'interesse dell'escluso a contrastare i risultati della gara ad interesse di mero fatto (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 1367).
A tali principi il T.A.R. non si è conformato, ritenendo erroneamente le relative doglianze ammissibili, seppure infondate.
Cosicché, non si può procedere al riesame delle stesse.
4. In conclusione, l'appello va rigettato. La sentenza di primo grado può essere confermata anche se, per le ragioni esposte al punto 3 della presente decisione, con motivazione in parte diversa.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello proposto dalla Ansaldo Trasporti s.p.a..
Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2001, con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Pinto f.to Alfonso Quaranta
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2002.