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n. 2-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 febbraio 2002 n. 1079 - Pres. Frascione, Est. Deodato - Menardi e c.ti (Avv.ti E. Romanelli e A. Bianchini) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (Avv.ti L. Manzi e S. Dal Prà) - (annulla in parte T.A.R. Veneto, Sez. II, sent. 24 marzo 1998, n. 371).

1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Diniego - Annullamento in sede giurisdizionale - Effetti - Obbligo dell'Amministrazione di riesaminare la istanza - Normativa di riferimento - E' quella vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o è stata comunicata in via amministrativa.

2. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Effetti - Misure di salvaguardia - Applicazione - Necessità - Diniego di rilascio della concessione edilizia - Impossibilità.

3. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Adozione - Misure di salvaguardia - Applicazione - Efficacia - E' quinquennale - Decorso di tale periodo - Impossibilità di applicare le misure di salvaguardia.

1. L'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l'obbligo per il Comune di riesaminare l'originaria domanda applicando la normativa urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata od è stata comunicata in via amministrativa e tenendo quindi conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta nel corso del giudizio (1).

2. L'adozione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante impedisce al Comune di pronunciare un diniego della concessione edilizia e gli impone solo di adottare le misure di salvaguardia di cui al combinato disposto dell'articolo unico della L. n. 1902/52 e dell'art. 3 ult. c. L. n. n. 765/67 sino alla data di approvazione dello strumento urbanistico o della variante da parte dell'Autorità regionale (2).

3. Le misure di salvaguardia non possono essere legittimamente protratte per un periodo complessivo superiore a cinque anni dalla data della delibera di adozione della variante; pertanto, qualora nel predetto termine quinquennale non intervenga l'approvazione dello strumento urbanistico adottato, viene meno qualsiasi effetto impeditivo del rilascio del titolo edilizio (3).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2000 n. 2874; Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 1998 n. 53; Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 1997 n. 1308.

(2) Cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1998 n. 382 e Sez. V, 30 aprile 1997 n. 421.

(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 1999, n. 462.

 

 

FATTO

Con la sentenza appellata il T.A.R. del Veneto, previa loro riunione, respingeva i ricorsi n.2353/95 e n.1492/96 proposti dagli odierni appellanti. Con il primo ricorso, in particolare, era stata domandata l'ottemperanza della sentenza n.754/94, con la quale veniva annullato il diniego di concessione edilizia adottato in data 30.6.92 sulla base del rilievo che il Comune di Cortina, anziché respingere l'istanza, avrebbe dovuto applicare, in attuazione della variante medio tempore adottata, una misura di salvaguardia, mentre con il secondo era stato impugnato un nuovo provvedimento negativo nel frattempo adottato (in data 1.3.96).

Avverso la predetta decisione proponevano rituale impugnazione gli odierni appellanti, deducendo, fondamentalmente, a sostegno del ricorso, la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n.1180/90. Sostenevano, al riguardo, gli appellanti che i primi giudici avevano del tutto omesso di considerare che, con la menzionata decisione, era stata accertata l'intervenuta caducazione della variante all'art.17 delle N.T.A., adottata nel 1982 ed approvata nel 1983, in relazione alla quale era stata, viceversa, compiuta la verifica, sia sostanziale che processuale, di incompatibilità dell'istanza di concessione edilizia presentata dagli interessati.

Resisteva il Comune appellato, contestando la fondatezza dell'impugnazione e concludendo per la reiezione del ricorso.

Espletati gli incombenti istruttori disposti con le sentenze interlocutorie nn.945/00 e 2101/01, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La complessa vicenda, sostanziale e processuale, qui controversa può semplificarsi e circoscriversi nei termini ed agli aspetti, esclusivamente rilevanti, appresso precisati.

Gli odierni appellanti, dopo aver conseguito, con due differenti decisioni (nn.1180/90 e 754/94), entrambe adottate sul presupposto dell'avvenuta caducazione della variante all'art.17 delle N.T.A. approvata dalla G.R. in data 12.7.83, l'annullamento di due dinieghi opposti dal Sindaco del Comune di Cortina D'Ampezzo a proprie domande di concessione edilizia, adìvano il T.A.R. Veneto per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 754/94 e l'annullamento di un nuovo provvedimento negativo emanato in data 1.3.96. Entrambi i ricorsi erano fondati, essenzialmente, sull'assunto dell'inapplicabilità al rapporto controverso, già stabilita dallo stesso T.A.R. con diverse pronunce, della variante all'art.17 delle N.T.A. (originariamente adottata con delibera consiliare n.144 dell'1.6.1982 ed approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.3555 in data 12.7.83), il cui contenuto precettivo risultava ostativo al rilascio della concessione edilizia.

Con la decisione appellata, il T.A.R. respingeva entrambi i ricorsi sulla base del rilievo, giudicato assorbente e decisivo, della incompatibilità del progetto presentato dagli interessati con la normativa urbanistico-edilizia del Comune di Cortina.

Gli appellanti criticano la sentenza impugnata, assumendo che i primi giudici avrebbero errato nel verificare essi stessi l'assentibilità del progetto, sostituendosi, così, indebitamente all'Amministrazione, e, comunque, nel considerare, quale parametro di compatibilità dell'elaborato, una disciplina ormai irrimediabilmente caducata, e, quindi, non più vigente (come confermato dalla sentenza del T.A.R. Veneto n.1180/90), per effetto delle decisioni del Consiglio di Stato, Sez.V, nn.347/89 e 348/89, con le quali era stato annullato il P.R.G. di Cortina.

Il Comune appellato si difende, affermando di avere correttamente giudicato ostative le prescrizioni contenute nella variante del 1982, in quanto ancora valida ed efficace, e contestando, comunque, la fondatezza della tesi di controparte relativa all'asserita applicabilità della disciplina urbanistica previgente al P.R.G. del 1982-83.

2. A ben vedere, le parti controvertono, in sostanza, sull'individuazione delle regole di condotta che il Comune di Cortina D'Ampezzo avrebbe dovuto osservare successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R. Veneto n.754/94, resa inter partes.

Posto, infatti, che con la statuizione appellata sono stati respinti i ricorsi diretti ad ottenere l'ottemperanza di quella decisione e l'annullamento di un diniego adottato successivamente alla sua notifica, occorre accertare, ai fini della decisione della presente controversia, quale disciplina urbanistica avrebbe dovuto applicare il Comune nell'esercizio della potestà provvedimentale restituitagli dal T.A.R. con la pronuncia della sentenza n.754/94. Va, immediatamente, osservato che la coincidenza dei principi generali dettati in materia da un consolidato ed univoco orientamento giurisprudenziale con il contenuto delle regole di azione stabilite nella predetta decisione consente di definire la questione agevolmente e di chiarire, altrettanto facilmente, le incertezze ermeneutiche rinvenibili nel dibattito processuale.

Giova, al riguardo, ricordare che con delibera consiliare n.144 dell'1.6.82 era stata adottata una variante alle N.T.A., e segnatamente all'art.17, del P.R.G. con la quale erano stati ridotti gli indici di copertura e di fabbricabilità nelle zone B1, B2 e B3 (nel cui ambito ricade l'intervento edilizio progettato dagli interessati) e che con successiva delibera n.53 adottata in data 19.10.91, e, a quanto consta, mai approvata dalla Regione, erano state riprodotte le medesime prescrizioni contenute in quella previgente. Ne consegue che la discussione circa la persistente validità ed efficacia della variante originaria (cioè quella del 1982), nonostante l'annullamento del P.R.G., risulta del tutto inutile ed ininfluente ai fini della decisione.

Atteso, infatti, che medio tempore il Comune di Cortina aveva deliberato un'altra variante, ancorchè di identico contenuto della prima, appare pacifico che, successivamente all'adozione della predetta disciplina urbanistica, l'Ente avrebbe dovuto decidere le istanze di concessione edilizia in attuazione del regime sopravvenuto e non anche, come, invece, ha fatto, in applicazione di quello previgente, e definitivamente sostituito dal nuovo regolamento.

Risulta, in proposito, costantemente affermato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2000 n.2874, Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 1998 n.53, Cons. Stato, Sez. V, 14 novembre 1997 n.1308) il principio per cui l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l'obbligo per il Comune di riesaminare l'originaria domanda applicando la normativa urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è notificata o è comunicata in via amministrativa e tenendo, quindi, conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta nel corso del giudizio.

La corretta applicazione del predetto principio alla vicenda in esame avrebbe, pertanto, dovuto imporre al Comune, come, peraltro, espressamente stabilito dal T.A.R. Veneto nella sentenza n.754/94, di provvedere, successivamente all'annullamento del diniego in data 30.6.92, applicando la variante adottata in data 29.10.91, in quanto diretta a regolare il rilascio di concessioni edilizie nelle zone B1, B2 e B3. Né varrebbe, di contro, osservare che l'identità del contenuto delle due varianti succedutesi nel tempo avrebbe condotto alla medesima determinazione conclusiva.

Come, infatti, correttamente rilevato dal T.A.R., con la sentenza della quale si chiedeva l'ottemperanza con il ricorso disatteso con la decisione impugnata, la circostanza che la variante vigente era stata solo adottata, e non anche approvata dalla Regione, impediva al Comune di pronunciare un diniego della concessione edilizia e gli imponeva di adottare le misure di salvaguardia di cui al combinato disposto dell'articolo unico della L. n.1902/52 e dell'art. 3 ult. c. L. n. n.765/67 (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 6 marzo 1998 n.382, Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 1997 n.421).

Né, ancora, può fondatamente reputarsi l'atto soprassessorio equivalente ad un diniego, ai fini della soddisfazione degli interessi sostanziali dei richiedenti, atteso che la misura di salvaguardia non può essere legittimamente protratta per un periodo complessivo superiore a cinque anni dalla data della delibera di adozione della variante (Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 1999, n.462) e che, quindi, qualora nel predetto termine non intervenga l'approvazione dello strumento urbanistico adottato, viene meno qualsiasi effetto impeditivo del rilascio del titolo edilizio.

Ne discende che l'adozione della misura di salvaguardia, pur non consentendo immediatamente l'attività edificatoria, attribuisce all'interessato una significativa utilità sostanziale, per quanto non attuale, non ravvisabile nel provvedimento negativo (in quanto definitivamente preclusivo della realizzazione della costruzione).

Deve, pertanto, concludersi che, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n.754/94 nonché in attuazione della delibera di adozione della variante in data 29.10.91, il Comune di Cortina D'Ampezzo, rilevato il (pacifico) contrasto del progetto presentato dagli odierni appellanti con la disciplina contenuta nel predetto strumento urbanistico, avrebbe dovuto sospendere ogni determinazione sulla relativa domanda di concessione edilizia fino all'approvazione della variante adottata.

Con l'ulteriore conseguenza che il provvedimento negativo prot. n. 4896/96 in data 1.3.96, adottato sulla base del rilievo del contrasto dell'elaborato con la disciplina urbanistica previgente (e definitivamente caducata nonché sostituita dalla variante allora vigente), va giudicato illegittimo, e quindi annullato, in quanto fondato sulla rilevata incompatibilità della domanda con le prescrizioni di un piano divenuto inefficace e, in ogni caso, perché emanato nonostante la disciplina preclusiva dell'assenso fosse solo adottata e, quindi, imponesse al Comune, ai sensi dell'art.3 L. n.765/67, l'applicazione della misura di salvaguardia. Va, da ultimo, giudicata infondata la tesi, sostenuta dagli appellanti, secondo la quale alla rilevata inapplicabilità della variante adottata nel 1982 conseguirebbe l'attuazione del regime urbanistico previgente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, infatti, successivamente all'annullamento di un diniego di concessione edilizia, l'ulteriore potestà provvedimentale va esercitata in attuazione della disciplina urbanistica vigente al momento della notifica o della comunicazione della sentenza.

Risulta, pertanto, palese che il Comune avrebbe dovuto provvedere applicando il regime contenuto nella variante del 29.10.91 e non anche quello vigente prima dell'adozione della delibera consiliare n.144 dell'1.6.82, posto che quest'ultima soluzione presupporrebbe la preventiva, ma inammissibile secondo i noti principi, disapplicazione da parte dello stesso Ente di una variante valida ed efficace. In definitiva, in parziale accoglimento del primo motivo di appello, va ordinato al Comune di Cortina D'Ampezzo di dare puntuale esecuzione alla sentenza del T.A.R. Veneto n.754/94, provvedendo sull'istanza di concessione edilizia presentata dagli odierni appellanti secondo la disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della notifica o della comunicazione in via amministrativa di quella decisione, e va annullato il diniego prot. n.4896/96 adottato in data 1.3.96.

3. Con il secondo ed il terzo motivo di appello viene, infine, censurata, sotto diversi profili, la legittimità della variante al P.R.G. di Cortina D'Ampezzo adottata con delibera consiliare n.144 dell'1.6.82 ed approvata dalla Giunta Regionale Veneta con delibera n.3555 del 12.7.83. Le predette doglianze vanno giudicate inammissibili per difetto di interesse. Posto, infatti, che, come sopra rilevato, la predetta variante è stata definitivamente sostituita da quella adottata dal Comune di Cortina in data 29.10.91, da valersi quale unico parametro di assentibilità dell'attività edificatoria, non può non rilevarsi che l'eventuale annullamento della prima non arrecherebbe agli interessati alcun vantaggio sostanziale, non comportando l'automatica caducazione della variante successiva (non impugnata) e dovendo, comunque, le loro istanze di concessione edilizia essere definite in attuazione di diverso ed autonomo regime urbanistico ed edilizio.

4. La complessità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe ed in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:

ordina al Comune di Cortina D'Ampezzo di dare puntuale esecuzione, nei termini chiariti in motivazione, alla sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 754/94 in data 2.6.1994 entro centoventi giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

annulla il provvedimento del Comune di Cortina D'Ampezzo prot. n. 4896/96 in data 1.3.96;

dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001, con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione - Presidente

Giuseppe Farina - Consigliere

Paolo Buonvino - Consigliere

Goffredo Zaccardi - Consigliere

Carlo Deodato - Consigliere Estensore

L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE

f.to Carlo Deodato     f.to Emidio Frascione

Depositata il 22 febbraio 2002.

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