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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 febbraio 2002 n. 1229 - Pres. Rosa, Est. Pinto - Comuni di Ortisei ed altri (Avv.ti Baur, Platter e Manzi) c. Ditta individuale Alfred Zoschg (Avv.ti Kiem, Lobis e Calò), s.n.c. Elektro Lardschneider e co (n.c.) - (conferma T.R.G.A., sezione autonoma provincia di Bolzano, sent. n. 12 del 2000).

Contratti della P.A. - Bando - Sanzione dell'esclusione dell'impresa partecipante alla gara - Prevista nel caso di incompletezza della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici - Illegittimità - Ragioni.

In materia di appalti di opere pubbliche, la mancata indicazione delle imprese subappaltatrici da parte del concorrente non comporta di per sé l'esclusione dalla gara dell'impresa che sia autonomamente dotata dei requisiti prescritti per l'esecuzione diretta delle opere, dovendosi ritenere che il difetto della documentazione relativa alle imprese subappaltatrici comporti unicamente l'esclusione della facoltà di subappaltare (1). E' pertanto illegittima la clausola del bando che sanziona l'inosservanza l'obbligo di produzione documentale relativa alle imprese subappaltatrici con l'esclusione dalla gara.

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(1) Giurisprudenza ormai costante: v. per tutte Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 1993, n. 240; id., 23 giugno 1999, n. 438.

Ha osservato la Sez. V che, nel caso in cui risulti dalla lettura del bando che l'unico scopo perseguito dalla stazione appaltante nel prescrivere la produzione della documentazione relativa alle eventuali imprese subappaltatrici sia quello di conoscere, fin dall'invito alla gara, se l'impresa partecipante intendeva procedere o meno al subappalto, è evidente che alla mancata produzione dell'allegato non può che conseguire a carico dell'impresa semplicemente l'esclusione della facoltà di procedere al subappalto stesso, non potendosi invece comminare per tale inosservanza l'esclusione dalla gara dell'impresa offerente.

 

 

FATTO

Il Consorzio tra i Comuni di Ortisei, Santa Cristina, Selava in Val Gardena e Castelrotto indiceva una gara per l'aggiudicazione dei lavori concernenti la realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione del garage interrato e della casa di riposo di Ortisei.

L'impresa individuale Alfred Zoschg veniva esclusa dalla gara a causa della mancata produzione dell'allegato A, richiesto dal bando di gara.

Il T.R.G.A., sezione di Bolzano, con la sentenza in epigrafe indicata annullava la relativa clausola del bando e gli atti conseguenti.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Consorzio succitato.

Resisteva al gravame l'originario ricorrente.

All'odierna udienza la parte appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello, a causa della mancata produzione di una copia autentica della sentenza di primo grado in lingua italiana tradotta dall'Ufficio.

DIRITTO

1. Si può prescindere dall'esame della eccezione di improcedibilità dell'appello, in quanto lo stesso è infondato.

2. Osserva la Sezione che in tema di appalto di opere pubbliche la mancata indicazione delle imprese subappaltatrici da parte del concorrente non comporta di per sé l'esclusione dalla gara dell'impresa che sia autonomamente dotata dei requisiti prescritti per l'esecuzione diretta delle opere. A tale lacuna nella produzione documentale consegue unicamente l'esclusione della facoltà di subappaltare (Cons. Stato, sez. V, 5 febbraio 1993, n. 240; 23 giugno 1999, n. 438).

Cosicché, nel caso in esame, se l'unico scopo perseguito dalla stazione appaltante nel prescrivere la produzione dell'allegato A era quello -come si legge anche nella memoria conclusiva depositata nel presente giudizio- di conoscere, fin dall'invito alla gara, se l'impresa partecipante intendeva procedere o meno al subappalto, è evidente che alla mancata produzione dell'allegato non poteva che conseguire a carico dell'impresa semplicemente l'esclusione della facoltà di procedere al subappalto stesso.

Sotto questo profilo, la clausola del bando -che invece sanziona l'inosservanza di questo obbligo di produzione documentale con l'esclusione dalla gara- rivela un profilo di irragionevolezza tale da farne ritenere la illegittimità.

Cosicché la sentenza di primo grado va confermata.

3. In conclusione, l'appello va rigettato.

4. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2001, con l'intervento dei signori

Salvatore Rosa Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Roland Ernst Bernabè Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Marco Pinto Consigliere estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marco Pinto f.to Salvatore Rosa

Depositata in segreteria il 28/02/2002.

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