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n. 3-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 marzo 2002 n. 1299 - Pres. Quaranta, Est. D'Agostino - Costantini (Avv. G. Monforte) c. Comune di Cosenza (Avv. S. Callea) - (annulla T.A.R. Calabria-Catanzaro, sent. 20 maggio 1998, n. 419).

Pubblico impiego - Dimissioni volontarie dal servizio - Accettazione delle stesse da parte della P.A. - Non impedisce il ritiro delle dimissioni stesse, purché tale ritiro avvenga in costanza del rapporto di impiego.

In materia di revoca delle dimissioni volontarie dal servizio da parte del pubblico dipendente, l'eventuale accettazione delle dimissioni stesse da parte della amministrazione non si pone come causa preclusiva al ritiro delle stesse da parte del dipendente, purché tale ritiro avvenga in costanza del rapporto di impiego (1).

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 aprile 1992, n. 228, in Foro amm. 1992, 812 ed in Il Cons. Stato 1992, I, 591, secondo cui «le dimissioni del pubblico impiegato producono l'effetto della cessazione del rapporto d'impiego soltanto a seguito della ricezione dell'accettazione dell'amministrazione da parte del dimissionario che anche in quel momento può revocare l'atto di dimissioni, a prescindere dalla avvenuta registrazione delle accettazioni».

V. anche Cons. Stato, Sez. II, 28 febbraio 1996, n. 378, in Il Cons. Stato 1998, I, 144, secondo cui «il pubblico dipendente può revocare la domanda di dimissioni sino al momento in cui l'amministrazione gli comunica l'accettazione, ovvero nell'ipotesi in cui, nonostante sia intervenuta l'accettazione, il rapporto d'impiego sia ancora in corso».

V. infine Cons. Stato sez. VI, 7 ottobre 1997, n. 1433, Foro amm. 1997, 2756 ed in Il Cons. Stato 1997, I, 1416.

Come risulta dalla parte motiva della sentenza in rassegna, l'appellante, ragioniere generale del Comune di Cosenza, aveva presentato, con decorrenza 1° gennaio 1994, le proprie dimissioni dal servizio, che erano poi state accettate dal Comune; essendosi, per sopravvenuti provvedimenti legislativi, modificate in pejus le condizioni di pensionamento, l'appellante aveva poi manifestato, in costanza del rapporto di impiego, la propria volontà di revoca delle dimissioni.

Ha osservato in proposito la Sez. V che la problematica sollevata dall'appellante non concerneva la disapplicazione quanto l'abrogazione dell'atto amministrativo per la sopravvenienza di fatto o atto idoneo a provocarla: in particolare la manifestazione di volontà contraria esposta al Comune di Cosenza dall'appellante. E' stato pertanto riconosciuto all'appellante pieno titolo alla prosecuzione del rapporto di impiego.

 

 

RITENUTO IN FATTO

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso n. 196 del 1996 proposto dal dottor Costantini per sentir pronunciare l'annullamento dell'ordine di servizio del sindaco di Cosenza 21 novembre 1995, limitatamente alla parte relativa al collocamento a riposo dello stesso ricorrente nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a restare in servizio fino al raggiungimento dei limiti massimi stabiliti dalla legge.

L'amministrazione comunale si è costituita.

All'udienza del 30 novembre 2001 parti e causa sono state assegnate in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

L'appello è fondato.

In fatto è accaduto che l'odierno appellante, ragioniere generale del Comune di Cosenza, aveva presentato, con decorrenza 1° gennaio 1994, le proprie dimissioni dal servizio, accettate, ma rinviate quanto meno fino al 31 dicembre 1995 per ragioni di servizio, giusta deliberati di quella Amministrazione.

Essendosi, per sopravvenuti provvedimenti legislativi, modificate in pejus le condizioni di pensionamento, il dottor Costantini ha manifestato, in costanza del rapporto di impiego, la propria volontà di revoca delle dimissioni.

Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che tale atto dovesse necessariamente estrinsecarsi nella contestazione della deliberazione di Giunta comunale 28 luglio 1995, n. 956, che non è stata impugnata sicché nessun vantaggio potrebbe conseguire il dottor Costantini quand'anche ottenesse l'annullamento di un ordine di servizio, di esecuzione della deliberazione non gravata.

L'iter argomentativo del Giudice di prime cure non può essere condiviso, poiché annette valenza preclusiva a un deliberato che, quand'anche efficace e non più opponibile in sede giurisdizionale, può essere pacificamente revocato nel nulla dalla successiva manifestata volontà del dipendente.

Questo Consiglio ha affermato in più occasioni (C.d.S., VI, 7 aprile 1992, n. 228; C.d.S., II, 28 febbraio 1996, n. 378; VI, 7 ottobre 1997, n. 1433), come, in materia di revoca delle dimissioni volontarie dal servizio da parte del pubblico dipendente, l'eventuale accettazione da parte della amministrazione non si ponga come causa preclusiva al ritiro delle stesse da parte del dipendente purché in costanza del rapporto di impiego.

Questa osservazione consente di respingere l'eccezione di inammissibilità del gravame avanzata in limine dalla difesa del Comune di Cosenza, sul rilievo che l'appellante richiederebbe la disapplicazione di atti amministrativi da parte del Giudice amministrativo, abilitato in linea di principio solo a pronunce costitutive sugli atti.

La problematica sollevata dall'appellante, in realtà, non concerne la disapplicazione quanto l'abrogazione dell'atto amministrativo per la sopravvenienza di fatto o atto idoneo a provocarla: in particolare la manifestazione di volontà contraria esposta al Comune di Cosenza dal dottor Costantini.

Va solo soggiunto che, nel caso di specie, la prosecuzione del rapporto era da ascrivere alle esigenze di servizio della stessa amministrazione che aveva continuato a utilizzare le competenze dell'appellante per posti di elevata responsabilità dirigenziale.

Ne consegue che la parziale novazione del rapporto disposta per esigenze dell'Amministrazione ha altresì prolungato fino al 31 dicembre 1995 il termine entro il quale il dipendente poteva o meno manifestare la propria volontà di revoca dalle dimissioni precedentemente accettate.

Poiché entro quella data l'appellante ha chiaramente rappresentato l'intento di proseguire nel rapporto, la determinazione impugnata, che ha negato valore a quell'atto, è sicuramente illegittima.

Va pertanto riconosciuto all'appellante pieno titolo alla prosecuzione del rapporto di impiego.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in epigrafe indicata, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso di prime cure e dichiara il diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di impiego.

Condanna il Comune di Cosenza alle spese del giudizio che, comprensive di diritti e onorari, liquida in complessive lire 10.000.000.= (diconsi dieci milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 30 novembre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Corrado Allegretta Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Filoreto D'Agostino f.to Alfonso Quaranta

Depositata il 05/03/2002.

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