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Giurisprudenza
n. 3-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 marzo 2002 n. 1556 - Pres. Varrone, Est. Buonvino - Comune di Francavilla Montana (Avv. Massari) c. Edil Putignano s.r.l. (Avv. Caggiula) - (in riforma della sent. del TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 16 gennaio 1999, n.1, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Controversia con la quale si chiede una sostanziale riduzione delle opere da eseguire - A seguito del mancato integrale finanziamento delle opere - Giurisdizione dell'A.G.O.

Non rientra nella giurisdizione del G.A., ma in quella dell'A.G.O., una azione con la quale si chieda, in relazione ad una concessione di lavori, non già la revisione prezzi, ma una vera e propria ridefinizione dei termini contrattuali, con una sostanziale riduzione delle opere da eseguire in presenza di una situazione di invarianza delle somme disponibili da parte dell'Amministrazione; in tale ipotesi, oggetto della controversia è la richiesta di una sostanziale modificazione dei contenuti contrattuali e tale questione non involge il cattivo uso delle proprie potestà discrezionali da parte dell'Amministrazione, sibbene la esistenza o meno di un diritto perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali.

 

 

F A T T O

1) - Con la sentenza appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Società Edil Putignano s.r.l. per l'annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Francavilla Montana ha preso atto - facendone proprie le motivazioni - del voto n. 87 emesso il 7 novembre 1997, con il quale il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ha espresso parere non favorevole all'approvazione della perizia di variante dei lavori di costruzione della rete fognante e adeguamento dell'impianto depurativo, affidati in concessione all'odierna appellata.

Con tale provvedimento, in particolare, veniva respinta l'istanza con la quale quest'ultima aveva richiesto approvarsi una perizia in variante - con riduzione quantitativa delle opere da eseguire - giustificata dalla revisione prezzi contrattuale.

2) - Il TAR ha accolto il ricorso avendo ritenuto che l'aggiudicazione era intervenuta nel 1991 e, quindi, prima che entrasse in vigore la disciplina, non avente carattere retroattivo (d.l. n. 333/1992, convertito in legge n. 352/1992) che inibisce la stessa revisione prezzi; e che, inoltre, la gara aggiudicata non era un appalto concorso, come ritenuto dal CRTA, bensì una licitazione privata basata sul sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguenza che l'incontro delle volontà della parti doveva ritenersi perfezionato con l'aggiudicazione stessa, laddove la sottoscrizione della convenzione di concessione, intervenuta solo nel 1996 a seguito dell'erogazione delle somme relative al primo stralcio funzionale ed all'approvazione progettuale, avrebbe avuto carattere meramente esecutivo; e ciò non senza considerare, inoltre, che la convenzione stessa si rifaceva direttamente alle disposizioni del disciplinare d'oneri, che contemplava espressamente la revisione prezzi.

3) - La sentenza è appellata dal Comune di Francavilla Montana, che ne deduce l'erroneità anzitutto in quanto ha ritenuto la giurisdizione, nella specie, del giudice amministrativo in luogo di quella dell'A.G.O.

Nel merito, ne ha dedotto l'erroneità in quanto la citata convenzione 29 maggio 1996, n.3924, come evidenziato, in particolare e tra l'altro, dagli articoli 12 e 14 della stessa, avrebbe avuto carattere novativo, con la conseguenza che rispetto ad essa non avrebbe potuto non trovare applicazione la citata disposizione inibitoria; ciò tantopiù in considerazione del fatto, poi, che, in effetti, si verterebbe in tema di appalto concorso e non di licitazione privata.

4) - Resiste l'originaria ricorrente che, in controricorso e memoria conclusionale, insiste per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.

5) - Il Comune appellante eccepisce, all'udienza, la tardività del deposito documentale operato da controparte che, per converso, ne deduce la piena tempestività.

Con ordinanza n. 5053 del 2000 la Sezione ha accolto l'istanza di sospensione della sentenza appellata.

D I R I T T O

1) - L'appello è fondato.

In particolare deve convenirsi con l'appellante in merito all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Nella specie, infatti, non si fa questione delle modalità di esercizio del potere discrezionale della P.A. di accordare o meno la revisione prezzi; si fa questione, invece - a seguito di fatti sopravvenuti correlati al mancato integrale finanziamento delle opere - della esatta definizione dei contenuti del contratto e, in particolare, del valore da assegnare alle prestazioni corrispettive.

Ad avviso dell'odierna appellata i contenuti contrattuali - relativi alla entità delle opere da realizzare - avrebbero dovuto essere ridotti dovendosi tenere fermo l'importo del corrispettivo che l'Amministrazione era materialmente in grado di erogare all'impresa; importo non modificabile in quanto scaturente da un finanziamento regionale non integrabile.

Ciò, ad avviso dell'impresa, avrebbe dovuto essere operato percorrendo la via revisionale.

Senonché, la revisione prezzi è un istituto che vale ad adeguare i prezzi originariamente pattuiti - ma modificati, nel tempo, in ragione del lievitare dei costi legato al normale andamento dei prezzi di mercato - alle prestazioni erogate dall'esecutore dei lavori; lavori che debbono essere realizzati nella loro interezza a prezzi in certa misura crescenti, ridefiniti con lo strumento revisionale.

Nella specie, invece, l'impresa, ancor prima di dar corso alle opere e, comunque, certamente molto prima dell'ultimazione dell'unico stralcio ammesso a finanziamento, ne ha chiesto la sostanziale riduzione, fermi restando i prezzi concordati al momento della stipula contrattuale.

In tal modo, però, ciò che è richiesto non è una revisione prezzi, ma una vera e propria ridefinizione dei termini contrattuali, con una sostanziale riduzione delle opere da eseguire in presenza di una situazione di invarianza delle somme disponibili da parte dell'Amministrazione.

Ne consegue che oggetto della controversia è, in realtà, la richiesta di una sostanziale modificazione dei contenuti contrattuali e, quindi, non si tratta di questione relativa al cattivo uso delle proprie potestà discrezionali da parte del Comune, sibbene alla esistenza o meno di un diritto perfetto alla modificazione dei contenuti contrattuali.

Avendo ad oggetto la ridefinizione del sinallagma contrattuale, ne consegue che la controversia attiene ad una pura questione di diritti soggettivi, non soggetta, come tale, alla cognizione del giudice amministrativo, ma a quella dell'A.G.O.

2) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla controversia introdotta con il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a pronunciarsi sulla controversia introdotta con il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 20 novembre 2001 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

Claudio Varrone Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere est.

Goffredo Zaccardi Consigliere

Filoreto D'Agostino Consigliere

L'ESTENSORE            IL PRESIDENTE

f.to Paolo Buonvino f.to Claudio Varrone

Depositata in segreteria il 18/03/2002.

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