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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 25 marzo 2002 n. 1682 - Pres Quaranta, Est. Marchitiello - Comune di Foggia (Avv. F. Paparella) c. AGIP Petroli S.p.A. (Avv.ti F. Massa e G. Viale) - (conferma T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 3 ottobre 1997, n. 649).

1. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Misure di salvaguardia - Hanno natura eccezionale e temporanea - Efficacia - Va commisurata al tempo ragionevolmente occorrente per il perfezionamento della nuova strumentazione urbanistica.

2. Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Misure di salvaguardia - Efficacia - Disciplina prevista in sede regionale - Mero riferimento alla data di efficacia del nuovo strumento urbanistico - Applicabilità del termine finale di efficacia previsto dalla legge n. 1902/1952 - Fattispecie relativa all'art. 17 della L. reg. Puglia n. 56 del 1980.

1. Le misure di salvaguardia ed il correlativo divieto di rilasciare concessioni edilizie in contrasto con lo strumento urbanistico adottato, giustificati dall'interesse pubblico che accompagna la pianificazione delle trasformazioni territoriali, hanno necessariamente natura eccezionale e temporanea, commisurabile, per quanto riguarda la loro vigenza, al tempo ragionevolmente occorrente per il perfezionamento della nuova strumentazione urbanistica. In caso contrario, la protrazione del potere di salvaguardia sine die, oltre cioè un termine ragionevole, determinerebbe un ingiustificato sacrificio per i privati, con riflessi anche sul piano della legittimità costituzionale, in quanto disporrebbe la non utilizzabilità a scopo edificatorio dei suoli che non solo non verrebbe compensata da alcun indennizzo, perché non previsto, ma che sarebbe del tutto ingiustificata, non essendovi a sorreggerne la necessità un interesse pubblico ma solo la inefficienza dell'amministrazione.

2. Nel caso in cui la normativa regionale (nella specie, l'art. 17 della legge regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56) si limiti a stabilire che le misure di salvaguardia hanno efficacia "fino alla data di entrata in vigore" del nuovo strumento urbanistico, debbono ritenersi applicabili nei confronti delle misure di salvaguardia stesse i limiti di validità temporanea fissati in sede nazionale dall'art. unico, commi terzo e quarto, legge 3 novembre 1952, n. 1902 (secondo cui "le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma". "Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano") (1).

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(1) Cfr., con riferimento sempre all'art. 17 della legge regione Puglia n. 56 del 1980, in precedenza Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 1999, n. 2067, in Foro amm. 1999, 2496 ed in Il Cons. Stato 1999, I, 2103, secondo cui «nella regione Puglia, l'art. 17 comma 2, l. reg. 31 maggio 1980 n. 56 non consente la protrazione a tempo indeterminato delle misure di salvaguardia ex art. un., l. 3 novembre 1952 n. 1902, la cui adottabilità e i cui effetti permarrebbero fino all'approvazione dello strumento urbanistico, a condizione, però, che tale termine non superi quello massimo previsto dalla norma statale, in quanto tali misure sono strumentali al fine di un'efficace pianificazione urbanistica, ma, proprio perchè si traducono in un divieto d'edificabilità delle aree interessate, non possono avere che una durata temporanea e una natura eccezionale e derogatoria della disciplina che sottomette l'attività edificatoria al piano regolatore, chè, diversamente argomentando, si tradurrebbero in un sacrificio per i privati non più giustificato dall'interesse pubblico ad un'armonica definizione del piano stesso».

Ha aggiunto la Sez. V nella sentenza in rassegna che nella specie non era pertinente il richiamo operato dall'appellante alla sentenza della Corte Costituzionale 7 novembre 1994, n. 379 (in Foro it. 1995, I, 21 ed in Riv. giur. edilizia 1995, I, 279), con la quale è stato ritenuto che non contrastante con le norme costituzionali in tema di diritto di proprietà il divieto di rilascio di concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori comunali adeguati al piano urbanistico territoriale contenuto nella legge regionale 27.6.1987, n. 435.

Come esattamente rilevato dai Giudici di prime cure, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso la illegittimità costituzionale del divieto in quanto la stessa legge regionale, all'art. 23, stabilisce un potere sostitutivo dell'ente delegato all'approvazione (la provincia o la comunità montana) nel caso di inosservanza del termine di 180 giorni assegnato ai comuni.

 

 

FATTO

L'AGIP Petroli, S.p.A., impugnava al T.A.R. della Puglia il provvedimento dell'11.6.1996, n. 5379, con il quale il Sindaco di Foggia, in applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 17 della legge regionale n. 56 del 1980, sospendeva ogni determinazione sulla istanza di concessione edilizia presentata dalla predetta società per realizzare un fabbricato per civili abitazioni, negozi e garage e per ristrutturare la stazione di servizio sita alla Via San Severo, Tangente settentrionale e nuova via di P.R.G.

Sul progetto si era espressa negativamente la Commissione Edilizia Comunale con verbale del 4.11.1993, n. 11, per contrasto con il P.R.G. in corso di approvazione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Foggia, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Il T.A.R. della Puglia, Bari, Sezione 1^, con la sentenza del 3.10.1997, n. 649, accoglieva il ricorso.

Il Comune di Foggia appella tale sentenza deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'AGIP Petroli resiste all'appello chiedendo la conferma della sentenza appellata.

All'udienza del 27.11.2001 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

Il Comune di Foggia appella la sentenza del 3.10.1997, n. 649, della 1^ Sezione di Bari del T.A.R. della Puglia che ha annullato il provvedimento sindacale dell'11.6.1996, n. 5379.

Il Sindaco del Comune di Foggia, in applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 17 della legge regionale n. 56 del 1980, aveva sospeso con tale provvedimento ogni determinazione sulla istanza di concessione edilizia presentata dalla AGIP Petroli, S.p.A., per realizzare un fabbricato per civili abitazioni, negozi e garage e per ristrutturare la stazione di servizio sita alla Via San Severo, tangente settentrionale e nuova via di P.R.G.

Sulla istanza di concessione edilizia si era già pronunciata negativamente la Commissione edilizia comunale, che aveva rilevato un contrasto del progetto con il nuovo piano regolatore generale in corso di approvazione.

L'appello deve essere respinto.

Il provvedimento sindacale risulta fondato sul rilievo che la concessione edilizia non poteva essere assentita, in quanto "con riferimento a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale n. 56 del 1990, le norme di salvaguardia per il P.R.G. di Foggia devono considerarsi applicabili a decorrere dalla data di adozione - 6.11.1992 - fino alla sua entrata in vigore a seguito dell'approvazione regionale e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni e, quindi, scadente il 6.11.1997".

La tesi posta a sostegno del provvedimento impugnato, alla quale sostanzialmente fanno riferimento anche le deduzioni proposte con l'atto di appello, è stata già esaminata e disattesa dalla Sezione su ricorso dello stesso Comune di Foggia che l'ha perorata in una fattispecie del tutto identica a quella in esame (V, 9.12.1999, n. 2067).

Come si è in precedenza già affermato, non può, infatti, convenirsi con l'ente appellante nel ritenere che il citato art. 17, comma secondo, della legge regionale 31.5.1980, n. 56, consenta una protrazione sine die dell'applicabilità delle misure di salvaguardia, che risulterebbero operanti fino all'approvazione dello strumento urbanistico.

La norma regionale, invero, si limita a disporre il termine iniziale ("dalla data di adozione") e il termine finale ("fino alla data di entrata in vigore") entro i quali può agire il potere di salvaguardia, ma tali termini non sono indicativi anche della validità temporale di tale potere, per cui questo possa operare qualunque sia il lasso di tempo intercorrente fra l'adozione e l'approvazione del nuovo strumento urbanistico.

La norma regionale, in ordine agli anzidetti profili temporali, infatti, riproduce solo il primo comma dell'art. unico della legge 3.11.1952, n. 1902, per il quale "a decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato".

Nel silenzio della norma regionale in ordine alla validità temporale del potere di salvaguardia, la Sezione si è posta il problema di stabilire se tale silenzio dovesse essere interpretato come rinvio ai termini massimi stabiliti per il periodo di salvaguardia da altri commi del citato articolo unico della legge n. 1902 del 1952, non riprodotti dalla legge regionale, ed è pervenuta ad una conclusione affermativa.

Viene in rilievo, innanzitutto, la considerazione che un divieto della facoltà di edificare, giustificata dall'interesse pubblico che accompagna la pianificazione delle trasformazioni territoriali, non può che avere natura eccezionale e temporanea, commisurabile, per quanto riguarda la sua vigenza, al tempo ragionevolmente occorrente per il perfezionamento della nuova strumentazione urbanistica. In caso contrario, la protrazione del potere di salvaguardia sine die, oltre cioè un termine ragionevole, determinerebbe un ingiustificato sacrificio per i privati, con riflessi anche sul piano della legittimità costituzionale, in quanto disporrebbe la non utilizzabilità a scopo edificatorio dei suoli che non solo non verrebbe compensata da alcun indennizzo, perché non previsto, ma che sarebbe del tutto ingiustificata, non essendovi a sorreggerne la necessità un interesse pubblico ma solo la inefficienza dell'amministrazione.

La Sezione ritiene, pertanto, di non doversi distaccare da quanto già affermato sulla questione e di dover conclusivamente confermare che, non rinvenendosi nell'art. 17 della legge regionale n. 56 del 1980 nulla che autorizzi a ritenere che si sia voluto derogare ai limiti temporali stabiliti dalla norma statale - pur rientrando tale deroga nella competenza legislativa regionale - è congruo ritenere che l'assenza di siffatta deroga comporti il recepimento implicito da parte della legge regionale degli stessi limiti di validità temporanea del potere di salvaguardia già fissati dai commi terzo e quarto della legge n. 1902 del 1952 ("le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma". "Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano").

Si rivela non pertinente il richiamo operato dal Comune appellante alla sentenza 7.11.1994, n. 379, con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto che non contrastante con le norme costituzionali in tema di diritto di proprietà il divieto di rilascio di concessioni edilizie fino all'approvazione dei piani regolatori comunali adeguati al piano urbanistico territoriale contenuto nella legge regionale 27.6.1987, n. 435.

Il T.A.R. ha esattamente rilevato che la Corte Costituzionale ha escluso la illegittimità costituzionale del divieto in quanto la stessa legge regionale, all'art. 23, stabilisce un potere sostitutivo dell'ente delegato all'approvazione (la provincia o la comunità montana) nel caso di inosservanza del termine di 180 giorni assegnato ai comuni.

Nella specie, peraltro, il ritardo è addebitabile alla Regione e, nella legge regionale, non vi è, ovviamente, la previsione di un potere da azionare in sostituzione di tale ente.

Neppure si rivela pertinente l'altro rilievo opposto dal Comune di Foggia, secondo cui la temporaneità del potere di salvaguardia sarebbe assicurata dalla stessa legge n. 56 del 1980 che, all'art. 16, stabilisce precisi termini per il compimento degli atti del procedimento di approvazione del piano regolatore.

Si tratta, peraltro, di termini soltanto acceleratori.

Vero è che il privato potrebbe sempre ricorrere al rimedio giurisdizionale azionabile contro l'inerzia dell'amministrazione.

Ma l'esistenza di tale rimedio, ammissibile anche per fattispecie come quella in esame, in quanto di carattere generale, non esclude che in sua assenza, il privato possa avvalersi, se contrastante con i suoi interessi, della estinzione del potere di salvaguardia.

In conclusione, atteso che il piano regolatore generale del Comune di Foggia è stato adottato con la deliberazione del Consiglio comunale del 9.11.1992 ed è stato trasmesso alla Regione Puglia il 23.11.1994 (e, quindi, oltre l'anno dalla sua adozione), il provvedimento impugnato in primo grado è stato adottato dal Comune di Foggia quando il termine per l'esercizio del potere di salvaguardia era scaduto.

L'appello, in conclusione, va respinto.

Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi integralmente fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.11.2001, con l'intervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Corrado Allegretta Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Estensore

Marco Lipari Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Claudio Marchitiello F.to Alfonso Quaranta

Depositata il 25 marzo 2002.

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