CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 8 maggio 2002 n. 2492 - Pres. Frascione, Est. Lipari - Nardulli (Avv. A. Bagnoli) c. Regione Puglia (n.c.) e Comunità montana Murgia Sud Orientale (n.c.) - (conferma TAR Puglia-Bari, sez. I, 5 maggio 2000, n. 1734).
Comune e Provincia - Amministratori - Compensi aggiuntivi - Per attività in una commissione giudicatrice di una gara d'appalto - Non spettano.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 3 e 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve ritenersi che agli amministratori degli enti locali non possano essere corrisposti, per lo svolgimento di compiti comunque afferenti l'ufficio, compensi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente indicati dalla norma. E' pertanto legittimo l'annullamento in sede tutoria di una delibera con la quale un ente locale aveva liquidato ad un suo amministratore un compenso commisurato all'onorario professionale per le prestazioni da lui svolte quale presidente di una commissione giudicatrice di appalto concorso, atteso che la partecipazione dell'amministratore ai lavori di una commissione giudicatrice rientra in senso lato tra i compiti inerenti l'ufficio ricoperto (1).
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(1) Cfr. T.A.R. Marche, 26 agosto 1993, n. 506, secondo cui non spetta alcun compenso nell'ipotesi in cui amministratori di enti locali abbiano prestato la loro attività quali membri di una commissione giudicatrice di una gara d'appalto di lavori.
V. anche in generale Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 1992, n. 1454, secondo cui "la partecipazione dei consiglieri . a commissioni di concorso (costituite dall'ente) può essere retribuita nei limiti previsti per la partecipazione alle sedute consiliari, mentre gli assessori . che godono dell'indennità di carica non possono avere nessuna retribuzione".
Ha osservato in proposito la Sez. V con la sentenza in rassegna che l'art. 10, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (secondo cui "i consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni"), va letto in correlazione con il successivo art. 14, comma 2, della stesa legge (secondo il quale "agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente").
Si tratta di un sistema che, com'è stato posto in luce dalla giurisprudenza dei vari organi che si sono occupati della sua applicazione, introduce in questo settore il principio della omnicomprensività (v. per tutte oltre alla sentenza della Sez. V n. 1454/92, prima citata, Corte dei Conti, Sez. II, 1 settembre 1999, numero 229).
Nel caso quindi in cui l'inclusione di un amministratore in una commissione di appalto nella commissione giudicatrice dell'appalto sia stata effettuata per le funzioni dell'ufficio da lui ricoperto, e non sia dovuta unicamente alle sue capacità professionali, non spetta alcun compenso.
FATTO
L'avvocato Nardulli, già assessore della Comunità montana Murgia Sud Orientale, impugna in sede di appello la sentenza in epigrafe, con la quale il Tar per la Puglia ha respinto il ricorso da lui proposto per l'annullamento della decisione adottata dalla sezione provinciale di controllo di Bari 20 dicembre 1989, n. 65542, che a sua volta aveva annullato alcune determinazioni della Giunta della Comunità montana nella parte cui veniva liquidato al ricorrente un compenso per l'opera da lui svolta in qualità di presidente di commissione giudicatrice di appalto concorso.
Ribadisce la censura prospettate in primo grado sostenendo l'erronea applicazione dell'articolo 10 della legge n. 816 del 1985. Conclude poi chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'impugnata decisione della sezione provinciale di controllo di Bari.
DIRITTO
L'appello proposto dal signor Nardulli è infondato.
La questione giuridica sottoposta all'esame del Consiglio di Stato è se l'articolo 10, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, debba essere inteso nel senso di precludere agli amministratori degli enti locali la corresponsione, per lo svolgimento di compiti comunque afferenti l'ufficio, di compensi ulteriori rispetto a quelli esplicitamente indicati dalla norma. Così come sostenuto dalla sezione provinciale di controllo di Bari, che per tale ragione ha annullato le deliberazioni con le quali la Giunta della Comunità montana della Murgia Sud Orientale aveva liquidato al ricorrente un compenso commisurato all'onorario professionale per le prestazioni da lui svolte quale presidente di una commissione giudicatrice di appalto concorso.
La norma, secondo la quale " i consigli comunali possono concedere un'indennità di presenza anche per le sedute dei consigli tributari e delle commissioni comunali previste per legge in una misura non superiore a quella disposta per i componenti dei rispettivi consigli e alle medesime condizioni" va letta, contrariamente a quanto fatto dall'appellante, in correlazione con il successivo art.14, comma 2, secondo il quale " agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla presente legge non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente".
Si tratta di un sistema che, com'è stato posto in luce dalla giurisprudenza dei vari organi che si sono occupati della sua applicazione, introduce in questo settore il principio della omnicomprensività (Corte dei Conti, sezione seconda, 1 settembre 1999, numero 229), e che va interpretato nel senso che " la partecipazione dei consiglieri . a commissioni di concorso ( costituite dall'ente ) può essere retribuita nei limiti previsti per la partecipazione alle sedute consiliari, mentre gli assessori . che godono dell'indennità di carica non possono avere nessuna retribuzione" (Consiglio di Stato, sezione quinta, 11 dicembre 1992, n. 1454).
Il principio, peraltro, è stato già applicato all'ipotesi in cui amministratori di enti locali abbiano prestato la loro attività quali membri di una commissione giudicatrice di una gara d'appalto di lavori (Tar delle Marche, 26 agosto 1993, n. 506).
Nel caso di specie, quindi, c'è solo da verificare se l'inclusione del ricorrente nella commissione giudicatrice dell'appalto concorso in questione abbia avuto una qualche connessione con le funzioni dell'ufficio di assessore della comunità montana da lui ricoperto, ovvero sia dovuta unicamente alle sue capacità professionali. Al riguardo meritano di essere condivise le argomentazioni svolte dal primo giudice, che peraltro non sono state confutate dall'appellante, il quale si è invece soffermato sulla natura di tali organi collegiali e sulla mancanza di una norma che imponga la partecipazione dell'assessore alla commissione. Infatti, è fuori dubbio che la partecipazione ad un organo collegiale, formato esclusivamente da tecnici non legati alla stazione appaltante da un rapporto di impiego, di un amministratore dell'ente, in qualità di presidente, trova una ragionevole spiegazione non già nella necessità di avvalersi della sua competenza professionale, bensì nell'esigenza a che vengano adeguatamente rappresentati anche in tale sede prevalentemente tecnica gli interessi pubblici che sono alla base della realizzazione dell'opera.
Pertanto deve concludersi nel senso che, anche in mancanza di una specifica norma, la partecipazione del ricorrente alla commissione giudicatrice in parola rientri in senso lato tra i compiti inerenti l'ufficio da lui ricoperto.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 dicembre 2001, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Marco Lipari Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Lipari f.to Emidio Frascion
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l'08/05/2002.