CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 maggio 2002 n. 2717 - Pres. Frascione, Est. Deodato - Tragni (Avv. D'Innella) c. Urbani (Avv.ti Pedota e De Bonis) e Comune di Spinazzola (n.c.) - (conferma T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 20 aprile 2001, n. 1230).
1. Contratti della P.A. - Bando e lettera d'invito - Clausole ivi previste - Vanno puntualmente applicate - Interpretazione dell'amministrazione in sede di applicazione - Nel caso di clausole in equivoche - Impossibilità.
2. Contratti della P.A. - Gara - Capacità tecnica - Dichiarazione incompleta di alcuni dati previsti dal bando - Ammissione - Illegittimità - Integrazione documentale postuma - Impossibilità.
1. Le regole contenute nel bando di gara vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, dovendosi quest'ultima limitarsi all'applicazione di esse, senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, segnatamente quando il significato delle clausole è chiaro ed insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche nella loro attuazione (1).
2. E' illegittima l'ammissione alla gara di una offerta che risulti incompleta in ordine alla dichiarazione relativa alla capacità tecnica (nella specie l'incompletezza riguardava l'omessa indicazione degli importi e delle date dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, espressamente prescritta dal bando); tale incompletezza documentale è insuscettibile di successiva integrazione, se non in violazione del bando di gara (nella specie, peraltro, le disposizioni finali del bando sanzionavano con l'esclusione l'incompletezza di alcuno dei documenti richiesti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso del requisito della capacità tecnica) (2).
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(1) Giurisprudenza costante: v. per tutte Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 1999, n. 141, Sez. IV, 18 giugno 1999, n.1041.
(2) Ha osservato la Sez. V, con riferimento al caso affrontato, che mentre il bando di gara esigeva la puntuale indicazione degli importi e delle date dei principali servizi prestati nel triennio di riferimento, nella dichiarazione allegata dall'appellante entrambi i dati (importi e date) risultavano assolutamente mancanti e non erano aliunde ricavabili, con la conseguenza che quell'offerta, per come formulata, andava sicuramente esclusa, in esecuzione della clausola sanzionatoria contenuta nelle disposizioni finali, per incompletezza, sotto i profili considerati, della dichiarazione relativa alla capacità tecnica.
Né, infine, la integrazione della predetta dichiarazione, successivamente disposta dal seggio di gara, poteva essere reputata idonea a sanare ex post la lacuna riscontrata, sia perché violava il bando di gara sia perché era lesiva del principio della par condicio.
FATTO
Con la sentenza appellata, in accoglimento del ricorso proposto dall'odierno appellato, venivano annullati gli atti con i quali il Comune di Spinazzola aveva affidato all'impresa Tragni il servizio triennale di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione stradale pubblica.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello Tragni Giuseppe, titolare dell'impresa individuale originale aggiudicataria dell'appalto controverso, deducendo le medesime censure disattese con la sentenza impugnata e contestando, in particolare, il convincimento ivi espresso circa l'irregolarità e l'incompletezza della dichiarazione relativa al possesso del requisito di esperienza e, di conseguenza, l'illegittimità dell'ammissione della propria offerta alla gara.
Resisteva l'impresa appellata, contestando la fondatezza dell'impugnazione, riproponendo le censure giudicate assorbite con la decisione gravata e concludendo per la reiezione del ricorso.
Disattesa l'istanza cautelare con ordinanza in data 26 giugno 2001, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In accoglimento del primo motivo dedotto con il ricorso presentato dall'impresa odierna appellata, il T.A.R. per la Puglia, con la decisione impugnata, ha annullato l'aggiudicazione del servizio in oggetto all'impresa Tragni sulla base del rilievo dell'irregolarità della relativa offerta e, quindi, dell'illegittimità dell'ammissione di quella alla procedura selettiva. Il primo Giudice ha, in particolare, giudicato incompleta la dichiarazione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica sia in quanto non documentata, come, invece, prescritto dal bando, mediante la produzione di certificati rilasciati dalle Amministrazioni committenti sia in quanto carente per la mancata indicazione degli importi e delle date dei servizi in precedenza espletati. Secondo la prospettazione del ricorrente in primo grado, giudicata fondata dal T.A.R. adito, le segnalate irregolarità avrebbero dovuto determinare, in attuazione delle regole di gara stabilite nel bando, l'esclusione della concorrente successivamente divenuta affidataria del servizio. Con la presente impugnazione, l'appellante contesta siffatto assunto e sostiene, di contro, la regolarità della propria offerta e la sua conformità alle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara, sotto entrambi i profili controversi.
2. L'appello è infondato.
Risulta, al riguardo, univocamente e costantemente affermato (vedasi Cons. Stato, Sez. V, 15 aprile 1999 n.141, Sez. IV, 18 giugno 1999 n.1041) il principio per cui le regole di gara stabilite nel bando vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione nel senso che questa deve limitarsi all'applicazione di quelle, senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione, segnatamente quando il significato delle clausole è chiaro ed insuscettibile di diverse opzioni ermeneutiche, e nella loro attuazione.
Siffatto rigoroso orientamento, qui condiviso non ravvisandosi ragioni per mutare quel convincimento, viene, in particolare, giustificato con riferimento sia alla tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe certamente pregiudicata ove si consentisse la successiva modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis, sia al rispetto del principio generale che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.
Tanto premesso in via generale, si rileva che l'applicazione alla vicenda in esame dei principi appena enunciati conduce alla conferma della decisione appellata e, in particolare, del convincimento, ivi espresso, circa l'illegittimità dell'ammissione alla gara dell'offerta presentata dall'odierno appellante, in quanto incompleta in ordine alla dichiarazione relativa alla capacità tecnica. A ben vedere, infatti, sotto il profilo dell'omessa indicazione degli importi e delle date dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, viceversa espressamente prescritta dal bando, l'offerta presentata dal Tragni risulta senz'altro carente ed insuscettibile di successiva integrazione, se non in violazione della regola di gara che, nelle disposizioni finali, sanziona con l'esclusione (tale dovendosi intendere la mancata ammissione ivi prevista) l'incompletezza di alcuno dei documenti richiesti (ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso del requisito della capacità tecnica).
Posto, pertanto, che, come già rilevato, nella riscontrata inosservanza della prescrizione colpita con l'esclusione, all'Amministrazione non competeva alcuna ulteriore potestà discrezionale nell'attuazione di quella sanzione, non può non osservarsi che dalla lettura della dichiarazione presentata dal Tragni si ricava univocamente l'omessa indicazione di quelle informazioni chiaramente richieste dal bando di gara.
Mentre, infatti, quest'ultimo esigeva la puntuale indicazione degli importi e delle date dei principali servizi prestati nel triennio di riferimento, nella dichiarazione allegata dall'odierno appellante entrambi i dati (importi e date) risultano assolutamente mancanti e non aliunde ricavabili, con la conseguenza che quell'offerta, per come formulata, andava sicuramente esclusa, in esecuzione della clausola sanzionatoria contenuta nelle disposizioni finali, per incompletezza, sotto i profili considerati, della dichiarazione relativa alla capacità tecnica. Né, infine, la successiva integrazione della predetta dichiarazione può essere reputata idonea a sanare ex post la lacuna riscontrata, sia in quanto violativa del regolamento di gara sia in quanto inammissibilmente lesiva della par condicio. Correttamente, pertanto, i primi Giudici hanno giudicato illegittima l'ammissione alla gara, sotto il profilo appena esaminato, dell'offerta del Tragni, pronunciando il conseguente annullamento dell'affidamento del servizio a quell'impresa.
3. Le considerazioni che precedono, in quanto decisive ed assorbenti, esimono dall'analisi dall'altro profilo di irregolarità dell'offerta. Può, tuttavia, sinteticamente rilevarsi, per completezza, che la lettera del bando indica univocamente la necessità della documentazione dei servizi prestati a favore di Amministrazioni o enti pubblici mediante la produzione di certificati rilasciati e vistati da quelli e colpisce, altrettanto chiaramente, l'omessa prova, nelle predette forme, dell'attività pregressa con la sanzione dell'esclusione, come si ricava dalla formulazione generale della clausola finale dettata in proposito. La già rilevata necessità di un'applicazione rigorosa del bando imponeva, pertanto, al Comune di escludere l'offerta del Tragni anche perché priva della prescritta documentazione dei servizi prestati in favore di Amministrazioni Pubbliche. L'omessa tempestiva impugnazione del bando da parte del soggetto pregiudicato dalle prescrizioni inosservate impedisce, infine, di riconoscere alcuna rilevanza, ai fini che qui interessano, alle ulteriori deduzioni svolte dall'appellante che, ove accolte, condurrebbero ad un'inammissibile disapplicazione del regolamento di gara (Cons. Stato, Sez. IV, 27 agosto 1998 n.568). Anche sotto questo profilo, pertanto, la censura va disattesa.
4. La reiezione dell'appello principale esime dall'esame delle censure riproposte dall'appellato, in quanto assorbite in primo grado, in via subordinata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l'appello e condanna l'appellante a rifondere in favore del controinteressato le spese di questo grado di giudizio che liquida in Euro 2.500.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001, con l'intervento dei signori:
Emidio Frascione - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Carlo Deodato f.to Emidio Frascione
Depositata in cancelleria il 20/05/2002.