CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 giugno 2002 n. 3273 - Pres. Frascione, Est. Buonvino - Cooperativa Primavera 90 a r. l. (Avv.ti Bertolissi, Rossi, Piva e Manzi) c. U.L.S.S. n. 15 di Camposampiero e Cittadella (Avv. Testa) e S.P.D. s.r.l. (n.c.) - (conferma T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. 18 agosto 1999, n. 1395).
1. Contratti della P.A. - Appalto di sevizi - Gara - Riunioni temporanee di imprese - Indicazione in maniera percentuale della quantità dei servizi che ciascuna impresa andrà a svolgere - Sufficienza - Potere della P.A. appaltante di chiedere in via successiva chiarimenti e una specificazione delle parti del servizio che ciascuna della imprese riunite andrà a svolgere - Sussiste.
2. Contratti della P.A. - Bando - Clausole non chiare e precise - Riguardanti le modalità di presentazione dell'offerta - Esclusione - Non può essere disposta.
1. In mancanza di espressa specifica prescrizione del bando, nel caso di partecipazione di una riunione temporanea d'imprese ad una gara per l'affidamento di un servizio, la semplice indicazione in termini percentuali della quantità di servizio che ciascuna delle imprese riunite andrà a svolgere è da ritenersi sufficiente ai fini dell'osservanza dell'art. 10, comma 2°, del d.lgs. n. 358/1992, non essendo altresì necessaria la specificazione puntuale delle parti del servizio che le singole associate saranno chiamate a svolgere; ove la P.A. appaltante non ritenga sufficiente la indicazione della percentuale del servizio che ciascuna impresa facente parte della r.t.i. andrà a svolgere, in ogni caso può chiedere l'integrazione della dichiarazione in termini più puntuali anche dopo l'aggiudicazione, senza con questo ledere la par condicio dei concorrenti (1).
2. Nel caso in cui il bando di gara contenga una clausola non sufficientemente precisa o chiara in ordine alle modalità di presentazione delle offerte, le imprese partecipanti alla gara non possono essere penalizzate con l'esclusione per la inosservanza della clausola stessa.
-----------------------
(1) Nella specie il bando (che riguardava l'appalto del servizio di servizi di pulizia), per ciò che concerne le imprese riunite, faceva rinvio alle disposizioni contenute nell'art. 10 del d.lgs. n. 358/1992 (riguardante le forniture), per effetto del rinvio di cui all'art. 11 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Dispone in particolare l'art. 10 cit., al 2° comma, che "l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo".
La Sez. V ha condiviso in proposito l'orientamento dei giudici di prime cure, i quali avevano osservato che una cosa sono le forniture, per le quali è importante la conoscenza dei singoli fornitori, per poter ad essi indirizzare le richieste dell'Amministrazione in sede contrattuale (per eventuali vizi della fornitura, forme di garanzia etc.), altra cosa è la prestazione di servizi, per la quale non si rinviene in genere analoga esigenza.
In particolare, secondo la Sez. V, nel caso di appalto di servizi (nella specie, come già detto, si trattava di servizi di pulizia) per i i quali gli elementi di specializzazione non sono particolarmente rilevanti e per i quali ciò che interessa è la messa a disposizione di un certo quantitativo - e per certi orari - di semplice manodopera, per lo più priva di particolare qualificazione e certamente fungibile, deve ritenersi sufficiente - in mancanza di diverse precisazioni del bando - la semplice indicazione delle percentuali di effettuazione del servizio; fermo restando che eventuali inadempienze della singola associata verranno, in tal caso, a ricadere sull'intero raggruppamento, giusta la responsabilità assunta dalla capogruppo, alla quale l'Amministrazione potrà e dovrà indirizzare ogni propria lamentela in caso di espletamento insufficiente o comunque inadeguato del servizio stesso.
F AT T O
1) - Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante avverso il provvedimento 3 ottobre 1996, n.1939 - e relativi atti presupposti - con il quale il Direttore Generale della ULSS appellata ha affidato all'ATI con capogruppo la S.P.D. s.r.l. l'appalto del servizio di pulizie per il triennio 1996/1999.
2) - Per l'appellante la sentenza sarebbe erronea in quanto l'ATI aggiudicataria, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 157/1995 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 358/1992, essere esclusa dalla gara, non avendo precisato le singole parti del servizio che sarebbero state espletate da ciascuna delle imprese raggruppate; l'offerta dell'aggiudicataria sarebbe stata, inoltre, inadeguata e avrebbe dovuto, quindi, contrariamente a quanto in concreto operato, essere sottoposta al vaglio dell'anomalia.
Non vengono svolte censure avverso gli altri capi della sentenza appellata, recanti rigetto di ulteriori profili di censura.
Resiste la ULSS appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono e sviluppano i rispettivi assunti difensivi.
D I R I T T O
1) - L'appello è infondato.
Il bando di gara rinvia, invero, direttamente, per quanto riguarda le associazioni temporanee di imprese alle disposizioni contenute nell'art. 10 del d.lgs. n. 358/1992, per effetto del rinvio di cui all'art. 11 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
L'art. 10 ora detto prevede (comma 2) che "l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo".
Nella gara di cui si discute l'ATI aggiudicataria - ad avviso dell'appellante - avrebbe dovuto essere esclusa per aver presentato un'offerta che, precisando solo in termini percentuali l'apporto delle imprese associate ai fini dell'espletamento dei diversi servizi precisati nel CSA, non avrebbe rispettato il disposto della norma anzidetta, che prescriverebbe la specificazione puntuale delle parti del servizio che le singole associate saranno chiamate a svolgere; in difetto, l'Amministrazione neppure sarebbe in grado di definire le esatte responsabilità di ciascuno dei prestatori di servizio associati; con la conseguente esigenza di esclusione dell'offerta risultata aggiudicataria e correlata erroneità della sentenza appellata, che ha ritenuto corretto l'operato dalla ULSS.
2) - Ritiene, all'opposto, la Sezione che, nel bando e nella lettera d'invito, nulla era indicato in merito alle modalità che le imprese associate ai sensi delle norme anzidette avrebbero dovuto adottare in sede di precisazione delle parti del servizio che ciascuna di esse sarebbe stata chiamata ad effettuare.
In questa situazione, la semplice precisazione in termini percentuali della quantità di servizio che ciascuna impresa avrebbe svolto era da ritenersi sufficiente ai fini dell'osservanza delle norme stesse; e se tale indicazione la P.A. non avesse ritenuto sufficiente, avrebbe dovuto chiederne l'integrazione in termini più puntuali, senza con questo ledere la par condicio dei concorrenti.
Ciò in quanto, in presenza di una norma non sufficientemente precisa in merito alle modalità di presentazione delle offerte, la concorrente non può essere penalizzata, con l'esclusione, a causa di una carenza o di un difetto di chiarezza ascrivibile alla genericità di una clausola della lex specialis della gara.
3) - Correttamente i primi giudici hanno rilevato, del resto, che altro sono le forniture, per le quali è importante la conoscenza dei singoli fornitori, per poter ad essi indirizzare le richieste dell'Amministrazione in sede contrattuale (per eventuali vizi della fornitura, forme di garanzia etc.); altro la prestazione di servizi.
In presenza di una prestazione di servizi di pulizia, in cui gli elementi di specializzazione non sono particolarmente rilevanti ed in cui ciò che interessa è la messa a disposizione di un certo quantitativo - e per certi orari - di semplice manodopera, per lo più priva di particolare qualificazione e certamente fungibile, deve ritenersi sufficiente - in mancanza di diverse precisazioni - la semplice indicazione delle percentuali di effettuazione del servizio; fermo restando che eventuali inadempienze della singola associata verranno, in tal caso, a ricadere sull'intero raggruppamento, giusta la responsabilità assunta dalla capogruppo, alla quale l'Amministrazione potrà e dovrà indirizzare ogni propria lamentela in caso di espletamento insufficiente o comunque inadeguato del servizio stesso.
Servizio che, come accade normalmente per i servizi di pulizia, giusta quanto previsto anche dalla contrattazione di categoria, viene espletato dal nuovo affidatario avvalendosi, in buona parte, del personale che già espletava il servizio per il precedente affidatario; e tanto è stato operato anche nella specie.
Né osta, a tali conclusioni, l'analiticità del CSA; questa valeva a consentire alle candidate una piena e precisa conoscenza degli oneri cui andavano incontro in vista di una esatta programmazione e quantificazione del servizio e dei correlativi oneri, da precisare dettagliatamente in sede di "piano operativo" (piano in relazione al quale la Commissione ha osservato che quello della P.S.D. s.r.l. reca un "programma operativo dettagliato ed analitico, per Presidio e per area, delle ore gg. e settimane ed indica i totali delle ore settimanali per Presidio"); non, invece, a imporre alle concorrenti associate di precisare di quali delle singole parti precisate dal CSA stesso ciascuna di esse avrebbe dovuto farsi carico; non senza rilevare la scarsa utilità di una rigida suddivisione del lavoro, così come postulata dall'appellante, che indurrebbe a ritenere il difetto della prestazione laddove, per qualsiasi motivo, questa fosse esperita (per motivi contingenti) da un'associata diversa rispetto a quella in precedenza indicata in sede di gara; conclusione che, del resto, non potrebbe giovare neppure all'appellante.
Si aggiunga, infine, che la stessa offerta dell'originaria ricorrente non fornisce una ripartizione del lavoro tra le imprese associate particolarmente puntuale e significativa, dal momento che si limita a prevedere che la capogruppo avrebbe svolto la totalità del servizio presso il Presidio Ospedaliero di Cittadella nonché il servizio con inserimento degli svantaggiati presso il Presidio Ospedaliero di Camposampiero; che una associata - la Coopservice - avrebbe svolto il servizio senza inserimento di svantaggiati presso quest'ultimo presidio che la terza associata si sarebbe limitata a garantire supporto tecnico con una persona per l'integrazione lavorativa di operatori psichiatrici e alcolisti.
3) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Condanna l'appellante al pagamento, a favore della ULSS appellata, delle spese del grado, che liquida in complessivi EURO 2.500 (duemilacinquecento).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:
EMIDIO FRASCIONE Presidente
GIUSEPPE FARINA Consigliere
PAOLO BUONVINO Consigliere - estensore
GOFFREDO ZACCARDI Consigliere
MARZIO BRANCA Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in cancelleria il 12 giugno 2002.