CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 12 giugno 2002 n. 3280 - Pres. ff. Buonvino, Est. Deodato - Opera Pia Milani-Rossi (Avv.ti Amici e Quattrino) c. Comparone ed altro (Avv.ti Bajocchi e Raimondi) - (previa riunione di due ricorsi in appello, annulla T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenze 20 settembre 1991, nn. 1144 e 1145).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - Nel caso di Enti - Va effettuata al legale rappresentante o al soggetto autorizzato a ricevere le notificazioni - Notifica a persona che aveva perduto la qualità di legale rappresentante - E' nulla.
2.
Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notifica - All'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato - Nullità - Effetti - Si riflettono su tutto il giudizio - Annullamento della sentenza eventualmente emessa - Va disposto.3. Giustizia amministrativa - Appello - Termine per la proposizione - Inosservanza - Nel caso in cui l'inosservanza derivi dalla nullità della notifica del ricorso di primo grado - Ammissibilità ex art. 327, 2° comma, c.p.c.
1. L'atto introduttivo del giudizio dinanzi al T.A.R. va notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 L. n.1034/1971 e 13 R.D. n.642/1907, per quanto riguarda gli Enti (nella specie di trattava di un Ente morale), ai legali rappresentanti di questi ultimi od al soggetto autorizzato a ricevere le notificazioni. E' pertanto radicalmente nulla la consegna del ricorso introduttivo ad un soggetto che, al momento della ricezione, aveva perduto la qualità di legale rappresentante e che non era stato autorizzato ad altro titolo al ricevimento della copia del ricorso.
2. La nullità della notifica del ricorso introduttivo nei confronti dell'Amministrazione si estende a tutto il giudizio invalidamente introdotto e, dunque, anche alla pronuncia della sentenza che lo ha definito e comporta l'annullamento di quest'ultima.
3. Le nullità della notificazione del ricorso in primo grado consente, in deroga alla regola generale, la proposizione dell'impugnazione dopo l'intervenuta scadenza del termine per la sua utile introduzione, ai sensi dell'art. 327, 2° comma, c.p.c., che esclude la decadenza dall'impugnazione della parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione.
FATTO
Con le sentenze impugnate venivano accolti i ricorsi proposti dalle Sig.re Comparone e Quattrino e, per l'effetto, veniva condannato l'Ente odierno ricorrente al pagamento in favore delle istanti delle somme (rispettivamente di L.30.068.875 e L.16.032.875 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria) accertate come loro dovute a titolo di compenso per il lavoro espletato alle dipendenze dell'Opera Pia intimata in primo grado.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello l'Opera Pia Milani-Rossi deducendo l'invalidità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, assumendo, quindi, la nullità di quest'ultimo e concludendo, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.
Resistevano le Sig.re Comparone e Quattrino eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto, sostenendo la ritualità e la validità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado e concludendo per la reiezione del ricorso.
Con ordinanze nn.2215 e 2216 in data 16.12.1994 venivano accolte le istanze di sospensione dell'esecuzione delle sentenze appellate.
Con decisione interlocutoria n.5823/00 in data 11 luglio 2000 veniva disposta, previa riunione dei due ricorsi, l'acquisizione di informazioni dalla Regione Lazio.
Espletato il predetto incombente istruttorio, il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 gennaio 2002.
DIRITTO
L'Ente appellante deduce, quale unico motivo assunto a fondamento dell'impugnazione, la nullità radicale della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita presso un luogo diverso dalla sede dell'Opera e mediante consegna a persona fisica diversa dal suo legale rappresentante, e l'invalidità di tutti gli atti processuali conseguenti, ivi compresa la decisione di accoglimento del ricorso proposto dalle odierne appellate.
Premesso di non essersi costituito nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante indica, a sostegno dell'ammissibilità dell'appello (specificamente contestate dalle controparti), la previsione di cui all'art.327, II comma, c.p.c., che esclude la decadenza dall'impugnazione della parte contumace che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione.
Come si vede, la questione dell'ammissibilità dell'appello, ancorchè in astratto logicamente antecedente, coincide con il merito dell'impugnazione, atteso che la censura dedotta a sostegno dell'appello (e cioè la nullità della notificazione del ricorso in primo grado) costituisce lo stesso presupposto di applicabilità dell'art.327 II comma c.p.c., là dove ammette ed autorizza, in deroga alla regola generale, la proposizione dell'impugnazione nonostante l'intervenuta scadenza del termine per la sua utile introduzione.
Tanto premesso, si osserva che la Sezione, risultando controversi alcuni decisivi dati di fatto (quali la sede dell'Ente e l'identità del suo Presidente al momento della notifica del ricorso), ha disposto, in via istruttoria, l'acquisizione dalla Regione Lazio delle informazioni necessarie a verificare la ritualità della notificazione controversa.
La controversia va, pertanto, definita sulla base della relazione trasmessa in ottemperanza alla decisione interlocutoria, sia in quanto il relativo contenuto non risulta contestato dalle parti sia in quanto le notizie ivi contenute appaiono riscontrate dalla copiosa documentazione puntualmente allegata.
Dalla lettura dell'anzidetta relazione si ricava univocamente che, alla data della notifica del ricorso (30 aprile 1987), il Sig. Petaccia, nelle mani del quale è stata eseguita la notifica in esame, aveva perduto la carica di Presidente del C.d.A. dell'Istituto e che, al suo posto, era stato nominato (fin dal 5 agosto 1986) il Sig. Schiavi Domenico e che in Via Padre Filippo da Segni, luogo di notificazione del ricorso, non veniva svolta alcuna attività amministrativa dell'Opera Pia (per quanto risultante dalla documentazione in possesso della Regione).
Risultano, pertanto, comprovate le circostanze di fatto allegate dall'appellante a sostegno dell'impugnazione sicchè deve concludersi che la notifica controversa si appalesa effettivamente affetta da nullità ai sensi dell'art.160 c.p.c. per violazione delle disposizioni relative alla persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto.
Posto, infatti, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 L. n.1034/1971 e 13 R.D. n.642/1907 l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al T.A.R. va notificato, quanto agli Enti morali, ai rappresentanti di questi ultimi o al soggetto autorizzato a ricevere le notificazioni, la consegna dell'atto in questione ad un soggetto che, al momento della ricezione, aveva certamente perduto la qualità di Presidente del C.d.A. e che non consta essere stato autorizzato ad altro titolo al ricevimento della copia del ricorso comporta senza dubbio l'invalidità della notificazione e, quindi, degli atti processuali da quello dipendenti.
La nullità di un atto relativo alla rituale instaurazione del contraddittorio si estende, infatti, a tutto il giudizio invalidamente introdotto e, dunque, anche alla pronuncia della sentenza che lo ha definito.
Né consta, come genericamente allegato dalle appellate, che la notificazione in parola abbia comunque raggiunto il suo scopo, non risultando da alcun elemento che l'Ente intimato abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del ricorso. Ritenuta, quindi, preliminarmente l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.327 II comma c.p.c., va accolto l'appello e, per l'effetto, annullate le sentenze impugnate.
Sussistono, infine, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in accoglimento dei ricorsi, riuniti, indicati in epigrafe, annulla le sentenze del T.A.R. del Lazio, Sez. III ter, n.1144/91 e n.1145/91;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2002, con l'intervento dei signori:
Paolo Buonvino - Presidente f.f.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Francesco D'Ottavi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
f.to Carlo Deodato f.to Paolo Buonvino
Depositata in segreteria il 12 giugno 2002.