CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 10 luglio 2002 n. 3842 - Pres. Marrone, Est. Allegretta - Comune di Castellina in Chianti (Avv. Giulio Padoa) c. Fanetti (n.c.) - (annulla T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza 15 marzo 2002 n. 498).
1. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo - Sulle domande e sulle riserve dell'impresa - Non sussiste ex art. 1° D.P.R. n. 554/99 - Applicabilità di quest'ultima norma anche nei confronti degli appalti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della norma.
2. Atto amministrativo - Diritto di accesso - Alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo - Non sussiste - Ragioni dell'esclusione - Individuazione.
L'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, secondo il quale "ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa") costituisce una norma di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del testo regolamentare che la contiene, come espressamente dichiarato dal successivo art. 232 dello stesso D.P.R. (1).
2. Con l'art. 31 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101 (che ha qualificato come "riservata" la relazione del collaudatore e del direttore dei lavori), il legislatore ha voluto impedire la diffusione delle relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate, in quanto si inseriscono in una controversia in atto o potenziale tra l'amministrazione e l'appaltatore concernente l'esecuzione del contratto, nella quale si fronteggiano interessi di natura patrimoniale e che solo indirettamente, per le possibili conseguenze sulla finanza pubblica, presentano riflessi di ordine pubblicistico (2).
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(1) Alla stregua del principio è stato ritenuto nella specie che la ricorrente, appaltatrice dei lavori ai quali si riferiscono le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore da essa richieste, non aveva diritto ad ottenerne copia e, corrispondentemente, il Comune non era tenuto a consentirne l'accesso, onde il silenzio da quest'ultimo serbato sull'istanza di accesso era da ritenere legittimo.
(2) V. in tale senso già Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 1999, n. 814; id., 20 dicembre 1999 n. 2128.
FATTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, notificato il 27 dicembre 2001, la Ditta Fanetti esponeva di avere eseguito per il Comune di Castellina in Chianti la costruzione di una piscina e che i lavori sono stati collaudati con l'applicazione di una penale per il ritardo non coperto dalle sospensioni di lavori. In pendenza della lite che ne è seguita, la Ditta ricorrente ha chiesto invano al Comune copia delle relazioni riservate presentate dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore. Essa, pertanto, ha chiesto l'annullamento del silenzio prestato dall'Amministrazione sulla istanza di accesso documentale e la condanna del Comune alla consegna dei documenti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. per la Toscana ha accolto il ricorso, annullato il silenzio, dichiarato l'obbligo del Comune di rilasciare la documentazione in questione.
Di tale sentenza il Comune chiede la riforma, in quanto errata per violazione dell'art. 10 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 in relazione all'art. 24 della Legue 7 agosto 1990 n. 241, in riferimento anche alla nonna transitoria contenuta nell'art. 232 del predetto D.P.R. n. 554/1999; violazione dell'art. 31 bis della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, come introdotto con il D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito nella Legge 2 giugno 1995 n. 216.
La ditta appellata non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 2 luglio 2002, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
L'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109) 1994 dispone testualmente che "ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa".
La norma è di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del testo regolamentare che la contiene, come espressamente dichiarato dal successivo art. 232.
L'impresa ricorrente, appaltatrice dei lavori ai quali si riferiscono le relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore da essa richieste, non aveva, pertanto, diritto ad ottenerne copia e, corrispondentemente, il Comune non era tenuto a consentirne l'accesso. Il suo rifiuto mediante silenzio è, in conseguenza, legittimo.
Si è già rilevato in proposito che la definizione di 'riservata', data alla relazione del collaudatore e del direttore dei lavori dall'art. 31 bis L. 11 febbraio 1994 n. 109, introdotto dall'art. 9 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, denota che il legislatore ha voluto impedire la diffusione delle relazioni al di fuori delle amministrazioni cui sono indirizzate, in quanto si inseriscono in una controversia in atto o potenziale tra l'amministrazione e l'appaltatore concernente l'esecuzione del contratto, nella quale si fronteggiano interessi di natura patrimoniale e che solo indirettamente, per le possibili conseguenze sulla finanza pubblica, presentano riflessi di ordine pubblicistico (Cons. Stato, Sez. V, 10 dicembre 1999, n. 814; id., 20 dicembre 1999 n. 2128).
L'appello va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 2 luglio 2002 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Corrado Allegretta f.to Claudio Varrone
Depositata in segreteria il 10 luglio 2002.