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n. 10-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 1 ottobre 2002 n. 5127 - Pres. Varrone, Est. D'Agostino - Immobiliare None s.p.a. (Avv. F. Pagano) c. Comune di Rivalta (n.c.) - (conferma T.A.R. Piemonte, Sez. I, 7 dicembre 1994, n. 637).

Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Oneri concessori - Pagamento rateale - Ritardato od incompleto pagamento - Applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 della L. n. 47/1985 - Legittimità - Pagamento parziale delle rate dovute - Irrilevanza ai fini dell'applicazione della sanzione.

Legittimamente l'amministrazione comunale applica la sanzione prevista dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di ritardato od incompleto pagamento di una o più rate degli oneri dovuti per una concessione edilizia, essendo irrilevante ai fini dell'applicazione della sanzione in questione che una parte della rata dovuta sia stata già corrisposta; trattandosi infatti di obbligazioni interamente regolate dalla legge, una volta che ne sia determinato in concreto l'ammontare, non è in potere della P.A. accettare l'adempimento parziale, in armonia ai principi stabiliti dall'art. 1181 del codice civile (1).

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(1) Dispone l'art. 3 , commi 2, 3, 4 e 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che:

"2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.

4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge".

Nella specie il Comune aveva applicato sulla quarta rata degli oneri concessori una sanzione in misura doppia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera c della legge 28 febbraio 1985 n. 47, tenuto conto che detta rata era stata pagata dopo 240 giorni dalla scadenza dovuta. Nè, secondo la Sez. V, per escludere l'applicazione della sanzione, poteva tenersi conto della circostanza che una parte della rata risultava corrisposta, atteso che, anche ai sensi dell'art. 1181 del codice civile, non è in potere della P.A. accettare l'adempimento parziale.

V. in argomento:

Consiglio Stato sez. V, 3 luglio 1995, n. 1001, in Foro amm. 1995,1508 ed in Riv. giur. edilizia 1995, I, 847, secondo cui, "in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata della quota di contributo commisurato al costo di costruzione per una concessione edilizia, l'art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47 non esclude, né vieta al comune di rendere edotto il concessionario inadempiente, in applicazione del principio costituzionale d'imparzialità dell'attività amministrativa e della regola della correttezza invocata dal concessionario stesso - nonché a prescindere dalla natura giuridica della sanzione per ritardato pagamento della rata -, delle conseguenze sfavorevoli cui esso potrebbe andare incontro, nè tampoco di adoperarsi per aggravare la di lui posizione debitoria, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c." .

V. tuttavia in senso diverso T.A.R. Puglia sez. I, Bari, 8 luglio 1999, n. 794, in Foro amm. 2000, 620, secondo cui "nell'ipotesi di ritardato pagamento di rata per oneri accessori connessi al rilascio di concessione edilizia, il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47 opera in via automatica, senza la mediazione - nè alla stregua di un pretesa norma di correttezza nè sulla scorta di un presunto onere di buona amministrazione - di alcun necessario preavviso dell'amministrazione creditrice, contrario alla stessa ratio della predisposizione ope legis di una misura (non semplicemente risarcitoria, sibbene) sanzionatoria".

Sull'applicazione della sanzione indipendentemente dalla previa escussione del fideiussore v. T.A.R. Basilicata 10 maggio 1999, n. 171, in Foro amm. 1999, 2661, secondo cui "nell'ipotesi di ritardo nel versamento dei contributi di urbanizzazione, ancorchè il Comune - alla scadenza dei termini di pagamento dei singoli ratei - non abbia costituito in mora il debitore ovvero escusso il fideiussore, è comunque applicabile la sanzione prevista dall'art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47 trattandosi di debito certo, liquido ed esigibile che, in base all'art. 1182 c.c. doveva essere adempiuto, appunto, col pagamento al domicilio del creditore senza alcun onere di messa in mora del debitore".

V. anche T.A.R. Lombardia-Milano, sez. II, 19 novembre 1996, n. 1657, in Riv. giur. edilizia 1997, I, 349, secondo cui "la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3 l. n. 47 del 1985 per il caso di ritardato versamento degli oneri concessori alla scadenza, costituisce un effetto legale automatico della mora, che prescinde dalla conoscenza dell'interessato ed opera senza oneri di preavviso o di "avvertenze" a carico dell'amministrazione creditrice: è pertanto irrilevante, ai fini di scongiurare il verificarsi degli effetti connessi al ritardato versamento, che il contributo concessorio risulti garantito da fideiussione, posto che, prima della scadenza del termine per l'adempimento, il comune non ha ragione né possibilità di attivare la relativa polizza, né è tenuto ad un alcun facere per alleviare la posizione del debitore".

 

 

RITENUTO IN FATTO

Viene In decisione l'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso, interposto dall'odierna appellante, per l'annullamento del provvedimento del Sindaco di Rivalta prot. 11074 B1 del 13 luglio 1990 con il quale si applicava la sanzione per ritardato pagamento degli oneri concessori, relativi alla concessione edilizia n. 66/87 e, comunque, nella parte in cui veniva determinata tra lire 44.51.914. anziché in misura inferiore.

All'udienza del 30 aprile 2002 la causa è stata assegnata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'appello è infondato.

Per una compiuta disamina del gravame è necessaria l'esposizione dei fati dai quali deriva la vicenda contenziosa.

Il Comune di Rivalta rilasciava all'immobiliare Nene s.p.a. concessione edilizia n. 6/1987 per la costruzione di due edifici per complessivi 15 appartamenti.

Gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione venivano determinati in complessive lire 148.506.365, da versare in quattro rate tute di eguale importo (pari a lire 37.116.590.) alle seguenti scadenze: la prima all'atto del rilascio della concessione edilizia, le altre tre rispettivamente al 31 gennaio 1988, al 31 luglio 1988 e al 31 gennaio 1989.

La prima rata veniva pagata.

A seguito di ordinanza di sospensione dei lavori emanata il 20 novembre 1987 (e revocata il successivo 1° marzo 1988), la società appellante sospendeva il pagamento delle rate relative agli oneri concessori e corrispondeva la seconda rata solo il 28 luglio 1988.

Un successivo versamento veniva effettuato il 26 gennaio 1989.

Il 28 gennaio 1989 il Comune di Rivalta invitava l'espletamento a corrispondere l'importo di lire 37.126.950 a titolo di sanzioni per ritardato pagamento della seconda e terza rata.

Il successivo 31 marzo 1989 l'appellante provvedeva al pagamento di detto importo.

Solo successivamente al versamento così effettuato (con nota 10 aprile e 23 magio 1989) l'immobiliare di None s.p.a. contestava l'applicabilità di sanzioni sul rilievo del ritardo derivante dall'illegittima sospensione dei lavori.

Queste prospettazioni non erano considerate favorevolmente dal Comune che, in un primo tempo, indicava il residuo credito in complessive lire 74.253.190 (pari alla quarta rata e alle sanzioni nel frattempo maturate) e, successivamente, stabiliva di completare il versamento effettuato il 31 marzo 1989 ai seguenti titoli:

lire 14.850.638 per sanzioni nella misura del 20% (cioè per ritardo nel pagamento inferiore ai 120 giorni) relativamente alla seconda e terza rata;

lire 22.275.957 per acconto sulla quarta rata residua, sulla quale applicare la misura doppia ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 lettera c della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

L'appellante sostiene che:

il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione;

erroneamente il Comune avrebbe imputato il versamento effettuato il 31 marzo 1989 quanto mane in parte a sanzioni, dovendo lo stesso essere riferito in conto capitale (cioè alla quarta rata);

in ogni caso, anche a voler seguire il sistema delle imputazioni utilizzato dal Comune di Rivalta, la residua parte della sorte capitale non versata era comunque di lire 14.850.638 sicché l'intero importo ancora dovuto ammonterebbe, a tutto concedere, a lire 29.701.276 (pari a 100% ai sensi del citato art. 3 della legge n. 47 del 1985) e non già a lire 4.51.914 sub a).

Va, in primo luogo, respinta la tesi sull'asserita carenza di motivazione.

Il provvedimento impugnato contiene una sintetica, ma sufficientemente chiara, esposizione delle ragioni che determinano la richiesta dell'amministrazione, individuandosi in quel conteso sia il computo delle somme versate, sia l'imputazione per i diversi titoli.

In ogni caso, l'amministrazione comunale non era chiamata a una valutazione che impingesse nei suoi poteri discrezionale, ma era tenuta, molto più semplicemente, a individuare, in base ai versamenti già effettuati la portata del suo credito residuo.

Va peraltro soggiunto che l'esattezza dei computi discende quasi per tabulas un rapporto di dare-avere e dal ritardo ampiamente cumulato dall'appellante nei pagamenti, anche tenendo conto del trimestre di sospensione dei lavori.

Nessuna integrazione dell'atto amministrativo in contestazione può, infine, desumersi dagli scritti difensivi di prime cure del Comune, che si è limitato a dare ragione dei computi operati nell'ambito del contraddittorio instaurato dall'odierna appellante.

Sub b).

La nota 28 febbraio 1989 del Comune di Rivalta invitava l'esponente a corrispondere l'importo di lire 37.126.950 a titolo di sanzioni per il ritardo pagamento della seconda e terza rata. La circostanza che l'immobiliare None s.p.a. ritenesse, per contro, di effettuare il pagamento della quarta rata non è, pertanto, opponibile specialmente sul ricorso che le contestazioni in ordine all'applicabilità di sanzioni furono esposte dall'appellante solo dopo aver effettuato il versamento.

Va peraltro sottolineata la contraddittorietà delle affermazioni della parte istante che assume di aver ritenuto di pagare per ben due volte la quarta rata (una prima volta con il pagamento del 26 gennaio 1989 e una seconda con quello del 31 marzo successivo).

E' comunque sufficiente a respingere il dedotto motivo il rilievo che il debito più antico era costituito dalle sanzioni maturate per i ritardati pagamenti in epoca antecedente la scadenza della quinta rata.

Sub c).

Non può condividersi neppure l'ipotesi di riduzione della richiesta da lire 44.551.914 a lire 29.701.276.=

Alla data del 13 luglio 1990 (quando fu adottato l'impugnato provvedimento), l'amministrazione comunale di Rivalta non aveva ricevuto l'integrale pagamento della quarta rata pari a lire 37.126.590.=

Trattandosi di obbligazioni interamente regolate dalla legge, una volta che ne sia determinato in concreto l'ammontare, non era in potere della p.A. qualificare e accettare l'adempimento parziale, in armonia ai principi stabiliti dall'art. 1181 del codice civile.

L'inadempimento, in altre parole, operava per l'intero.

L'amministrazione avrebbe dovuto (a questa stregua) operare il raddoppio dell'intera somma dovuta cioè 37.126.590 x 2. Poiché, tuttavia, una quota di quella somma era imputabile a precedenti sanzioni, il calcolo ha coerentemente tenuto conto di quella detrazione e ha conseguentemente ridotto la misura dell'aumento di contributo sul doppio della somma originariamente dovuta, scomputata di quanto ricevuto a diverso titolo.

Nessun errore può, di conseguenza, ravvisarsi nell'operato dell'appellato Comune.

Sembra tuttavia equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma addì 30 aprile 202 dal Consiglio di Stato - Sezione Quinta riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Claudio Varrone presidente

Corrado Allegretta consigliere

Paolo Buonvino consigliere

Goffredo Zaccardi consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Filoreto D'Agostino F.to Claudio Varrone

Depositata in segreteria in data 1 ottobre 2002.

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