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n. 10-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 2 ottobre 2002 n. 5175 - Pres. Quaranta, Est. D’Ottavi - P.I.T.E.F. S.r.l. (Avv. P. Valvo) c. Comune di S. Michele al Tagliamento (Avv.ti R. Bucci ed F. Di Maria) e Braida e c.ti (n.c.) - (conferma T.A.R. Veneto, 22 dicembre 1994, n. 1137).

1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - In sanatoria - Ex artt. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Rilascio - Effetti - Modificazione della destinazione urbanistica del terreno sul quale insiste la costruzione sanata - Impossibilità.

2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Rilascio - Presupposti - Accertamento della conformità urnamistica dell’opera da realizzare - Necessità.

1. Il rilascio di una concessione in sanatoria, ai sensi degli artt. 31 e segg. della legge n. 47 del 1985, se da un lato rende legittimo l’edificio che era strutturalmente e funzionalmente abusivo, dall’altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale potenziale; in particolare, con la concessione in sanatoria non può automaticamente essere variata la destinazione urbanistica del terreno sul quale insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.

2. Il rilascio della concessione edilizia è condizionato all’accertamento della conformità urbanistica del progetto presentato, cioè alla sua conformità alle leggi ed alle previsioni degli strumenti territoriali ed urbanistici e dei regolamenti edilizi (v. art. 4, 1° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

 

 

 

FATTO

La ditta P.I.T.E.F. S.r.l., odierna appellante, è proprietaria di un immobile ubicato in Via S. Filippo, nel Comune di S. Michele al Tagliamento.

La P.I.T.E.F. S.r.l., rappresenta che atteso che le concessioni concernenti tale fabbricato erano state rilasciate per uso agricolo, nei termini di legge (art.40, u.c., L. 28 febbraio 1985, n.47 e sucessive modificazioni ed integrazioni) provvedeva ad inoltrare domanda di "condono". Richiesta la concessione in sanatoria, chiedeva pure la ristrutturazione dell’edificio per ubicarvi la sede locale della ditta, servizi del personale, ricovero e riparazione mezzi e alloggio custode per la propria attività di concessionaria per l’asporto di rifiuti solidi urbani e del servizio spazzamento strade nel Comune di S. Michele al Tagliamento.

La concessione in sanatoria veniva rilasciata il 29 aprile 1988 e quella per la sistemazione dell’immobile il 10 maggio 1988.

Avverso tali concessioni proponevano ricorso dinanzi al TAR Veneto i Sig.ri Angelica Maria Braida ved. Piccolomini Naldi Baldini e Flaminia Piccolomini Naldi Baldini in Pampanini, che ne chiedevano l’annullamento per vari motivi di illegittimità.

Il T.A.R. Veneto con la sentenza impugnata accoglieva parzialmente il ricorso e per l’effetto annullava la concessione edilizia relativa alle opere di ristrutturazione ed il presupposto parere della Commissione Edilizia Comunale, rilevando che la concessione edilizia, aveva per oggetto opere di ristrutturazione del medesimo edificio, per essere adibito a sede della società controinteressata, opere dirette, precisamente, a realizzare: uffici, servizi del personale, magazzino, ricovero automezzi, riparazioni e alloggio del custode, e osservava che il rilascio della sanatoria edilizia, ottenuta dalla Pitef ai sensi degli artt.31 e segg. della legge n.47 del 1985, rendeva si legittimo l’edificio che era, strutturalmente e/o funzionalmente abusivo, ma non conferiva nessun altro beneficio o vantaggio, attuale o potenziale, alla richiedente. In particolare restava immutata la destinazione urbanistica del terreno dove esisteva l’edificio condonato e nemmeno poteva mutarsi la relativa normativa urbanistica.

Ciò premesso, secondo il Tribunale doveva conseguentemente escludersi che il Comune di S. Michele al Tagliamento potesse autorizzare ulteriori interventi edilizi (nella specie, di ristrutturazione complessiva) sull’edificio condonato, situato in zona agricola ed in fascia di rispetto stradale, in quanto risultava, inoltre violata la normativa urbanistica sull’inedificabilità in zona di rispetto stradale, nonché quella sulla destinazione agricola della zona, ed infine si rivelava illogico e contraddittorio pure il parere favorevole della commissione edilizia, che nonostante avesse evidenziato tale contrasto, non ne aveva tratto la dovuta conseguenza nell’emanazione del parere, astenendosi da ogni valutazione di tipo urbanistico.

L’appellante Società ritiene tale decisione viziata ed erronea per i seguenti motivi.

Osserva l’appellante che i lavori di ristrutturazione sono in massima parte consistiti nella realizzazione, all’interno della struttura esistente, dei servizi del personale, ricovero e riparazione mezzi e alloggio del custode per la propria attività di concessionaria per l’asporto di rifiuti solidi urbani e del servizio spozzamento strade nel Comune di S. Michele al Tagliamento.

In particolare l’appellante rileva che l’art.8 della N.T.A. del P.R.G. prevede che "le zone per la viabilità e le ferrovie … sono destinate alla conservazione, all’ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico e dei mezzi su gomme e rotaie e comprendono: le strade, i nodi stradali, i parcheggi, la sede ferroviaria, le fasce di rispetto" (l’individuazione di tali zone è indicativo, competendo ai singoli progetti esecutivi delle opere la loro esatta definizione).

Nelle zone di rispetto sono ammesse solo costruzioni a servizio della infrastruttura protetta, quali impianti di distribuzione carburante, stazioni, cabine e simili.

Ne consegue che l’attività svolta dalla Pitef S.r.l. nel Comune di S. Michele al Tagliamento e cioè di spazzamento strade ed asporto rifiuti è, più di ogni altra, al servizio della struttura protetta e cioè della strada.

Per quanto attiene alla censura secondo cui per il mapp. 324, o meglio per i parcheggi ed il lavaggio che ricadono sul mapp. 324, vi sarebbe contrasto con la destinazione agricola della zona, l’appellante rileva come l’ottenimento della concessione in sanatoria per il cambiamento di destinazione d’uso del fabbricato non possa non estendersi alla destinazione dell’area di pertinenza del fabbricato stesso con la conseguenza di legittimare l’uso del terreno di pertinenza in conformità all’uso del fabbricato.

L'appellante infine osserva che nella zona di rispetto stradale – così come disciplinato dalle N.T.A. del PRG vigente -, appare del tutto indifferente che la destinazione del fabbricato assentito sia commerciale, direzionale, residenziale ed industriale essendo sufficiente che sussiste il riscontro con le finalità di servizio delle infrastrutture protette.

L’appellante conclude per l’accoglimento dell’appello con ogni consequenziale statuizione di legge.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.1095/94 del 7 dicembre 1994 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto accoglieva, in parte, il ricorso proposto dagli attuali appellati e per l’effetto annullava la concessione edilizia rilasciata dal Comune di S. Michele al Tagliamento all’appellante Società, n.7323, del 3 maggio 1998.

Come pure considerato in precedenza l’appellante deduce l’illegittimità della sentenza per i seguenti motivi: 1) è errato ritenere che la concessione edilizia sia illegittima per violazione delle norme sull’edificabilità nelle fasce di rispetto in zona agricola, in quanto la tipologia dell’edificio e una corretta applicazione della normativa di riferimento consentivano e consentono il rilascio della concessione; 2) è pure erronea la determinazione del primo giudice che ha ritenuto illegittima la predetta concessione edilizia per violazione delle norme sull’edificabilità in zona agricola in quanto da un lato la concessione in sanatoria ha legittimato anche il cambio di destinazione d’uso dello scoperto pertinenziale e, dall’altro, la corretta applicazione della norma di cui all’art.4 della L.R. n.24/1995, consente la ristrutturazione edilizia prevista della concessione.

Le censure sono infondate e l’appello va respinto.

Rileva il Collegio che la concessione edilizia n.7323 del 3 maggio 1988, annullata dall’impugnata sentenza, aveva per oggetto opere di ristrutturazione dell’edificio di proprietà dell’appellante al fine di adibirlo a sede della società.

Le opere come notato in precedenza erano dirette, precisamente, a realizzare: uffici, servizi del personale, magazzino, ricovero automezzi, riparazioni e alloggio del custode.

Al riguardo la Sezione condivide il presupposto decisionale del Tribunale secondo cui il rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi degli artt.31 e segg. della legge n.47 del 1985, se da un lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale potenziale.

In particolare, con la sanatoria edilizia non può automaticamente essere variata la destinazione urbanistica del terreno dove insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.

In tale contesto sono infondate le prospettate censure in quanto giustamente il Tribunale ha escluso che il Comune di San Michele al Tagliamento potesse autorizzare ulteriori interventi edilizi (nella specie, di ristrutturazione complessiva) sull’edificio condonato, situato in zona agricola ed in fascia di rispetto stradale, secondo quanto presupposto dall’apposito parere della Commissione edilizia comunale.

Né possono condividersi le argomentazioni concernenti l’applicabilità della norma derogatoria prevista dall’art.7 della L.R.V. n.24 del 1985 sull’edificabilità nelle zone agricole, che secondo l’appellante consentirebbe gli interventi di recupero, tra cui anche la ristrutturazione, degli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, in quanto da un lato, come indicato dalla Commissione edilizia nel parere presupposto, non tutta l’area interessata è in fascia di rispetto, ma una parte (quella retrostante) è classificata zona agricola, e dall’altro perché l’art.7 della menzionata legge regionale n.24 del 1985, pur se letteralmente riferito in generale agli "edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade" per i quali "sono consentite le seguenti opere: … ristrutturazione edilizia …", deve interpretarsi nel senso che tale disposizione riguardi soltanto le costruzioni rurali, e ciò nel rispetto dello spirito e delle lettera della legge regionale che reca una specifica disciplina di settore.

Infatti, come esattamente ritenuto dal Tribunale, tale valutazione trova precisa conferma nelle finalità dichiarate dalla legge (tra cui in particolare quella di "favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente": art.1), nella definizione degli oggetti (art.2, dove sono elencate esclusivamente tipologie rutali) e nel secondo comma dell’art.4, che recita: "la destinazione d’uso di costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo è disciplinata dallo strumento urbanistico", complesso normativo di riferimento che rivela il limite settoriale della disciplina legislativa; con la conseguenza che accedendo alla tesi dell’appellante si dovrebbe trarre la conseguenza che l’art.7 della L.R.V. n.24, del 1985, una norma urbanistico-edilizia di portata generale, applicabile a qualsiasi edificio posto in fascia di rispetto, con l’inevitabile e sconcertante conclusione dell’abrogazione implicita di tale norma, ad opera dell’art.27 della L.R.V. n.61 del 1985, successivamente entrata in vigore.

Invero, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante si deve ritenere che quest’ultima disposizione di carattere generale affida ai piani regolatori la disciplina del restauro e della ristrutturazione delle costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto delle strade: tale previsione, ovviamente, è incompatibile con una norma derogatoria generale che consenta essa stessa, in ogni caso, gli interventi di recupero.

Per ciò che concerne poi il rapporto tra la legge regionale n.24 del 1985 e gli strumenti urbanistici comunali, si deve osservare che l’art.14 della legge stessa fa salve le disposizioni più restrittive degli strumenti urbanistici: in definitiva, l’intervento in questione restava e resta comunque precluso dal vincolo sulle fasce di rispetto, posto dall’art.8.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.r.g. del Comune di San Michele al Tagliamento.

L’impugnata concessione non può quindi sorreggersi sull’art.7 della L.R.V. n.24 del 1985 e sono conseguentemente infondate le rlative prospettate censure.

Ne consegue che poiché, nella vigente legislazione in materia, il rilascio delle concessioni di costruzione è condizionato all’accertamento della conformità urbanistica dei progetti presentati, cioè alla loro conformità alle leggi ed alle previsioni degli strumenti territoriali ed urbanistici e dei regolamenti edilizi (art.4, I co., della legge 28 gennaio 1977 n.10 e art.76, IV co., della L.R.V. 27 giugno 1985 n.61), la concessione impugnata come esattamente ritenuto dal Tribunale, era ed è illegittima in quanto, per le considerazioni svolte, risulta violata la normativa urbanistica sull’inedificabilità in zona di rispetto stradale, nonché quella sulla destinazione agricola della zona.

Va anche evidenziato come pure esattamente il Tribunale, al contrario di quanto dedotto dall’appellante avesse stigmatizzato l’illogico e contraddittorio pure il parere "favorevole" della Commissione edilizia, che nonostante avesse evidenziato tale contrasto, non ne aveva tratto la dovuta conseguenza nell’emanazione del parere, astenendosi da ogni valutazione di tipo urbanistico.

Conclusivamente quindi l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500 (millecinquecento euro).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza pure in epigrafe indicata.

La condanna alle spese, liquidate come in motivazione, segue la soccombenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:

Alfonso Quaranta Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Francesco D’Ottavi Consigliere, rel.

Filoreto D’Agostino Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Francesco D’Ottavi F.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria in data 2 ottobre 2002.

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