CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Ordinanza 11 ottobre 2002 n. 4423 - Pres. Farina Est. D'Ottavi - Società Edison D.G. S.p.A. (Avv.ti Todarello e Vaiano) c. Comune di Albignasego (Avv.ti Segantini, Lorigiola e Manzi) e A.P.S. Azienda Padova Servizi S.p.A. (Avv. Manzi e Testa).
Comune e Provincia - Servizio di distribuzione del gas - Gestione diretta del servizio - A seguito dell'art. 15 D.Lgs. 164/2000 - Impossibilità - Affidamento mediante gara pubblica - Necessità.
Va sospesa l'efficacia una delibera con la quale un Comune ha disposto la costituzione ex novo di una gestione diretta del servizio di distribuzione gas, mediante conferimento diretto del servizio medesimo alla ex municipalizzata, atteso che la vigente normativa prevede la procedura di gara per l'affidamento del servizio de quo (1).
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(1) Nota dell'Avv. Prof. VALERIO TAVORMINA
Con l'ordinanza in rassegna, la Sezione V del Consiglio di Stato, accogliendo l'appello della Edison D.G. s.p.a., concessionaria in proroga del servizio distribuzione gas nel territorio comunale, ha sospeso l'efficacia degli atti amministrativi con cui il Comune di Albignasego, sul presupposto che tale operazione costituisse ipotesi di "trasformazione" della precedente gestione in società di capitali ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 164/2000, aveva disposto la costituzione ex novo di una gestione diretta del servizio di distribuzione gas, mediante conferimento diretto del servizio medesimo nella ex municipalizzata del Comune d Padova (medio tempore trasformata in s.p.a.), nella quale l'Amministrazione comunale di Albignasego deteneva una quota azionaria di minoranza.
Sia pur con una delibazione sommaria tipica della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha correttamente affermato il principio per cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 164/2000, meglio noto come Decreto Letta, non è più consentito ad una amministrazione comunale costituire ex novo forme di gestione diretta del servizio di distribuzione gas, dovendo l'ente locale, in linea con le previsioni di cui agli artt. 14 e 15 del citato Decreto di liberalizzazione del settore gas, limitarsi a bandire gara pubblica per l'affidamento del servizio ovvero trasformare la gestione diretta esistente, ma solo per il caso in cui il comune abbia in corso una gestione diretta del servizio (intendendosi per gestione diretta un'azienda speciale ovvero una gestione diretta in economia).
In linea con tale principio, poiché nel caso di specie il Comune di Albignasego non aveva in corso una gestione diretta preesistente all'entrata in vigore del Decreto Letta, essendo il servizio gestito dal concessionario uscente Edison D.G. s.p.a., il Consiglio di Stato ha dunque ritenuto di dover rispettare "la vigente normativa sull'assoggettamento alla procedura di gara per l'affidamento del servizio de qua.
Per l'annullamento
dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA-MILANO, Sezione III n. 1875/2002, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
A.P.S. AZIENDA PADOVA SERVIZI S.P.A.
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Udito il relatore Cons. Francesco D'Ottavi e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto che, sia pure ad un primo sommario esame - anche in relazione alla figura di concessionario "in proroga" dell'attuale Società ricorrente - il ricorso in appello pare assistito dal necessario fumus boni juris soprattutto su ciò che concerne il rispetto della vigente normativa sull'assoggettamento alla procedura di gara per l'affidamento del servizio de quo;
P.Q.M.
Accoglie l'appello (ricorso numero: 8265/2002) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, invitando la segreteria a dare comunicazione al T.A.R. Veneto per l'ulteriore fissazione dell'udienza di merito del ricorso di primo grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma 11 ottobre 2002.