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n. 2-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 468 - Pres. Elefante, Est. Marchitiello - Corral ed altri (Avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Trinitapoli (Avv.ti Mastroviti e Matassa) Barisciano ed altri (Avv. Pellegrino), Lamacchia ed altri (Avv.ti Paccione e Sanino) - (conferma T.A.R. Puglia, Bari, Sezione I, 27 luglio 2001, n. 3148).

1. Elezioni - Elezioni amministrative - Dichiarazione di accettazione delle candidature - Attestante l'assenza di motivi di incompatibilità - Riferimento erroneo all'art. 15 della L. n. 55/1990 piuttosto che all'art.58 del D.L.vo n. 267/2000 - Irrilevanza.

2. Elezioni - Elezioni amministrative - Dichiarazione di accettazione delle candidature - Attestante l'assenza di motivi di incompatibilità - Utilizzo di un modulo
2. Elezioni - Elezioni amministrative - Operazioni elettorali - Disposto di cui all'art. 275 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 - Inapplicabilità alle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

3. Elezioni - Elezioni amministrative - l'art. 33, ultimo comma, del T.U. 16.5.1960, n. 570, prevede una Procedura di reclamo - Disciplina prevista dall'art. 33, ultimo comma, del T.U. 16.5.1960, n. 570 - Applicabilità solo ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - comuni di minori dimensioni - potere di correzione - Potere di autotutela della commissione elettorale mandamentale - Applicabilità.

1. Correttamente una commissione elettorale per le elezioni amministrative ritiene che la dichiarazione di accettazione delle candidature, con la quale i candidati hanno dichiarato di "non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16", sia da considerare equivalente ad una dichiarazione che richiami l'art. 59 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che tiene conto anche delle modificazioni introdotte dalla legge n. 475 del 13.12.1999. La circostanza infatti che i candidati di una lista abbiano presentato la dichiarazione di accettazione delle candidature sui moduli apprestati dal Ministero dell'Interno per precedenti consultazioni elettorali, nei quali è richiamata la disciplina previgente (nella specie di trattava della disciplina normativa del 1990 e del 1992, e non a quella modificativa del 1999) costituisce una mera irregolarità formale non è da ritenersi preclusiva della partecipazione alla consultazione.

2. Nei confronti della dichiarazione di accettazione della candidatura, che costituisce dichiarazione proveniente da un privato, non può applicarsi il disposto di cui all'art. 275 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale "quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate, il riferimento s'intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo".

3. Se è vero che l'art. 33, ultimo comma, del T.U. 16.5.1960, n. 570, prevede una procedura di reclamo solo con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non può da ciò inferirsi che, nelle elezioni relative ai comuni di minore dimensione, gli interessati non possano promuovere, con propri reclami od osservazioni, l'esercizio degli ordinari poteri di autotutela, propri di ogni organo di amministrazione attiva, da parte della Commissione Elettorale Mandamentale per correggere eventuali errori commessi nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

 


FATTO

Il Sig. Alberto del Corral, candidato alla carica di Sindaco, e i Sigg. Eugenio di Fidio, Cosimo Damiano Marzucco, Antonio Reggio e Maria Michela Montuori, Antonio Sarcina, Annalisa Pignataro, Savino Brandi, Lucia Vitobello, Giuseppe D'Addato, Cosimo Damiano Albore, Giuseppe Patrono, Antonietta Delillo, Maria Iole Natalicchio, Michele Pedone, Filomeno Giannino, Pantaleo Bombini, Leonardo Antonio Orfeo, Goffredo Calvello, Domenico de Biase e Anna Maria Pia Langriscina, candidati consiglieri comunali nella lista n. 3, "Casa delle libertà" alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Trinitapoli svoltesi il 13.5. 2000, impugnavano al T.A.R. della Puglia il verbale del 15 e 16.5.2001 di proclamazione del Sig. Arcangelo Barisciano alla carica di Sindaco, il verbale della sottocommissione elettorale circondariale di Trinitapoli n. 28 del 14.4.2001 e la deliberazione di detta sottocommissione di pari data nonché le operazioni di voto e di scrutinio.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate e i Sigg. Angelo Barisciano, Filomena Guerra, Giacomo Triglione, Attanasio Sarcina, Flaminio Aquilino, Francesco Cognetti, Raffaele Vanni, Giustino Tedesco, Saverio Lamacchia, Maria Angela Antonietta D'Introno, Rosanna Izzillo, Giuseppe Pignataro, Nicola Di Feo, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Con atto depositato il 30.8.2001, il Sig. Barisciano ed altri resistenti proponevano ricorso incidentale.

Il T.A.R. della Puglia, Sede di Bari, 1^ Sezione, con la sentenza del 27.7.2001, n. 3148, ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

I Sigg. Alberto del Corral, Eugenio di Fidio, Cosimo Damiano Marzucco, Antonio Reggio e Maria Michela Montuosi appellano la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.

Resistono all'appello, chiedendo la conferma della sentenza appellata, i Sigg. Angelo Barisciano, Francesco Cognetti, Raffaele Vanni, Giustino Tedesco, Filomena Guerra, Giacomo Triglione, Attanasio Sarcina, Flaminio Aquilino,Elia Silvestro, Saverio Lamacchia, Maria Angela Antonietta D'Introno, Rosanna Izzillo, Giuseppe Pignataro, Nicola Di Feo.

Resiste all'appello anche il Comune di Trinitapoli, costituitosi in data 30.11.2001.

Gli incombenti istruttori disposti con la decisione del 18.6.2002, n. 3312 sono stati eseguiti con il deposito dei documenti richiesti dalla Sezione.

Alla pubblica udienza del 12.11.2002, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

I Sigg. Alberto Del Corral, Eugenio di Fidio, Cosimo Damiano Marzucco, Antonio Reggio e Maria Michela Montuosi appellano la sentenza del 27.7.2001, n. 3148, della 1^ Sezione del T.A.R. della Puglia, Sede di Bari.

Con tale sentenza, il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto dagli attuali appellanti e da altri candidati della lista "Casa delle libertà - del Corral Sindaco" alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Trinitapoli del 13.5.2001. Il ricorso era diretto all'annullamento del verbale del 17.4.2001 con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Trinitapoli aveva ammesso la candidatura alla carica di sindaco del Sig. Angelo Barisciano (risultato poi eletto) e della collegata lista "Insieme per Trinitapoli" che, in un primo momento, nella seduta del 14.4.2001, aveva escluso dalla consultazione elettorale ritenendo irregolari le relative dichiarazioni di accettazione.

L'appello è infondato.

Correttamente, infatti, la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha ritenuto che la dichiarazione di accettazione delle candidature, con la quale i candidati hanno dichiarato di "non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16", dovesse essere considerata equivalente ad una dichiarazione che richiamasse l'art. 59 del T.U. 18.8.2000, n. 267, che tiene conto anche delle modificazioni introdotte dalla legge n. 475 del 13.12.1999.

La dichiarazione di accettazione delle candidature da parte di tutti i candidati della lista "Insieme per Trinitapoli" è stata effettuata su vecchi moduli apprestati dal Ministero dell'Interno per precedenti consultazioni elettorali (analoga utilizzazione si è verificata d parte di altre liste in altri comuni della Puglia), per cui è evidente che il riferimento alla sola disciplina normativa del 1990 e del 1992, e non a quella modificativa del 1999, non può che essere ritenuta accidentale e non effettuata di proposito per nascondere eventuali situazioni di incandidabilità.

Nessuno dei candidati, la cui dichiarazione di accettazione è stata contestata, risulta non candidabile in base alle preclusioni aggiunte dalla normativa del 1999 né gli appellanti hanno accennato all'esistenza di tali impedimenti.

L'utilizzazione di un modulo superato si risolve, quindi, in una mera irregolarità formale che correttamente non è stata ritenuta dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale preclusiva della partecipazione alla consultazione elettorale del Sig. Barisciano e della lista a lui collegata.

Va anche rilevato che, a stretto rigore, neppure il richiamo espresso all'art. 15 della legge del 1990 e alle successive modificazioni dovrebbe essere ritenuta regolare, atteso che tale disposizione è stata abrogata dall'art. 274 del T.U. n. 267 del 2000, entrato in vigore prima della consultazione elettorale di cui trattasi.

La dichiarazione avrebbe dovuto riferirsi all'art. 58 del predetto T.U., che ha riprodotto la disciplina sulle condizioni di candidabilità.

Trattandosi di dichiarazione proveniente da un privato non può valere, ovviamente, per la dichiarazione di accettazione della candidatura, il disposto di cui al successivo art. 275 del medesimo T.U., per il quale "quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate, il riferimento s'intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo".

Il primo motivo di appello, in conclusione, è da respingere.

Anche il secondo mezzo d'impugnativa, con il quale gli appellanti contestano l'esercizio del potere di correzione della Sottocommissione Elettorale Circondariale, è da respingere.

Se è vero, infatti, che l'art. 33, ultimo comma, del T.U. 16.5.1960, n. 570, prevede una procedura di reclamo solo con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non può da ciò inferirsi che, nelle elezioni relative ai comuni di minore dimensione, gli interessati non possano promuovere, con propri reclami od osservazioni, l'esercizio degli ordinari poteri di autotutela, propri di ogni organo di amministrazione attiva, da parte della predetta commissione per correggere eventuali errori commessi nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

In base all'art. 30 dello stesso T.U., la Commissione Elettorale Mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, comunica ai delegati di lista le decisioni di ricusazione della lista o di esclusione di candidati.

Deve, quindi, ritenersi che vi sia il tempo perché i delegati possano presentare le proprie osservazioni (ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, che generalizzano il principio della partecipazione degli interessati ai procedimenti che li riguardano) e perché la Commissione possa tornare sulla propria decisione eventualmente per correggerla.

La decisione adottata nella specie dalla Sottocommissione Elettorale Circondariale deve, quindi, ritenersi legittima.

E' infondato, infine anche il terzo mezzo d'impugnativa con il quale gli appellanti contestano la decisione della Sottocommissione Elettorale Circondariale sotto il profilo della contraddittorietà e del difetto di motivazione.

Il vizio di contraddittorietà, infatti, non è configurabile tra una decisione e il provvedimento di autotutela adottato in correzione della decisione stessa.

Quanto al difetto di motivazione, deve dirsi che, nella specie, il provvedimento di autotutela della Sottocommissione Elettorale Circondariale richiama per relationem l'avviso espresso dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno che (al di là di essere un "oscuro ufficio" del Ministero) è l'organo deputato per tutte le consultazioni elettorali (europee, politiche ed amministrative) a risolvere, sul piano amministrativo, tutti i problemi applicativi della disciplina elettorale che richiedono soluzioni uniformi ed unitarie per l'intero territorio nazionale.

Nella specie, l'avviso espresso dal Ministero dell'Interno, conforme alle argomentazioni dianzi svolte dalla Sezione, realizza una congrua e corretta motivazione.

L'appello, in conclusione, va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l'appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 12.11.2002, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Francesco D'Ottavi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Estensore

L'ESTENSORE                           IL PRESIDENTE

fF.to Claudio Marchitiello       F.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria in data 30 gennaio 2003.

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