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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 marzo 2003 n. 1214 - Pres. Quaranta, Est. Pullano - Congedi (Avv. Marcuccio) c. Comune di Racale (n.c.), Geoambiente s.r.l. (Avv. Macrì), Del Piano e Teorema s.r.l. (n.c.) - (conferma T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, 2 marzo 2002, n. 904).

1. Atto amministrativo - Generalità - Termine previsto - Sua scadenza in un giorno festivo - Proroga di diritto al successivo giorno non festivo - Applicabilità generale, tranne i casi di termini dilatori computabili a giorni liberi.

2. Contratti della P.A. - Offerta - Termine di presentazione - Scadenza in giorno festivo - Proroga al successivo giorno non festivo - Applicabilità, anche alla stregua del principio di massima partecipazione.

1. Sia ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., che ai sensi dell'art. 2693, terzo comma, c.c., di regola il termine che scade in giorno festivo, è da intendersi prorogato di diritto al giorno seguente; solo qualora si tratti di termine dilatorio computabile a giorni liberi, si ha una anticipazione al giorno precedente.

2. Nell'ipotesi in cui il termine di presentazione delle offerte cada in un giorno festivo, il termine stesso deve intendersi prorogato al giorno seguente non festivo; ciò anche perché la scadenza del termine di presentazione delle offerte in un giorno festivo determina una situazione obiettiva di incertezza e, nel caso in cui sussista tale situazione, per principio generale, va prescelta la soluzione favorevole alla massima partecipazione dei concorrenti (1).

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(1) V. in precedenza T.A.R. Toscana sez. II, 22 ottobre 1998, n. 931, in Foro amm. 1999, 1576, secondo cui "se il termine per la stipula di un contratto è fissato ad ore, la scadenza del medesimo in un giorno festivo comporta la proroga del medesimo all'ora di scadenza del primo giorno non festivo, in applicazione analogica dell'art. 2963, c.c.".
 

 

FATTO  e  DIRITTO

Il Comune di Racale ha bandito una gara per l'appalto dei lavori di "Caratterizzazione del sito ex discarica località Martini", prescrivendo, nell'avviso pubblico, che le ditte interessate avrebbero dovuto fare pervenire le proprie offerte entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara, ossia entro le ore 12 del 20.1.2002, dovendo la gara avere luogo alle ore 9,30 del giorno 21.1.2002.

L'appellante, constatato che il 20.1.2002 era festivo, ha presentato la propria offerta il 19.1.2002.

Le società Teorema e Geoambiente hanno, invece, presentato le proprie offerte il 21.1.2002.

Nella suddetta data 21.1.2002 l'amministrazione comunale ha comunicato che la gara si sarebbe svolta il giorno 22.1.2002, asserendo che ".l'ultimo giorno utile ai fini della presentazione delle offerte (20.1.2002), coincidendo con un giorno festivo, slittava automaticamente al giorno feriale successivo (21.1.2002)".

L'appellante, ritenendo illegittima la proroga del termine, dopo avere chiesto, con nota del 21.1.2002, al Sindaco e al Responsabile del procedimento l'esclusione dalla partecipazione alla gara delle società Teorema e Geoambiente - per non avere le stesse presentato tempestivamente le offerte - a seguito della reiezione della richiesta, ha proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia per l'annullamento delle determinazioni assunte dal Presidente della Commissione di gara (riportate nel verbale n. 1) e dell'avviso in data 21.1.2002 con il quale l'amministrazione comunale aveva comunicato che la gara si sarebbe svolta il 22.1.2002.

All'uopo ha dedotto le seguenti censure: violazione dell'art. 155 c.p.c., violazione dell'art. 97 della Cost., difetto di motivazione, violazione del principio della par condicio, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento di potere, sostenendo, essenzialmente, che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nel caso di termine da computarsi a ritroso, laddove il giorno di scadenza sia festivo, non si può avere uno slittamento del termine in avanti, bensì una anticipazione della scadenza al giorno precedente non festivo e che, inoltre, il termine per la presentazione delle offerte non era prorogabile, obbedendo all'esigenza dell'interesse pubblico al corretto svolgimento della gara ed essendo posto a garanzia della par condicio dei ricorrenti.

La soc. Geoambiente, costituitasi in giudizio, ha illustrato i motivi di infondatezza del gravame.

Il Tar, con sentenza in forma abbreviata, ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto che l'amministrazione non avesse inteso "porre un termine propriamente dilatorio a pena di decadenza" ma avesse voluto "invece, semplicemente, attraverso la locuzione giorno precedente a quello fissato dalla gara, individuare per relationem la scadenza nel giorno 20 gennaio 2002".

Con il presente ricorso l'appellante chiede la riforma della sentenza, riproponendo i motivi dedotti in primo grado.

Si è costituita in giudizio la sola soc. Geoambiente, la quale ha ribadito le proprie conclusioni.

Il Collegio ritiene di non poter condividere le argomentazioni difensive dell'appellante.

E' principio di generale applicazione quello secondo il quale, sia ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., che ai sensi dell'art. 2693, terzo comma, c.c., il termine che scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente.

In conseguenza, e tenuto conto che solo per effetto di una interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale si è pervenuti alla conclusione che qualora si tratti di termine dilatorio che scade in giorno festivo, si ha una anticipazione al giorno precedente, bisogna ritenere che, nella specie, la fissazione in giorno festivo del termine per la presentazione delle offerte, era tale da ingenerare quantomeno incertezza.

Ed infatti mentre l'appellante, evidentemente a conoscenza dell'orientamento interpretativo suddetto, ha presentato la propria offerta il giorno precedente a quello di scadenza, le altre due società, che, intendevano partecipare alla gara, certe, in base al principio di generale conoscenza ed applicazione riconducibile alle cit. disposizioni, che il termine dovesse intendersi prorogato al giorno successivo non festivo, hanno presentato le proprie offerte il giorno seguente a quello di scadenza.

In una situazione siffatta appare del tutto legittima l'iniziativa dell'amministrazione di considerare tempestiva la presentazione delle offerte delle società Teorema e Geoambiente, in quanto coerente al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale, in ipotesi di incertezza delle clausole relative all'ammissione alla gara, va prescelta la soluzione favorevole alla massima partecipazione al concorso, e ciò non solo in omaggio al generale principio di conservazione degli atti amministrativi, ma anche in conformità del più specifico interesse dell'amministrazione ad un confronto più ampio possibile delle offerte.

Per le suesposte ragioni si appalesano infondate le censure che l'appellante muove alle determinazioni dell'amministrazione comunale ed alla sentenza impugnata, la quale va, pertanto, confermata, anche se con diversa motivazione.

L'appello va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2002, con l'intervento dei Signori:

Alfonso QUARANTA Presidente

Paolo BUONVINO Consigliere

Goffredo ZACCARDI Consigliere

Francesco D'OTTAVI Consigliere

Nicolina PULLANO Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Nicolina Pullano F.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria in data 5 marzo 2003.

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