CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 marzo 2003 n. 1215 - Pres. Varrone, Est. Allegretta - Rossi ed altro (Avv. Gentile) c. Comune di Cassino (Avv. Scoca) e Scittarelli ed altri (Avv.ti G. e S. Viola) - (conferma T.A.R. Lazio-Latina, 19 ottobre 2001 n. 872 e 26 marzo 2002 n. 353).
1. Elezioni - Operazioni elettorali - Annullamento - Può disporsi solo nel caso di irregolarità sostanziali - Principio della strumentalità delle forme - Applicabilità.
2. Elezioni - Operazioni elettorali - Annullamento - Nel caso di errori che non compromettano l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale - Impossibilità - Fattispecie.
3. Elezioni - Operazioni elettorali - Annullamento - Prova della resistenza - Applicabilità.
1. In materia di operazioni elettorali sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto, ove non sia comminata espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico od alcuna compressione della libera espressione del voto (1).
2. Sono irrilevanti tutte quelle irregolarità delle operazioni elettorali che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale e che, comunque, non siano ad ogni modo esplicitamente sanzionate da nullità (alla stregua del principio la Sez. V ha ritenuto, conformemente ai giudici di primo grado, che costituivano vizi formali, come tali non suscettibili di invalidare le operazioni elettorali, errori circa: la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, da una parte, e il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, dall'altra; il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista).
3. In materia di operazioni elettorali, si applica il principio della prova di resistenza, in base al quale deve ritenersi che, per una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non sia possibile pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (2).
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(1) Sull'applicabilità del principio della strumentalità delle forme anche ad altri tipi di procedimento v. Cons. Stato, sez. V, 25 gennaio 2003 n. 344, in questa Rivista n. 1-2003.
(2) Cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2000 n. 3922, in Giur. it. 2000, 2400, secondo cui "non sussiste un concreto ed utile interesse all'annullamento delle operazioni elettorali in capo agli appellanti quando, in applicazione dei principi relativi alla cd. prova di resistenza, l'eliminazione dell'illegittimità lamentata non determina alcuna favorevole modifica del risultato acquisito dal loro schieramento".
FATTO
Con ricorso in appello Rossi Rinaldo e Abate Antonio hanno impugnato le sentenze n. 872 del 19 ottobre 2001 e n. 353 del 26 marzo 2002, con le quali il T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, ha rigettato il ricorso da loro prodotto per ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali svoltesi il 13 maggio 2001 per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Cassino. Facendo valere la loro qualità di cittadini elettori, i ricorrenti avevano dedotto a fondamento della loro domanda che in 22 delle 33 sezioni elettorali si erano verificate varie irregolarità, quali illegittima interruzione delle operazioni voto, errori nella compilazione dei verbali concernenti la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, da una parte, e numero delle schede autenticate, utilizzate per il voto e non utilizzate, dall'altra; il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; la corrispondenza tra voti di preferenza e voti di lista, e simili.
Il T.A.R., con la decisione n. 872/2001, ha respinto le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti ed una parte delle censure di merito, disponendo verificazione istruttoria per il resto e, con la decisione n. 353/2002, a seguito dell'espletata istruttoria, ha respinto il ricorso.
Sostengono gli appellanti che la pronuncia di rigetto è contraddittoria e fondata su di un'errata applicazione dei principi di strumentalità delle forme e della prova di resistenza nel giudizio elettorale. Invero, avendo trovato conferma nelle risultanze istruttorie le irregolarità che avevano viziato le operazioni di voto, l'impugnativa avrebbe dovuto essere accolta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cassino, che ha controdedotto al gravame, concludendo per la sua reiezione perché infondato. Ha proposto, altresì, appello incidentale avverso la sent. n. 353 del 2002 per contestare il calcolo degli errori rilevati in istruttoria, in quanto viziato da parziale travisamento dei fatti e sovrastima.
In giudizio si sono costituiti anche i controinteressati in epigrafe indicati. Essi hanno evidenziato l'infondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto la reiezione.
La causa è stata trattata all'udienza pubblica del 29 ottobre 2002, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
L'appello è infondato.
I ricorrenti hanno agito nella loro qualità di cittadini elettori chiedendo l'annullamento delle operazioni elettorali in questione perché viziate da irregolarità. La verificazione disposta dal Tribunale, attraverso l'esame dei verbali delle sezioni interessate, delle tabelle di scrutinio e del verbale dell'Ufficio centrale, unitamente ai prospetti dei voti che ne fanno parte integrante, ha confermato alcune delle irregolarità denunciate. Si tratta, in gran parte, di vizi formali nella compilazione degli atti suddetti, o da questi emergenti, che concernono la corrispondenza tra il numero degli iscritti e dei votanti, da una parte, e il numero delle schede autenticate, di quelle utilizzate per il voto e di quelle non utilizzate, dall'altra; il riepilogo dei voti relativi allo scrutinio per l'elezione del sindaco e dei consiglieri comunali; la congruenza tra voti di preferenza e voti di lista.
Trovano, quindi, applicazione alla controversia i principi, da tempo affermati in giurisprudenza, della strumentalità delle forme e della cosiddetta prova di resistenza.
Alla stregua del primo di essi, com'è noto, in materia di operazioni elettorali (nel cui ambito non si può procedere ad annullamento se questo non sia espressamente stabilito dalla legge), sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto, ove non sia comminata espressamente dalla legge, può essere ravvisata solo quando, per la mancanza di elementi o requisiti di legge, sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto.
In tale ottica, sono irrilevanti le irregolarità che non abbiano compromesso l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale, come quelle riscontrate nella specie, ad ogni modo, non esplicitamente sanzionate di nullità.
L'irrilevanza degli errori riscontrati, per altro, è stata correttamente evidenziata dal giudice di primo grado anche sotto il profilo della loro incidenza sul complessivo risultato delle elezioni, secondo il principio della prova di resistenza, ai sensi del quale una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale non consente di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti così espressi, se la loro illegittimità non influisca in concreto sui risultati elettorali (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2000 n. 3922).
Anche sotto questo aspetto, la sentenza appellata non merita censura.
Manca, infatti, nel caso in esame, la dimostrazione da parte dei ricorrenti che sul risultato complessivo delle operazioni di voto, contro il quale si appunta la domanda di annullamento, le irregolarità verificatesi abbiano inciso in modo tale che esso debba ritenersi non corrispondente alla reale volontà del corpo elettorale e che esso sarebbe stato tanto diverso da sovvertire il consistente divario di voti (pari a 6185) esistente fra le due coalizioni i cui candidati sono risultati eletti (il gruppo delle liste collegate al candidato sindaco risultato eletto ha conseguito 14026 voti, mentre il gruppo delle liste collegate al candidato sindaco primo dei non eletti ha conseguito 7841 voti e i rimanenti gruppi di liste non hanno raggiunto il quorum per la partecipazione all'assegnazione dei seggi).
Per le ragioni che precedono, l'appello principale deve essere respinto e, conseguentemente, quello incidentale avanzato dal Comune appellato va dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2002 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Corrado Allegretta F.to Claudio Varrone
Depositata in segreteria il
5 marzo 2003.