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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 17 marzo 2003 n. 1384 - Pres. Elefante, Est. Fera - Cooperativa Costruzioni Calabrese (Avv.ti Mazzone e Loria) c. Comune di San Nicola da Crissa (Avv. Marchese) e Ditta Mesiano (Avv.ti Giancotti e Muzzopappa) - (conferma T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I, 23 aprile 2002, n. 845).

1. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Ruolo della impresa capogruppo e mandataria - Individuazione.

2. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - R.T.I. costituende - Cauzione provvisoria - Polizza fideiussoria rilasciata solo a favore della impresa mandataria - Sufficienza.

1. Nel caso di partecipazione in forma associata ai pubblici appalti, le dichiarazioni negoziali (offerte, promesse, accettazioni, impegni e simili) devono essere rese dalla sola impresa capogruppo e mandataria (1), la quale è l'unica interlocutrice dell'ente appaltante (2).

2. Nel caso in cui una costituenda associazione temporanea di imprese di tipo verticale partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici, la fideiussione costituente la cauzione provvisoria, di cui all'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve essere rilasciata a favore della sola impresa mandataria, non dovendo essere altresì riferita agli obblighi delle future imprese mandanti (3).

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(1) Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 1993, n. 240, in Rass. giur. Enel 1994, 222 ed in Foro amm. 1993, 414, secondo cui "nel caso in cui alla gara per l'aggiudicazione di un contratto d'appalto concorra un raggruppamento di imprese, le richieste dichiarazioni negoziali ben possono essere effettuate solo dall'impresa mandataria, non essendo necessario che le stesse siano effettuate da tutte le imprese mandanti facenti parte del raggruppamento".

(2) Corte appello di Torino, 8 febbraio 2000, in Giur. it. 2000, 1872, con nota di BADINI CONFALONIERI, secondo cui la capogruppo mandataria è l'unico interlocutore dell'ente appaltante ed alle imprese mandanti è vietato intromettersi nei loro rapporti.

(3) Nella motivazione della sentenza in rassegna si ricorda che la cauzione del 2%, di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, "copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario", cioè garantisce la stazione appaltante dai rischi derivanti da un comportamento che, nel caso di associazione già costituita, incombe unicamente sull'impresa mandataria, giacchè questa ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto" (art. 93 DPR 554 del 1999).

Per cui, la fideiussione rilasciata a favore dell'impresa mandataria, appare sufficiente a soddisfare l'interesse della stazione appaltante, che ben può, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della capogruppo, incamerare per intero la cauzione.

Tale principio è applicabile anche al caso di imprese che, nell'eventualità dell'aggiudicazione, si siano già impegnate a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, atteso che la legge si limita a richiedere, in tal caso, che "l''offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti" (articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994).

Anche nel caso di r.t.i. costituende, quindi, il compito di sottoscrivere il contratto ricade unicamente sulla impresa capogruppo. Per cui appare del tutto logico che sia quest'ultima a dover prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che le deriva ex lege per il solo fatto di essere stata indicata nell'offerta quale capogruppo.

 

 

FATTO

La Cooperativa Costruzioni Calabrese impugnò in primo grado la determinazione 7 del 25 gennaio 2002, con la quale il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Nicola da Crissa aveva aggiudicato il pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di consolidamento del cimitero comunale alla associazione temporanea di imprese guidata dalla ditta Misiano, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per aver presentato una polizza fideiussoria dalla quale non risultava che la garanzia era prestata anche a nome dell'altra ditta che avrebbe costituito l'Ati. Il Tar ha respinto il ricorso con compensazione delle spese del giudizio.

In sede di appello, la cooperativa ripropone le censure disattese dal primo giudice. In particolare sostiene:

Violazione dell'articolo 108 del d.p.r. 21.12.1999 n. 554. Eccesso di potere per violazione della par condicio dei partecipanti alla gara. In quanto la polizza garantirebbe solo il rispetto degli obblighi assunti dalla mandataria e non anche quelli della mandante.

Violazione dell'articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994. Violazione dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994. Violazione dell'articolo 93 del d.p.r. n. 554 del 1999. Violazione del principio della par condicio. Violazione degli articoli 1343, 1344 e 1398 del codice civile.

Conclude chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento degli atti impugnati in primo grado e la condanna del comune resistente al risarcimento del danno sia in forma specifica che per equivalente.

Il Comune di San Nicola da Crissa e la ditta Mesiano controbattono le tesi avversarie e concludono chiedendo il rigetto dell'appello.

DIRITTO

L'appello proposto dalla Cooperativa Costruzioni Calabrese è infondato.

La questione giuridica prospettata dalla ricorrente ed esaminata dal giudice di primo grado consiste nello stabilire se, nel caso in cui partecipi ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici una costituenda associazione temporanea di imprese di tipo verticale, la fideiussione costituente la cauzione provvisoria, di cui all'art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, possa essere rilasciata a favore della sola impresa mandataria, oppure debba essere riferita anche agli obblighi delle future imprese mandanti. Ad avviso del collegio, la prima indicazione appare conforme alla lettera ed allo spirito della norma.

Occorre ricordare come la cauzione del 2%, di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, "copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario", cioè garantisce la stazione appaltante dai rischi derivanti da un comportamento che, nel caso di associazione già costituita, incombe unicamente sull'impresa mandataria, giacchè questa ha "la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto" (art. 93 DPR 554 del 1999). In tal senso, d'altronde, si muove l'interpretazione giurisprudenziale sia del giudice amministrativo, che ha avvertito come "nel caso di partecipazione in forma associata ai pubblici appalti, le dichiarazioni negoziali - offerte, promesse, accettazioni, impegni e simili - devono essere rese dalla sola impresa mandataria" (Consiglio Stato sez. V, 5 febbraio 1993, n. 240), che di quello ordinario, secondo il quale "la capogruppo mandataria è l'unico interlocutore dell'ente appaltante ed alle imprese mandanti è vietato intromettersi nei loro rapporti" (Corte appello Torino, 8 febbraio 2000). In tal caso, quindi, è unicamente la condotta omissiva della capogruppo che può attivare la polizza fideiussoria da lei presentata per l'intero ammontare della garanzia. Per cui, la fideiussione rilasciata a favore dell'impresa mandataria, appare sufficiente a soddisfare l'interesse della stazione appaltante, che ben può, nel caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della capogruppo, incamerare per intero la cauzione.

Tale ragionamento convince anche al caso di imprese che, nell'eventualità dell'aggiudicazione, si siano già impegnate a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse. Infatti, quanto al dato normativo, la legge si limita a richiedere, in tal caso, che " l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti" (articolo 13, comma 5, della legge n. 109 del 1994). E' quindi acclarato che, anche in questa ipotesi, il compito di sottoscrivere il contratto ricade unicamente sulla impresa capogruppo. Per cui appare del tutto logico che sia quest'ultima a dover prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che le deriva "ex lege" per il solo fatto di essere stata indicata nell'offerta quale capogruppo.

Si dimostrano pertanto prive di fondamento giuridico le due censure prospettate con il ricorso di primo grado e riproposte in questa sede di appello, le quali muovono dall'assunto secondo il quale la legge imporrebbe che la fideiussione debba indicare in maniera esplicita che essa è prestata anche a garanzia degli obblighi delle future imprese mandanti.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia ecco compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, rigetta l'appello. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002, con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Fera Consigliere estensore

Francesco D'Ottavi Consigliere

Aniello Cerreto Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 17 marzo 2003.

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