CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 29 aprile 2003 n. 2197 - Pres. Elefante, Est. Deodato - D'Addio (Avv.ti Del Nevo e Albanese) c. Comune di Basaluzzo (Avv.ti Monti, Greppi e Paoletti) - (dichiara inammissibile il ricorso per esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2002, n. 1342).
Giustizia amministrativo - Esecuzione del giudicato - Ricorso per ottemperanza - Impugnazione mediante esso di un provvedimento sopravvenuto che non sia elusivo del giudicato - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
In sede di giudizio per esecuzione del giudicato, la legittimità dell'atto sopravvenuto può essere delibata dal giudice solo se la nuova determinazione risulti palesemente elusiva delle regole di azione dettate nella decisione della quale viene chiesta l'esecuzione (1), dovendosi altrimenti denunciare l'invalidità del provvedimento sopravvenuto con autonomo ricorso nelle forme del giudizio ordinario (2).
E' pertanto inammissibile un ricorso per esecuzione del giudicato nell'ipotesi in cui mediante esso sia stato impugnato un provvedimento emesso successivamente al giudicato, che non sia elusivo del giudicato stesso, ma che disciplini aspetti del rapporto estranei al contenuto del giudicato (alla stregua del principio nella specie il CdS, constatato che con la sentenza passata in giudicato era stato ritenuto illegittimo il bando del concorso nella parte in cui stabiliva il requisito della statura minima di mt. 1,61 per le donne, e che successivamente l'Amministrazione stessa aveva accertato la ricorrenza di un motivo di estromissione dalla selezione diverso da quello ritenuto illegittimo con la decisione passata in giudicato, ha ritenuto che il nuovo provvedimento di esclusione, riguardando aspetti diversi da quelli coperti dal giudicato, andava impugnato con ricorso ordinario e non già con ricorso per ottemperanza).
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(1) Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 1998, n. 565.
(2) Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, n. 4459.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe la Sig.ra D'Addio Maria Teresa invoca l'esecuzione della decisione n.1342/02 con la quale questa Sezione del Consiglio di Stato, in riforma dell'appellata sentenza del T.A.R. Piemonte, aveva annullato in parte qua il bando di concorso per un posto di vigile urbano, indetto dal Comune di Basaluzzo, e la decadenza della nomina della stessa ricorrente, risultata vincitrice.
Assume, in particolare, la ricorrente che il Comune resistente ha omesso di ottemperare alla predetta decisione, avendo adottato, successivamente alla pronuncia della sentenza della quale domanda l'esecuzione, due delibere (n.30/02 in data 3.5.2002 della Giunta Comunale e n.3/02 in data 6.5.2002 del Segretario Comunale) di esclusione della stessa istante per ragioni insussistenti e, comunque, estranee al contenuto del giudicato.
Resisteva il Comune di Basaluzzo, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'attivazione dello strumento di tutela nella specie azionato, e segnatamente della violazione degli obblighi nascenti dal giudicato, deducendo di avere legittimamente provveduto, in via di autotutela, all'esclusione della ricorrente, per avere successivamente riscontrato la falsità della dichiarazione relativa alla mancanza di riconoscimenti di invalidità, e concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Come già rilevato in fatto, l'odierna ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza con la quale questa Sezione del Consiglio di Stato ha annullato in parte qua il bando di un concorso per un posto di vigile urbano indetto dal Comune di Basaluzzo e la decadenza della nomina della stessa istante, risultata vincitrice.
La ricorrente sostiene, in particolare, che il Comune ha violato gli obblighi nascenti dal predetto giudicato, avendo provveduto, anziché ad assumerla, ad escluderla dal concorso per ragioni infondate e diverse da quelle conosciute con la presupposta decisione, e domanda l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione di quella.
Il Comune resistente, di contro, assume che con le determinazioni sopravvenute ha proceduto al riesame complessivo della posizione della ricorrente (rilevando una causa di esclusione dal concorso diversa da quella giudicata insussistente dal Consiglio di Stato), nega, quindi, la configurabilità dell'asserito inadempimento alla statuizione di annullamento della prima decadenza della nomina e rileva, pertanto, l'insussistenza della relativa condizione di ammissibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato.
2.- La decisione della questione appena illustrata postula la preliminare definizione della rilevanza del provvedimento sopravvenuto ai fini dell'ammissibilità (o della procedibilità) del ricorso per ottemperanza.
Va sinteticamente ricordato, al riguardo, che, in via generale, l'emanazione di un nuovo provvedimento sul medesimo rapporto conosciuto e definito con statuizione irrevocabile costituisce ottemperanza al giudicato (Cons. Stato, Sez. IV, 15 giugno 1999, n.1020) e che la legittimità dell'atto sopravvenuto può essere delibata nell'ambito del giudizio di ottemperanza solo se la nuova determinazione risulti palesemente elusiva delle regole di azione dettate nella decisione della quale viene chiesta l'esecuzione (Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 1998, n.565), dovendosi altrimenti denunciarne l'invalidità con autonomo ricorso nelle forme del giudizio ordinario (Cons. Stato, Sez. IV, 10 agosto 2000, n.4459).
La verifica della sussistenza della condizione della mancata esecuzione del giudicato e, quindi, dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza deve, pertanto, compiersi, in coerenza con i principi sopra enunciati, mediante la qualificazione delle determinazioni sopravvenute (di esclusione della ricorrente dal concorso) quali provvedimenti palesemente elusivi del giudicato di annullamento della prima decadenza della nomina dell'odierna ricorrente ovvero quali atti assunti nell'esercizio dei poteri residuati in capo all'Amministrazione in seguito alla pronuncia della ricordata statuizione.
3.- Così definiti, in astratto, i limiti della cognizione riservata al giudice dell'ottemperanza, deve rilevarsi, in concreto, che le determinazioni assunte dal Comune di Basaluzzo successivamente alla pronuncia della sentenza che si domanda di eseguire non possono in alcun modo reputarsi palesemente elusive di quella, per le considerazioni di seguito esposte.
Premesso che con la sentenza di questa Sezione n.1342/02 era stato giudicato illegittimo il bando del concorso in questione nella parte in cui stabiliva il requisito della statura minima di n. 1,61 per le donne, con conseguente annullamento della decadenza della nomina della Sig.ra D'Addio (che ne era risultata priva), che risultava, quindi, preclusa all'Amministrazione la sola adozione di ulteriori provvedimenti negativi dell'assunzione per il difetto del suddetto requisito e che l'attività provvedimentale rimessa all'Amministrazione in conseguenza dell'annullamento del diniego di immissione in ruolo non poteva prescindere dall'esame degli ulteriori presupposti per la nomina e dalla verifica di diverse cause di esclusione dal concorso, le nuove determinazioni, con le quali il Comune ha accertato, in esito ad una verifica puntuale ed ampiamente motivata della posizione dell'interessata, la ricorrenza di un motivo di estromissione dalla selezione diverso da quello ritenuto illegittimo con la decisione asseritamente ineseguita, non appaiono assunte in contrasto con le (o in elusione delle) prescrizioni ivi stabilite (esclusivamente circoscritte al divieto di negare l'assunzione sulla base del rilievo del difetto del requisito della statura minima).
Tale conclusione risulta, in particolare, fondata sul decisivo rilievo che la sopravvenuta esclusione risulta disposta sulla base della verifica del difetto in capo all'interessata di un requisito di partecipazione (peraltro dalla stessa falsamente dichiarato) ulteriore rispetto a quello assunto a fondamento dell'originario atto di decadenza della nomina e che, quindi, l'attività provvedimentale sopravvenuta deve ritenersi estranea al contenuto precettivo della decisione della quale si reclama l'ottemperanza, siccome fondata su una regola di azione diversa da quella definita in sede giurisdizionale con valore di giudicato.
Posto, in definitiva, che con la sentenza di annullamento dell'originario atto di decadenza non era stato accertato il diritto della ricorrente all'assunzione e che, quindi, fatto salvo l'obbligo di eliminare il vizio riscontrato, la valutazione dei presupposti per la nomina dell'interessata risultava integralmente rimessa alle successive determinazioni dell'Amministrazione, si deve concludere nel senso che la cognizione della legittimità dei provvedimenti di esclusione sopravvenuti esula dall'ambito cognitivo riservato al giudice dell'ottemperanza e compete a quello adìto con le forme ordinarie di impugnazione.
4.- Alle suesposte considerazioni consegue la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2003, con l'intervento dei signori:
Agostino Elefante - Presidente
Aldo Fera - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere
Gerardo Mastrandrea - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Carlo Deodato F.to Agostino Elefante
Depositata in segreteria in data 29 aprile 2003.